Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15220 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato

BRUGNOLETTI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato

FALZETTI MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato RITA ERCOLE,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

D.R. ed inoltre DAGOSPIA SRL in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 21,

presso lo studio dell’avv. SALVATORE LO GIUDICE, che li rappresenta e

difende, giusta procura speciale ad litem a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, IVA ILDEBRANDO

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avv. MAURO FALZETTI, rappresentato e

difeso dall’avv. ERCOLE RITA giusta delega a margine del

controricorso notificato in data 16.1.2010;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1061/20 09 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.1.09, depositata il 09/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Alfonso Picone (per delega avv.

Massimiliano Brugnoletti) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Graziella Silvana Zarcone

(per delega avv. Ercole Rita) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 Con ricorso notificato il 4 dicembre 2009 B.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 9 marzo 2009 dalla Corte d’Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva ridotto ad Euro 50.000,00 la somma dovuta da D.R. e Dagospia S.r.l. a titolo di risarcimento danni conseguenti alla pubblicazione su sito internet di due articoli di carattere diffamatorio, mentre aveva confermato il rigetto della domanda di regresso svolta dai convenuti nei confronti del chiamato in causa M.L.. D.R. e Dagospia S.r.l. hanno proposto ricorso incidentale.

Il M. ha resistito ad entrambi i ricorsi con separati controricorsi.

2 – I motivi dei rispettivi ricorsi, risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3 – L’unico motivo del ricorso principale lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il tema trattato è l’entità del risarcimento del danno, dimezzata dalla Corte territoriale rispetto alla somma stabilita dal Tribunale.

Le argomentazioni a sostegno implicano esame dei due articoli all’origine della controversia e apprezzamenti e vatutazioni di fatto, attività non consentite al giudice di legittimità.

Ma, soprattutto, manca un momento di sintesi strutturato secondo i principi sopra enunciati e necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare per quali ragioni e in quali parti la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4 – L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. La questione sollevata attiene alla liquidazione delle spese di lite, quindi attacca un potere discrezionale del giudice di merito, il cui unico limite è il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, situazione che non ricorre nella specie.

Inoltre il quesito finale si rivela inidoneo poichè, essendo privo dei necessari riferimenti al caso concreto e, in particolare, alla motivazione della sentenza impugnata, risulta astratto.

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il ricorrente principale e il resistente M. hanno chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, pertanto, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con compensazione di spese; entrambi i ricorrenti vanno condannati a rifonderle al M.;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale e il ricorso incidentale inammissibili con compensazione di spese. Condanna ricorrente principale e ricorrente incidentale a rimborsare in solido, a favore del M., le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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