Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15220 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4996-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PREFETTI 17, presso lo studio dell’avvocato BARDISCIA CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERGIORGIO PROVENZANO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2767/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/11/2010 R.G.N. 1690/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 9.11.2010, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, condannava l’INPS a rifondere ad M.A. la somma di Euro 16.576,26 oltre accessori quale maggior importo per sanzioni indebitamente pagate ex L. n. 662 del 1996 e relativo risarcimento del danno.

La Corte, in particolare, riteneva che la disciplina di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, fosse immediatamente applicabile alla vicenda in esame, stante che la cartella esattoriale recante il debito sul quale erano state calcolate le sanzioni era stata notificata all’assistito in data 13.11.2000, e giudicava conseguentemente non dovuto il maggior importo per sanzioni che questi aveva pagato ex L. n. 662 del 1996 e meritevoli di risarcimento gli oneri che egli aveva assunto per procurarsi la provvista finanziaria per adempiere al debito di cui alla cartella cit. Contro queste statuizioni ricorre l’INPS, affidandosi a tre motivi. Resiste Antonio M. con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, per avere la Corte di merito ritenuto immediatamente applicabile la disciplina sanzionatoria di cui alla disposizione cit. in relazione al fatto che la cartella esattoriale recante il debito contributivo sul quale erano state pagate le sanzioni era stata notificata il 13.11.2000.

Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 18, cit., per avere la Corte territoriale ritenuto non dovuto il maggior importo versato per sanzioni e conseguentemente indebiti gli oneri sostenuti dall’assistito per procurarsi la provvista finanziaria necessaria per il loro pagamento.

Da ultimo, con il terzo motivo, l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 9, per non avere la Corte di merito tenuto conto, nella quantificazione dell’importo spettante all’assistito, degli interessi da lui dovuti in relazione al ritardato pagamento.

Ciò premesso, il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

Com’è noto, la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, prevede che “Per i crediti relativi a contributi, n.d.e. in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 e quanto calcolato in base all’applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell’ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell’arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale”.

La testuale formulazione della disposizione, che da una parte generalizza il sistema sanzionatorio di cui alla L. n. 662 del 1996, stabilendone l’applicabilità anche alle omissioni contributive relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore, purchè ancora esistenti ed accertate attraverso procedure amministrative o giudiziarie alla data del 30.9.2000 (così Cass. n. 6663 del 2002), e dall’altra riconosce un credito contributivo per il “maggior importo versato”, e quindi per le somme eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle nuove norme di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 – 17, ha indotto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità a ritenerne in un primo momento l’immediata applicabilità sia ai fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova legge, sia a tutti i casi non esauriti, ivi compresi quelli precedenti per i quali fosse sorta controversia innanzi all’autorità giudiziaria non ancora definita con sentenza passata in giudicato e/o con il pagamento della sanzione: e ciò non tanto perchè alla disposizione dovesse essere attribuito un qualche effetto retroattivo (escluso, oltre che dall’art. 11 preleggi, anche dal richiamo esplicito della precedente normativa sanzionatoria), ma semplicemente in conseguenza della sua natura premiale, che sarebbe stata frustrata ove si fosse ritenuto che il debitore potesse essere costretto a pagare le sanzioni dovute in base alla legislazione previgente, salvo poi maturare un credito da far valere in sede di conguaglio (così, espressamente, Cass. nn. 6680 del 2002 e 15753 del 2003).

Questa interpretazione è stata smentita dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Si è infatti anzitutto rilevato che essa confligge con il tenore letterale del secondo periodo della disposizione, che si riferisce ad un “maggiore importo versato” e dunque suggerisce che il contribuente non può esimersi dal versare la somma dovuta nell’ammontare fissato in base alla precedente disciplina, competendo esclusivamente all’ente previdenziale la definizione delle “modalità operative” per il conguaglio in forma rateale della “differenza fra quanto dovuto e quanto calcolato ai sensi dei commi precedenti” (così Cass. n. 19334 del 2003). Ma soprattutto si è considerato che essa vulnererebbe irrimediabilmente la ratio della disposizione, che era volta ad evitare che la modifica dei meccanismi di calcolo delle sanzioni comportasse l’immediata necessità per gli enti previdenziali di dar luogo ai consequenziali complessi procedimenti di correzione, così interferendo sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo già effettuate sulla base della disciplina precedente (così espressamente Cass. n. 2385 del 2007; nello stesso senso, Cass. nn. 22001 del 2008 e 22414 del 2009).

Posto dunque che il senso della disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, è quello di tener ferme le sanzioni di cui alla L. n. 662 del 1996 e al contempo di riconoscere ai debitori sanzionati in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto, (fermo restando che la disposizione cit. condiziona inequivocabilmente l’applicazione della normativa sanzionatoria previgente alla circostanza che alla data del 30.9.2000 sussista ancora un credito per contributi e non solo per sanzioni, derivandone in caso contrario l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 116 cit., commi 8-17: così Cass. n. 13794 del 2007), risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale: essa, infatti, ha sostanzialmente ragionato come se la portata della disposizione in esame fosse quella di esonerare il debitore dal pagamento delle sanzioni calcolate ex L. n. 662 del 1996 (eloquente, in tal senso, il richiamo in motivazione a Cass. n. 6680 del 2002, cit.), non già di obbligarlo a pagarle salvo successivo conguaglio. Nè a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in relazione al fatto che il presente giudizio ha ad oggetto la restituzione di quanto già pagato dall’odierno controricorrente in applicazione delle sanzioni di cui alla L. n. 662 del 1996 (e dunque in eccesso rispetto alla legge n. 388/2000), giacchè, a termini di legge, il successivo conguaglio rateale costituisce l’unica modalità attraverso cui si può far valere il credito in questione, solo in caso di cessazione dell’attività soggetta a contribuzione potendo farsi ricorso ai mezzi ordinari di tutela del credito (cosi Cass. n. 251 del 2005).

Non essendosi attenuta ai superiori principi di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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