Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15221 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 16/07/2020), n.15221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5245/2015 proposto da:

R.G., F.C., R.D., B.B. e

B.B., R.F., M.L. e M.M., gli ultimi

quattro quali eredi di R.P., deceduto a (OMISSIS), tutti

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giancarlo Fanzini e Marta Rolli,

anche disgiuntamente fra loro ed elettivamente domiciliato in Roma

presso lo studio di Gianmarco Grez, per mandato a margine del

ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Comune di Forlì, nella persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Anna Alberti, con

domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Maria Teresa

Barbantini, per mandato a margine del controricorso.

– controinteressato –

avverso la sentenza n. 1927/2014 della Corte d’appello di BOLOGNA,

pubblicata il 22 agosto 2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.G., F.C., R.D., B.B. e B.B., R.F., M.L. e M.M., gli ultimi quattro quali eredi di R.P., hanno avanzato istanza al Comune di Forlì per ottenere l’indennità prevista dal D.P.R. 8 giugno 2001, art. 39.

2. Il Comune di Forlì ha rigettato l’istanza e gli odierni ricorrenti hanno chiesto la determinazione dell’indennità alla Corte di appello di Bologna, assumendo che l’ipotesi fosse quella di ablazione sostanziale, causata da vincoli di inedificabilità protratti fino al punto del concreto svuotamento del diritto di proprietà, ovvero della completa incertezza sulla utilizzabilità del bene.

3. La Corte di appello di Bologna, dopo avere premesso che il riferimento normativo della controversia era costituito dall’art. 2 (poi abrogato) della L. 19 novembre 1968, n. 1187 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 9, oltre che dall’art. 39 del citato D.P.R., ha qualificato il vincolo imposto dalla P.A., che era un vincolo di rispetto stradale, come vincolo conformativo, così ritenendo che non avesse rilievo il tema della reiterazione di vincolo preordinato all’esproprio o di vincolo sostanzialmente espropriativo e ha rigettato la domanda, con condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese le spese di consulenza tecnica d’ufficio.

4. R.G., F.C., R.D., B.B. e B.B., R.F., M.L. e M.M. ricorrono in cassazione con un unico motivo.

5. Il Comune di Forlì ha depositato controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti con l’unico motivo proposto lamentano la violazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 39, art. 42 Cost., art. 1 del protocollo della Convenzione EDU e dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ad avviso dei ricorrenti la Corte ha errato nell’affermare che il riferimento normativo della fattispecie in esame era costituito dall’art. 2 (poi abrogato) della L. 19 novembre 1968, n. 1187 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 9, essendo piuttosto l’art. 39 del D.P.R., richiamato che tratta di “reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativi”, indicati dalla L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, come “vincoli che comportino l’inedificabilità”.

I ricorrenti assumono che non vi è alcuna contrapposizione tra vincoli conformativi in senso lato non indennizzabili e vincoli espropriativi indennizzabili perchè in entrambi i casi si tratta di destinazioni ablative della naturale destinazione edificatoria dei beni e del connesso ius aedificandi.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente riconosciuto l’incidenza negativa di vincoli determinanti l’inedificabilità imposti da leggi (statali e regionali) al regime di godimento di intere categorie di immobili per la loro vicinanza a beni demaniali o a particolari opere pubbliche e fra questi tipi di vincoli ha incluso proprio le distanze da osservarsi dalle strade ed autostrade poste fin dall’art. 41 septies della Legge Urbanistica, che rendono assolutamente inedificabili le fasce comprese nella zona asservita dalla legge. (Cass., 4 dicembre 2013, n. 27114).

1.3 Anche il Consiglio di Stato ha sostenuto che non può attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. “di rispetto”, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio e che occorre distinguere tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi, secondo una linea di discrimine che ha un preciso fondamento costituzionale, in quanto l’art. 42 Cost., prevede separatamente l’espropriazione (comma 3) e i limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (comma 2) (Consiglio di Stato, 28 dicembre 2012, n. 6700).

Detti vincoli legali configurano in maniera obbiettiva, e rispetto alla totalità dei soggetti, il regime di appartenenza di intere categorie di immobili che si trovino in un particolare rapporto con beni ed interessi della collettività; per cui preesistendo logicamente e cronologicamente a qualsiasi vicenda inerente ogni loro utilizzazione e precludendo comunque, ed a prescindere da essa, lo sfruttamento edificabile dell’area, non possono arrecare al proprietario in via specifica alcun deprezzamento in ordine a questo del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell’immobile (Cass. 19 settembre 2001, n. 11764; Cass., 2 marzo 2001,n. 3048).

1.4 La Corte costituzionale ha dichiarato queste limitazioni costituzionalmente legittime e ne ha collegato la non indennizzabilità sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni e non per le loro qualità e condizioni; e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati “a priori” per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione, perciò includendole nel concetto di “conformazione” della proprietà posto dall’art. 42 Cost., nell’interesse sociale (Corte Costituzionale, 22 giugno 1971, n. 133) Chiara è la sentenza della Corte Costituzionale che mette in evidenza che, in queste ipotesi, non è oggetto di diretta considerazione da parte del legislatore il profilo dell’espropriazione, non essendo prevista una sostituzione nella titolarità del diritto di proprietà relativamente ai beni che vengono assoggettati ai vincoli, o un’ablazione di facoltà per la realizzazione dell’opera pubblica e che tali limitazioni realizzano determinati interessi e non servono al successivo ed ulteriore soddisfacimento di altri.

1.5 Viene in esame, quindi, una disciplina in forza della quale alcune categorie di beni vengono nell’interesse sociale assoggettati ad un particolare regime; il divieto concerne tutti i cittadini in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sopra determinati beni e non per le loro individuali qualità o condizioni, e dal punto di vista oggettivo quei beni individuabili ed individuati in categorie per le caratteristiche derivanti dalla loro posizione; i beni per la particolare posizione in cui si trovano nei confronti delle autostrade e delle strade e quindi per la loro oggettiva attitudine a servire alle finalità pubbliche o sociali anzidette, e soprattutto alla protezione del nastro stradale, sono assoggettati ad un particolare regime giuridico di appartenenza.

1.6 Anche di recente, questa Corte ha affermato che “il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto assoluto di edificazione che le rende legalmente inedificabili, trattandosi di limitazioni costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati a priori per categoria e localizzazione, espressione del potere conformativo della P.A. di cui all’art. 42 Cost. (cfr. Cass. n. 14632 del 2018, n. 13516 e 25668 del 2015, n. 27114 del 2013, n. 5875 del 2012; in senso analogo è la giurisprudenza del Consiglio di Stato: sez. IV, n. 90 del 2018, n. 347 del 2015, n. 2062 del 2013; sez. V, n. 4432 del 2012)” (Cass. 5 giugno 2020, n. 10747).

In particolare, è stato evidenziato che “Il suddetto orientamento esclude la natura espropriativa del vincolo in questione sul presupposto che, derivando dalla legge (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 septies, come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19; D.M. 1 aprile 1968, art. 4; L. 24 luglio 1961, n. 729, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 16 e il D.P.R. n. 495 del 1992 cit., art. 26), non può ritenersi preordinato all’espropriazione, con l’effetto che di esso deve tenersi conto nella determinazione dell’indennità di esproprio, come risulta sia dall’art. 32, comma 1, D.P.R. 2001, secondo cui l’indennità di esproprio è determinata “valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa”, sia dall’art. 37, comma 4, che specifica che “non sussistono le possibilità legali di edificazione” – ancor prima di esaminare gli strumenti urbanistici – “quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale”.

1.7 La disciplina dettata in materia, inderogabile, non può essere superata, nel caso in esame, dalla circostanza che il vincolo di rispetto stradale, che in genere non emerge con specifiche indicazioni grafiche nei piani urbanistici, sia stato oggetto di una previsione esplicita e grafica di totale inedificabilità e dunque di ablazione degli indici edificatori non più trasferibili in aree limitrofe, complementare ad un’opera pubblica di grandi dimensioni, perchè come correttamente ha osservato la Corte distrettuale, in questo specifico caso sarebbe stato necessario dare la prova che l’opera non sia mai stata realizzata ovvero lo sia stata secondo un tracciato diverso (pag. 5 della sentenza impugnata).

1.8 Peraltro, questa specifica ratio decidendi non è stata confutata, dal che discente un profilo di inammissibilità della censura sollevata, poichè il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., 10 agosto 2017, n. 19989) e, nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815).

2. Per quanto esposto il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA