Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15222 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15222 Anno 2015
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 26227-2009 proposto da:
SANZO SALVATORE C.F. SNZSVT79E04089N, domiciliato in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32/6, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO MARTORIELLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015
2070

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 21/07/2015

,.
t

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e

2-

difesa dall avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1265/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale
TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigtto.

di MILANO, depositata il 20/11/2008 r.g.n. 905/2007;

Udienza del 7 maggio 2015 Aula A
n. 35 del ruolo — RG n. 26227/09
Presidente: Di Cerbo – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata conferma la sentenza del Tribunale di Milano n.
.1686/2006, di rigetto della domanda di Salvatore Sanzo, volta ad ottenere l’accertamento della
nullità dell’apposizione del termine ai tre contratti a termine stipulati con POSTE ITALIANE s.p.a.
— rispettivamente per i seguenti periodi e le seguenti causali: 4 agosto-30 settembre 1999
(concomitanza assenze per ferie del personale); 1 marzo-30 maggio 2000 (esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione); 19 ottobre 2000-31 gennaio 2001 (concomitanza assenze
per ferie del personale) — con le consequenziali pronunce.
La Corte d’appello di Milano, per quel che qui interessa, precisa quanto segue:
a) si concorda con la statuizione del primo giudice secondo cui nella specie è configurabile la
risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso;
b) infatti, non solo l’inerzia dell’interessato si è prolungata per quattro anni e sette mesi (dalla
scadenza dell’ultimo contratto alla richiesta dell’espletamento del tentativo di conciliazione), ma va
aggiunto, sotto il profilo soggettivo, che tale inerzia deve essere interpretata come disinteresse alla
riattivazione della funzionalità del rapporto sia perché l’esistenza di un diffuso e ponderoso
contenzioso riguardante le assunzioni a termine di POSTE ITALIANE era già molto conosciuta nei
suddetti anni sia perché è stato accertato che il Sanzo nel suddetto periodo ha lavorato a tempo
pieno per anni alle dipendenze di altro datore di lavoro fino al settembre 2004 ed ha fatto valere la
sua pretesa alla riattivazione del rapporto di lavoro con POSTE soltanto con il ricorso introduttivo
del presente giudizio (in data 21 febbraio 2006).
2.— Salvatore Sanzo, domanda la cassazione della sentenza con un ricorso non contenente
specifici motivi di censura né i prescritti quesiti di diritto; resiste, con controricorso, POS1E
ITALIANE s.p.a., che deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va anche precisato che il Collegio ha autorizzato la motivazione
semplificata e che al presente ricorso si applicano ratione temporis le prescrizioni di cui all’art. 366bis cod. proc. civ.
I — Profili preliminari
1.- In primo luogo va respinta l’eccezione della società controricorrente di inammissibilità del
ricorso per tardività della relativa notifica, in quanto asseritamente effettuata oltre il prescritto
termine annuale (decorrente dalla data di deposito della sentenza impugnata).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ne consegue che, ai suddetti fini, non rileva che la notifica sia stata materialmente effettuata
(a mani) alla società notificataria il 23 novembre 2009, cioè tre giorni dopo la scadenza del termine
annuale.
III — Sintesi del ricorso
2.- In merito al mutuo consenso, si sostiene, senza peraltro alcun riferimento specifico alla
sentenza impugnata, che, data la prassi esistente per le assunzioni dei trimestrali, il difetto di
iniziativa del Sanzo è più che giustificato dal fatto che egli era in attesa di una nuova chiamata da
parte di POSTE ITALIANE.
Quindi si afferma di proporre un (ulteriore) motivo di censura, sviluppando una serie di
argomentazioni sulla ritenuta nullità (per plurime ragioni) dei contratti e degli accordi collettivi
siglati dal 25 settembre 1997 all’I marzo 2000.
Non si formulano i prescritti quesiti di diritto.
III — Esame delle censure
3.- Il ricorso è inammissibile, per plurime ragioni.
4.- Dal punto di vista della formulazione complessiva va osservato che non risulta formulato
alcun quesito di diritto, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis cod. proc. eiv.,
così come introdotto dall’art. 6 d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile a tutti i ricorsi per cassazione
proposti avverso decisioni pubblicate, come quella di cui si tratta, nel periodo compreso tra il 2
marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (vedi, tra le tante: Cass. 23 luglio 2007, n. 16275).
5. Peraltro, il ricorso risulta mancante anche di specifici motivi di censura, in contrasto con i
consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte secondo cui:
a) nel ricorso per cassazione il requisito della esposizione dei motivi di impugnazione — nella
quale la specificazione dei motivi e l’indicazione espressa delle norme di diritto non costituiscono
requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi — mira ad
assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta
individuazione delle questioni da risolvere, cosicché devono ritenersi inammissibili quei motivi che
non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla
pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non
seguita da alcuna dimostrazione (ex plurimis: Cass. 6 luglio 2007, n. 15263; Cass. 14 agosto 1998,
n. 8013);
2

Infatti, la sentenza impugnata è stata depositata il 20 novembre 2008 e, dall’esame degli atti,
risulta che la notifica del ricorso è stata richiesta al competente Ufficio Unico Notifiche il 17
novembre 2009, e questo è sufficiente per considerarla tempestiva per la notificante, essendo noto
che, a partire dalle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 — cui sono
seguite numerose pronunce conformi di questa Corte — si è statuita la scissione fra i due momenti di
perfezionamento, per il richiedente la notifica e per il notificatario, di tutte le notificazioni degli atti
processuali, comprese quelle realizzate per il tramite dell’ufficiale giudiziario.

c) il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del
motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo — tra quelli
espressamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. — & proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del
singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione
assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione
al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza
(Cass. 19 agosto 2009, n. 18421).
6.- Infine, anche le argomentazioni svolte nel ricorso non risultano pertinenti.
Infatti, quelle riguardanti il mutuo consenso sono assolutamente generiche, mentre quelle
sulla asserita nullità dei contratti e degli accordi collettivi siglati dal 25 settembre 1997 all’ 1 marzo
2000, avendo ad oggetto una questione che non ha riscontro nella sentenza impugnata per come
sono formulate — in assenza di allegazioni al riguardo, effettuate in conformità con il principio di
specificità dei motivi di ricorso per cassazione e volte a dimostrare che tale problematica era già
compresa nel thema deeidendum del giudizio di merito — si pongono in contrasto con il consolidato
principio secondo cui nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza
in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono
proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di
merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di
nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (vedi, per
tutte: Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881;
Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020).
IV — Conclusioni
7.- In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di
cassazione — liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, curo 3500,00
(tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 7 maggio 2015.

b) il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi
per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità,
completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952);

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