Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15222 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 16/07/2020), n.15222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6087/2015 proposto da:

G.I. e F.L., rappresentati e difesi dagli

Avv.ti Jacopo Morrone e Giuseppe Tallarico, ed elettivamente

domiciliati presso il domicilio digitale dell’Avv. Fusconi, giusta

delega stesa in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrenti –

contro

Comune di Forlì, nella persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Anna Alberto ed

elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’Avv.

Maria Anna Alberto, come da procura speciale alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1646/2014 della Corte d’appello di BOLOGNA,

pubblicata in data 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.I. e F.L. hanno proposto opposizione alla stima effettuata con la deliberazione della Commissione per la Provincia di Forlì Cesena in data 4 giugno 2009, che aveva liquidato l’indennità dovuta per l’espropriazione di porzione di un più ampio lotto distinto in catasto terreni al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), superficie catastale mq. 4910, per la realizzazione di rotatoria stradale, in complessivi Euro 21.000,00 (mq. 140 x 150), con decreto di esproprio emesso il 19 ottobre 2007 e mq espropriati pari a 63, all’esito del frazionamento dell’8 agosto 2008.

2. La Corte di appello di Bologna, dopo avere espletato CTU e avendone condiviso i criteri e i risultati, ha determinato l’indennità di espropriazione nella somma di Euro 9.576,00, con gli interessi al tasso legale sulla eventuale differenza rispetto alla somma depositata dal giorno della espropriazione fino al saldo e l’indennità di occupazione legittima nella somma di Euro 551,00 con gli interessi al tasso legale dalla scadenza dell’unico periodo infrannuale fino al saldo.

3. G.I. e F.L. ricorrono per cassazione con tre motivi.

4. Il Comune di Forlì ha depositato controricorso e memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va rilevato che il Comune di Forlì ha dichiarato di rinunciare all’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso formulata in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, sollevata ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 septies, poichè la notifica era stata eseguita il giorno 23 febbraio alle ore 22,22 e la stessa doveva intendersi perfezionata il 24 febbraio alle ore 7,00, a fronte del termine per l’impugnazione che scadeva il 23 febbraio.

1.1. Ed invero, deve farsi applicazione della sopravvenuta sentenza n. 75 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, convertito con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45 bis, comma 2, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta”.

1.2 Con l’ulteriore precisazione che le pronunce di accoglimento, pronunciate dalla Corte costituzionale, eliminano la norma dichiarata incostituzionale con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.

Difatti, l’illegittimità costituzionale ha come presupposto l’invalidità originaria della norma di legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando solo il principio – qui non rilevante che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.

2. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327, art. 33, comma 1, avendo la Corte di appello recepito, acriticamente, le indicazioni del CTU, non accogliendo la richiesta dei ricorrenti in merito al risarcimento dei danni conseguenti alla riduzione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione di terreno non espropriato.

2.1 Il motivo è inammissibile.

2.2 Giova premettere che secondo il costante indirizzo di questa Corte il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle (Cass., 3 gennaio 2014, n. 51).

2.3 Nel caso in esame, i ricorrenti richiamano nell’illustrazione del motivo parti della motivazione della sentenza impugnata che attengono all’esame delle risultanze peritali e svolgono generiche contestazioni riguardo ad essa, non evidenziando quale specifica norma si assume violata o erroneamente applicata e in relazione a quale specifico vizio, limitandosi piuttosto a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi.

In definitiva la censura sopra descritta è volta in realtà a sollecitare una rivalutazione delle risultanze della consulenza tecnica operata dal giudice di merito che è inammissibile in questa sede.

Anche di recente questa Corte ha affermato il principio che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 194,195 c.p.c. e art. 90 disp. att. c.p.c. e violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, poichè la sentenza impugnata si basa largamente ed acriticamente su una consulenza tecnica che appare gravemente viziata al punto da dover essere ritenuta nulla.

3.1 Il motivo è inammissibile.

3.2 L’art. 360 c.p.c., comma 1, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 13 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ovvero che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).

3.3 Il mancato esame deve riguardare un vero e proprio fatto, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c., cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive, oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883).

3.4 La censura sollevata, in realtà, non consiste nell’omesso esame di fatti, circostanze e rilievi accertati o comunque desumibili dalla consulenza tecnica depositata in giudizio, ma si traduce nella sollecitazione ad una nuova valutazione, nel merito, delle risultanze della consulenza stessa, inammissibile in questa sede.

Nel caso in esame, comunque, il giudice, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non si è limitato ad una acritica adesione alla consulenza tecnica, ma ha dato una adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (cfr. pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato).

4. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, perchè non sussisteva alcuna soccombenza reciproca tra le parti, essendo soccombente la P.A. convenuta.

4.1 Il motivo è inammissibile.

4.2 In tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass., 17 aprile 2019, n. 10685).

4.3 Così è stato disposto nel caso in esame, poichè la Corte territoriale ha dato atto, correttamente, della divergenza del risultato finale dalle stime di entrambe le parti.

In particolare, i ricorrenti avevano precisato le conclusioni chiedendo la corresponsione della somma di Euro 429.175,00 composta dal valore venale del bene espropriato, dall’ammontare dei danni cagionati al fondo residuo e dall’indennità dovuta per l’occupazione acquisitiva temporanea di mq. 10, oltre interessi e ciò a fronte della somma riconosciuta pari a Euro 9.576,00 a titolo di indennità di espropriazione e della somma di Euro 551,00 a titolo di indennità di occupazione legittima, oltre interessi.

5. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Comune controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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