Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15223 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. I, 23/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/06/2010), n.15223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30920-2005 proposto da:

A.G. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

curatore di B.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CASSIODORO 1/A, presso l’avvocato CASTOLDI BIANCA MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato REDINI GIANDOLFO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA SAN GIACOMO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di

cessionaria del Credito Siciliano S.p.a., in persona dei procuratori

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 14 6,

presso l’avvocato MOCCI ERNESTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

CHINNICI DOMENICO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ERNESTO MOCCI, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA Zeno che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, rigetto del primo motivo di ricorso; per l’accoglimento

del secondo e per l’assorbimento del terzo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 15 febbraio 1993 il presidente del Tribunale di Palermo, su ricorso della Banca Popolare Sant’Angelo (poi divenuta Cassa San Giacomo s.p.a.), emise un decreto ingiuntivo ordinando alla società Bellomare Onofrio e Figli Costruzioni s.n.c. di pagare l’importo di L.. 168.375.133, costituente il saldo passivo di un conto corrente intestato a detta società. Analoga ingiunzione fu emessa nei confronti dei fideiussori sigg.ri. B.S., B. G. e B.G., quest’ultima quale erede del defunto sig. B.O..

L’opposizione proposta dalla sig.ra A.G., in qualità di curatrice dello scomparso sig. B.G., e dagli altri ingiunti fu rigettata dal tribunale, la cui decisione venne poi integralmente confermata dalla Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa pubblica il 17 gennaio 2005.

Detta corte ritenne infondata l’eccezione di non integrità del contraddittorio, sollevata dagli opponenti per essere stato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di uno solo dei molteplici eredi del sig. B.O., osservando che non era stato assolto l’onere d’indicare le generalità dei coeredi asseritamente pretermessi e che, comunque, trattandosi di solidarietà passiva, non era nella specie ravvisabile alcun litisconsorzio necessario.

Quanto al merito, la corte palermitana escluse che il credito della banca per il quale il decreto ingiuntivo era stato emesso fosse estinto a seguito della irrevocabile cessione alla stessa banca di un diverso credito vantato dalla società correntista nei confronti dell’amministrazione delle finanze, giacchè siffatta cessione non risultava esser avvenuta pro soluto, nè risultava che fosse stata notificata all’amministrazione debitrice e che questa avesse provveduto al pagamento.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la sig.ra A., nella suindicata qualità di curatrice dello scomparso sig. B.G., prospettando tre motivi di censura, illustrati poi anche con memoria.

La Cassa San Giacomo si è difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 102, 167 e 182 c.p.c., nonchè vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ripropone l’eccezione di non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, derivante dal fatto che non tutti gli eredi del defunto sig. B.O. ebbero a parteciparvi essendo stato il decreto ingiuntivo emesso solo nei confronti di alcuni di essi.

La ricorrente afferma di aver prodotto, con l’atto d’appello, copia della denuncia di successione dalla quale si sarebbe ben potuto ricavare chi fossero gli eredi pretermessi, e sostiene che, se la corte d’appello non ha rinvenuto tale documento in atti al momento della decisione, ciò è probabilmente dipeso da un disguido di cancelleria, sicchè il giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per consentire la ricostruzione del fascicolo di parte.

1.1. La riferita doglianza, prima ancora che infondata, appare inammissibile.

Essa si basa su una mera congettura – lo smarrimento del documento a cagione di un disguido verificatosi in cancelleria – del tutto priva di elementi di riscontro, e quindi non tale da poter superare il fatto decisivo posto in luce dell’impugnata sentenza, secondo cui non v’era in atti al momento della decisione documentazione alcuna che valesse a dimostrare chi fossero gli eredi di cui si lamentava la mancata partecipazione al giudizio.

La prospettazione del ricorso non tiene poi conto in alcun modo di un’ulteriore ed altrettanto decisiva ratio decidendi posta a base dell’impugnata sentenza: la quale ha reputato comunque non sussistente una situazione di litisconsorzio necessario tra i coeredi, per ciò stesso escludendo il presupposto della richiesta integrazione del contraddittorio. Questa seconda ratio dedicendi, autonoma rispetto alla prima e da sola sufficiente a sorreggere la conclusione cui il giudice di merito è pervenuto, non è in alcun modo censurata dalla ricorrente, il che basta a rendere inammissibile il motivo di ricorso in esame.

2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata, oltre che per difetti di motivazione, per violazione degli artt. 1198 e 1267 c.c..

La ricorrente sottolinea come, se pur si voglia ritenere che la cessione di credito effettuata dalla società correntista in favore della banca fosse pro solvendo, sarebbe stato nondimeno onere della banca medesima agire per la riscossione del credito ceduto prima di escutere la cedente ed i fideiussori di questa.

2.1. La doglianza coglie nel segno.

La corte palermitana ha affermato che la cessione di credito dalla correntista in favore della banca è stata operata pro solvendo. Ne ha dedotto che essa non vale ad estinguere il credito del cedente, in difetto di prova dell’avvenuto pagamento da parte del debitore ceduto, senza alcun onere di previa escussione di quest’ultimo.

Siffatto rilievo non è però condivisibile e si pone in contrasto con l’orientamento più volte affermato da questa corte, la quale ha invece affermato che, in caso di cessione del credito in luogo dell’adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell’esigibilità del credito e dell’insolvenza del debitore ceduto, cioè che vi è stata infruttuosa escussione di quest’ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da negligenza nell’iniziare o proseguire le istanze contro il medesimo ad opera del cessionario, il quale è tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche eventualmente mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi. In conseguenza della cessione, quindi, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario (si vedano Cass. n. 6558 del 2005, Cass. n. 3469 del 2007, Cass. n. 15677 del 2009).

Alla luce di tale principio di diritto, dal quale non si ha qui ragione per discostarsi, il secondo motivo del ricorso è da accogliere, con conseguente assorbimento dell’esame del terzo motivo.

3. In relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, la quale, in diversa composizione, provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, con assorbimento del terzo ed, in relazione al motivo accolto, cassa l’impugnata sentenza rinviando la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA