Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15221 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. I, 23/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.T. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso l’avvocato TROVATO

CONCETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FIORETTI LUIGI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso l’avvocato ALECCE

PATRIZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1328/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato L. FIORETTI che ha chiesto

l’estinzione per cessata materia del contendere;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’inammissibilità per cessata

materia del contendere.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 7 ottobre 2003 il Tribunale di Latina pronunciava la separazione personale dei coniugi D.G.T. e S.C. con addebito di responsabilità al D. G.; contestualmente respingeva la domanda di addebito della separazione formulata da quest’ultimo nei confronti della S.;

assegnava alla moglie la casa coniugale e disponeva che il D. G. corrispondesse alla stessa, quale contributo al di lei mantenimento, l’assegno mensile di Euro 600,00, nonchè l’ulteriore assegno di Euro 700,00, destinato al mantenimento dei figli D. ed A., conviventi con la madre.

Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello il D.G. dolendosi della decisione del Tribunale, ritenuta frutto di un’errata valutazione delle acquisizioni processuali.

Costituitosi il contraddittorio, la S. resisteva al gravame;

proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo che la Corte rideterminasse in maggior misura l’assegno destinato al mantenimento suo e della figlia D..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 1328/06 revocava la statuizione concernente l’assegnazione della casa coniugale alla S.; revocava l’assegno di mantenimento disposto in favore del figlio A. a decorrere da settembre 2004; determinava in euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili, a decorrere da settembre 2004, l’assegno dovuto dal D.G. alla S. a titolo di contributo al mantenimento della figlia D., oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., universitarie, di vacanza o di villeggiatura; determinava in Euro 1.200 mensili, annualmente rivalutabili, a decorrere da gennaio 2005, l’assegno dovuto dal D.G. a titolo di mantenimento della S..

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di tre motivi il D.G.. Resiste con controricorso la S.. Il ricorrente ha depositato memoria con allegato certificato di morte della S. con cui chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per decesso del coniuge.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta dal certificato prodotto in atti che S.C. è deceduta il (OMISSIS).

Tra le parti è conseguentemente venuta meno la materia del contendere, non avendo più interesse il ricorrente a vedere affermata la non addebitabilità della separazione e non essendo più lo stesso tenuto a corrispondere al coniuge l’assegno di mantenimento per essa e per la figlia maggiorenne. Quanto a quest’ultima, potrà autonomamente richiedere al genitore l’assegno di mantenimento.

Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, con compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile; spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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