Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15222 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19009-2014 proposto da:

D.C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO SPARANO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO SAVELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE RIMINI;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE RIMINI, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONELLA MICELE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.C.A. C.E. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1523/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

depositata il 09/01/14 + R.G.N. 1380/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato SAVELLI CLAUDIO;

udito l’Avvocato GIANNI SAVERIO per delega Avvocato MICELE ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso principale e inammissibilità dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.C.A., dipendente del Comune di Rimini dal 31.12.1982 al 13.9.05, giorno in cui le venne comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art. 21 CCNL 6.7.2005, adiva il Giudice del lavoro per ottenere la reintegra nel posto di lavoro, previo accertamento dell’illegittimità del recesso, e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni biologico, morale, esistenziale e professionale, che deduceva esserle derivati dalla condotta vessatoria posta in essere dal datore di lavoro.

2. Il Tribunale, accertato il demansionamento subito dalla ricorrente, condannava il Comune al risarcimento del danno nella misura complessiva di Euro 10.000,00, oltre accessori, rigettando nel resto il ricorso.

3. A fronte delle opposte impugnazioni, la Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 9 gennaio 2014, rigettava quella della D.C. ed accoglieva in parte quella proposta dal Comune. In particolare, respingeva la tesi della lavoratrice vertente sui criteri di calcolo dei periodi di assenza ai fini della determinazione del periodo di comporto, avendo la lavoratrice sostenuto che i 18 mesi previsti dall’art. 21 CCNL degli Enti locali corrisponderebbero a 547,5 giorni e non a 540 giorni, pari a giorni 30 per 18, come invece ritenuto dal Tribunale. Respingeva altresì il motivo di gravame avente ad oggetto il rigetto della domanda di mobbing, ravvisando il difetto dei suoi presupposti costitutivi e non potendo la fattispecie essere integrata dal solo accertato demansionamento.

4. Quanto all’appello proposto dal Comune, la Corte di merito, confermato che la D.C. venne adibita a mansioni non corrispondenti al suo inquadramento nel periodo 1999/2003, confermava la dipendenza concausale della patologia diagnosticata dalle vicissitudini professionali, mentre escludeva il danno professionale e/o esistenziale, in relazione ai quali era mancata qualsiasi allegazione e prova; conseguentemente, riduceva il risarcimento da Euro 10.000,00 a Euro 3.642,00, riconoscendo solo il danno non patrimoniale per lesione all’integrità psicofisica, quantificato secondo le tabelle di Milano del 2011 per una invalidità permanente del 3%, senza personalizzazione, atteso che “l’esiguo grado di invalidità permanente accertato verosimilmente non pregiudica altri beni o valori personali di rilevanza costituzionale”.

5. Per la cassazione di tale sentenza D.C.A. propone ricorso affidato a due motivi. Resiste il Comune di Rimini, che propone a su volta ricorso incidentale, con un motivo, cui resiste con controricorso la ricorrente principale.

6. La D.C. ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 CCNL compatto Enti Locali del 6 luglio 1995 e della Tabella A) del contratto integrativo del 16 maggio 1996. Si sostiene che in detta tabella il criterio adottato dalle parti sociali è il riferimento ai mesi, senza specificare che ogni mese è convenzionalmente composto da 30 giorni; dalle esemplificazioni adottate si ricava il principio che il periodo di assenza che eccede il mese va a sommarsi alle successive eccedenze inframensili e solo alla fine di tale sommatoria, occorre dividere il periodo totalizzato per 30, onde determinare i mesi da aggiungere al computo. A questo conteggio si era attenuta la ricorrente la quale, come comprovato dai certificati medici prodotti in atti, era stata assente continuativamente dal 10.7.2003 al 25.9.2003, pari a mesi 2 e giorni 15, dal 2.11.2003 al 22.12.2003, pari a mesi 1 e giorni 20, e dal 6.4.2004 all’8.4.2005, pari a mesi 12 e giorni 2. I mesi di continuativa assenza erano pertanto 15, non ancora sufficienti a completare il periodo di comporto. Ai giorni residui dovevano aggiungersi le altre assenze per malattia di durata inferiore al mese. La somma di tali assenze, ossia di quelle di durata inframensile, portava ad un totale di 2 mesi e 24 giorni e 4 ore e mezzo, che sommati ai precedenti 15 mesi, non consentivano di ritenere superato il periodo contrattuale pari a 18 mesi. Parte ricorrente lamenta altresì che nei giorni 9 e 10 aprile, coincidenti con il sabato e la domenica, la dipendente non poteva essere considerata in malattia.

1.1. Con ulteriore argomento del primo motivo ci si duole dell’erronea interpretazione della lettera 8.9.2005 da cui era stata desunta la volontà della ricorrente di non volersi avvalere dell’ulteriore periodo di 18 mesi di aspettativa non retribuita, che l’amministrazione di appartenenza era disposta a concederle. Sostiene la ricorrente che il fatto di prendere in esame tale lettera avrebbe violato il principio di immutabilità dei motivi di licenziamento; comunque tale lettera conteneva una manifestazione di volontà di proseguire nel rapporto di lavoro.

1.2. Con il secondo motivo ci si duole del mancato riconoscimento del mobbing e ci si duole dell’esclusione di alcune voci dal risarcimento del danno.

2. Con il ricorso incidentale il Comunque lamenta che il danno non può coincidere con l’esistenza della lesione (comunque contestata).

3. Il ricorso principale è infondato.

4. Quanto al primo motivo, giova premettere la disciplina contrattuale di riferimento.

L’art. 21, comma 1 (Assenze per malattia) CCNL enti locali del 6.7.95 prevede che “Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso”.

4.1. La Tabella A allegata al contratto integrativo del 16 maggio 1996 “assenze per malattia – “esempi pratici” reca alcune esemplificazioni di computo. Trattasi di esemplificazioni che consentono di chiarire situazioni dubbie, quali l’ipotesi in cui il periodo di comporto si perfezioni durante la malattia oppure l’ipotesi in cui il periodo di comporto risulti completato ma non ancora superato, con conseguente necessità di spostare il triennio di riferimento per il calcolo delle assenze. Da tali esemplificazioni non si desume però il principio indicato dalla parte ricorrente. Il computo delle assenze deve essere sempre effettuate mediante la somma aritmetica dei giorni di assenza per malattia nel triennio, come è testualmente previsto (“…sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia; – sommare a tali assenze quelle dell’ultimo episodio morboso…”).

Nessun elemento consente di computare secondo il calendario comune le assenze che abbiano una durata pari o superiore al mese. L’adozione di tale criterio comporterebbe una variabilità ingiustificabile del periodo di comporto a seconda del triennio di riferimento preso in considerazione ovvero a seconda dei momenti in cui si verificano le malattie.

4.2. Non si vede, peraltro, la ragione per la quale le assenze di durata ultramensile dovrebbero essere calcolate secondo un criterio diverso da quelle di durata inferiore, che, una volta sommate, dovrebbero invece essere calcolate secondo il criterio della divisione per 30, ossia proprio con il criterio che la ricorrente intende contestare. E’ evidente che il sistema di calcolo deve essere unico e avere caratteristiche di omogeneità e uniformità. Ai predetti fini il divisore deve essere sempre 30, anche se le assenze siano cadute in mesi dell’anno di durata Inferiore o superiore a 30 giorni. E’ dunque corretto ritenere che i 18 mesi del periodo di comporto equivalgono sempre e comunque a 540 giorni, nella specie pacificamente superati.

5. Anche la seconda censura del primo motivo è infondata. In assenza di diverse previsioni contrattuali, tutti i giorni di assenza coperti dalla certificazione medica vanno considerati di malattia. Nella determinazione del periodo di comporto, sia esso secco o per sommatoria, si deve tener conto, salvo che sia diversamente stabilito dal contratto individuale o collettivo, anche dei giorni non lavorativi che cadono nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell’episodio morboso (Cass. n. 20106 del 2014; cfr. pure Cass. n. 20458 del 2004).

6. Quanto alla terza censura del primo motivo, l’art. 21, comma 2 CCNL enti locali, prevede che “superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi”. Occorre quindi una espressa richiesta del lavoratore interessato.

6.1. Nella specie, la Corte di appello, con motivazione immune da vizi logici, ha interpretato la risposta fornita dalla ricorrente al Comune che l’aveva Invitata ad esprimere le sue intenzioni in proposito. L’interpretazione della volontà negoziale, costituente accertamento di merito, è stata contestata in modo del tutto generico dall’attuale ricorrente. Poichè l’interpretazione di un negozio giuridico costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito, qualora il ricorso per cassazione deduca l’erroneità di tale interpretazione per violazione dei canoni ermeneutici, è onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri astrattamente intesi ovvero ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 1893/2009, 29322/2008, 18661/2006, 12786/2006, 3015/2006, 696/2006, 8293/2005).

7. Il secondo motivo del ricorso principale tende ad una rivisitazione del merito dell’intera vicenda, puntando ad una diversa ricostruzione dei fatti, secondo la personale interpretazione della parte interessata.

7.1. La sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. A norma dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012). Nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto.

7.2. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’alt. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”.

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)” (par. 14.6).

7.3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori. La doglianza di insufficiente motivazione di cui al secondo motivo si pone, dunque, al di fuori dell’area di rilevanza del vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7.4. La citata sentenza n. 8053/14 delle S.U. di questa Corte ha chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In proposito, è stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. cit.).

7.5. Il motivo di ricorso non corrisponde In alcun modo al modello risultante dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 risolvendosi in una critica al risultato interpretativo cui è pervenuto il giudice di appello, al quale si oppone una diversa soluzione, ritenuta preferibile.

8. Quanto alla condanna risarcitoria, si afferma erroneamente che non sarebbe stato riconosciuto il danno biologico; al contrario, il risarcimento liquidato dalla Corte di appello attiene proprio a voce di danno. Quanto ai restanti titoli, a fronte della sentenza di appello che ha ritenuto le allegazioni generiche e non provate, il ricorso per cassazione non denuncia specifici vizi in cui sarebbe incorsa tale pronuncia.

8.1. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. n. 25332 del 2014; n. 19959 del 2014).

9. Il ricorso incidentale tende ad escludere l’esistenza di un danno biologico. Nella specie, la Corte di appello ha condiviso le conclusioni del C.t.u. medico-legale, che aveva ravvisato una relazione concausale tra le malattie riscontrate a carico della ricorrente e le vicissitudini lavorative. La prova del nesso causale è dato dalle risultanze della relazione medico-legale, condivise dalla sentenza impugnata. Il motivo non muove contestazioni in proposito. Esso è altresì inammissibile in relazione al vizio prospettato ex art. 360 c.p.c., n. 5, valendo al riguardo le medesime considerazioni svolte con riguardo al ricorso principale.

10. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale, sia quello incidentale, con compensazione delle spese tra le parti.

11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

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