Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1522 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. III, 26/01/2010, (ud. 06/11/2009, dep. 26/01/2010), n.1522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato VITALI PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRINI GIANCARLO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCALONI MARIO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 234/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 22/3/2005, depositata il 30/04/2005, R.G.N. 1531/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

06/11/2009 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato GIANCARLO ALESSANDRINI;

udito l’Avvocato ARTURO ANTONUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per parziale acc. del ric. ex

art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla prova del danno ed in

subordine alla sua quantificazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo e’ esposto come segue.

C.G. trasse a giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona C.C., esponendo che il (OMISSIS), uscita dalla scuola ove prestava servizio come insegnante ed appena salita sulla sua autovettura, era stata avvicinata dal C.C. il quale, sostenendo che la sua autovettura era stata urtata da quella attorea, l’aveva dapprima insultata, poi aveva danneggiato il proprio veicolo prendendolo a pugni e calci, finalmente aveva aggredito essa esponente colpendola al viso ed in altre parti del corpo. Chiese, pertanto, che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni morali e materiali subiti, precisando che, a causa del trauma psichico e del senso di vergogna provato di fronte ai suoi alunni che avevano assistito alla scena, aveva dovuto cessare la propria attivita’ subendo consistente perdita economica e riportando altresi’ disturbi permanenti di natura neuropsichica.

Il convenuto si costitui’ per resistere alla domanda, negando di aver insultato o picchiato la donna. E l’adito tribunale, disposta la prova testimoniale dedotta dalle parti, acquisita varia documentazione e disposta d’ufficio consulenza medicolegale sulla persona dell’attrice, con sentenza 10 luglio 2003 rigetto’ la domanda e condanno’ l’attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto. Premesso che la domanda doveva interpretarsi come finalizzata al risarcimento dei soli danni alla persona, il primo giudice ritenne che dall’istruttoria non fosse emersa la prova ne’ che il convenuto avesse effettivamente inferto le percosse ne’ che da queste fossero derivati i pretesi danni. Contro questa decisione C.G. ha proposto appello. Resiste C.C. costituendosi anche dinanzi alla Corte.

Con sentenza 22.3 – 30.4.05 la Corte d’Appello di Ancona decideva come segue.

“…accoglie l’appello e per l’effetto, in totale riforma, condanna C.C. al pagamento, in favore di C.G. ed a titolo risarcitorio, della complessiva somma di Euro 9.625,00, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione, nonche’ alla refusione delle spese di lite del doppio grado, che liquida quanto al primo in Euro 3.700,00, di cui 2.000,00 per onorari, 1.000,00 per diritti, 300,00 per rimborso forfetario, oltre alle spese anticipate per la c.t.u., e quanto al secondo in Euro 4.300,00, di cui 3.000,00 per onorari, 800,00 per diritti, 475,00 per rimborso forfetario, oltre Cap ed Iva”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione C. C..

C.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo il ricorrente C.C. denuncia ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente.

A – La Corte di Appello di Ancona cosi’ si esprime: “Sussistono, conclusivamente sul punto, elementi processuali senz’altro sufficienti ad affermare la responsabilita’ del convenuto per i fatti di percosse, lesioni ed ingiurie addebitatigli dall’attrice”. Tali elementi, sembrerebbero essere stati, per il giudice d’Appello, le dichiarazioni rese dalla C.G. nell’atto di denuncia – querela, il certificato di P.S., la testimonianza della M. e della Ca.. Ma, tali elementi, se confrontati, sono tra loro in qualche modo contrastanti.

Nel giudizio promosso dalla C.G., quest’ultima ha sempre sostenuto di non aver effettuato alcuna manovra, di non aver spostato l’auto dal parcheggio, ma di essere stata solo in procinto di farlo.

E nello stesso senso ha testimoniato la M.. Ma prima del giudizio, avanti ai Carabinieri di Ancona, entrambe avevano invece detto che l’auto si era spostata in parte, e addirittura la M. aveva affermato che l’amica aveva improvvisamente frenato per il sopraggiungere di un’altra auto. Dunque entrambe hanno mentito. Il giudice d’appello confuta la conclusione del Tribunale sostenendo che in realta’ la C.G. aveva indicato le modalita’ e il tipo di colpi nella denuncia – querela, ove “ebbe modo di precisare che l’uomo l’aveva aggredita colpendola alle gambe ed al volto con pugni e calci”. Dunque per il secondo giudice, la C.G. non sarebbe stata generica nella descrizione dell’evento lesivo, ed avrebbe ricevuto dei pugni al volto. Anche la M., nel verbale dei Carabinieri del (OMISSIS) parla di “un pugno in viso” che sarebbe stato sferrato dal C.C. alla C.G.. Peraltro nessuna delle due donne ha mai specificato quale parte del viso quel pugno avrebbe colpito. Eppure dai certificato di PS non risultano lesioni al volto. La Corte d’appello giunge a ritenere irrilevante tale discrepanza: “per altro verso, poi, del tutto irrilevante e’ la circostanza che il sanitario del pronto soccorso non abbia riscontrato alterazioni al viso o al capo della donna, giacche’ anche una semplice percossa, inferta con uno schiaffo, pur non lasciando segni evidenti ed obiettivabili, puo’ ugualmente integrare uno scuotimento del capo idoneo ad ingenerare quelle conseguenze (cefalea, turbe vertiginose) riferite nella immediatezza al sanitario del pronto soccorso”. Ma allora per il secondo giudice, la C. G. avrebbe ricevuto degli schiaffi e non dei pugni? Ecco dunque un’altra macroscopica contraddizione tra quanto dichiarato dalla C.G. nella denuncia – querela (pugni al volto), quanto emerge dal certificato del pronto soccorso (assenza di segni al capo e al volto) e quanto ritenuto dalla Corte di Appello (schiaffi al volto).

La Corte incorre poi in altra contraddizione, mancando di fornire adeguata motivazione, nel momento in cui si sofferma sulle prove testimoniali alla ricerca di altro sostegno per la propria decisione.

Dalle dichiarazioni rese dalla M. non emerge una descrizione della dinamica dell’evento, neppure una descrizione generica. In particolare la M. risponde solo con un “Si’ e’ vero” a capitolo 1, quello avente ad oggetto la dinamica dell’evento. Come puo’ allora il secondo giudice asserire che la M. “ha confermato, con dettagli, la dinamica dell’evento (con particolare riferimento alle modalita’ del preteso urto tra le due autovetture delle parti nel mentre entrambe uscivano dal piazzale della scuola)”? Ed ancora insiste nel ritenere che la M. avrebbe risposto in modo preciso e dettagliato anche in relazione alla “violenza fisica sfogata dal C.C. sia contro il veicolo che contro la sua conducente. Ma la teste non ha fornito dettagli. La Corte d’appello di Ancona, continua criticando il Tribunale per aver ritenuto attendibile anziche’ la testimonianza della M., quella della teste Ca.Al., indicando come motivo di maggior attendibilita’ della M. la qualita’ delle sue risposte, ritenute piu’ precise e dettagliate. Ma cio’ non e’ vero. La risposta della M. non e’ di certo particolarmente precisa. Per contro l’altra teste Ca., alla stessa domanda ha risposto: “non e’ vero. E’ stata in realta’ lei ad insultare mio padre”. Ma se si afferma che un fatto non e’ avvenuto, che altro si puo’ aggiungere? La Ca. e’ stata assai piu’ dettagliata e precisa della M., e, dato il tenore delle sue dichiarazioni, assai piu’ coerente, credibile ed attendibile della M.; la quale si contraddice varie volte. Il Consulente Tecnico nominato, dott. S., non ha potuto constatare obiettivamente nulla, ma si e’ dovuto affidare solo a quanto gli e’ stato riferito dalla C. G.. Dunque, sul punto decisivo della controversia – percosse, colpi al volto – l’unica fonte di prova obiettivamente utilizzabile dal giudice e’ rappresentata dalle dichiarazioni delle due testimoni, e di esse la Corte di Ancona ha scelto la M. perche’ a suo dire piu’ precisa e dettagliata, quando in realta’ e’ assai vaga e generica.

B- Veniamo ora alle lesioni lamentate dalla C.G. e alla liquidazione del danno effettuata dalla Corte di Appello.

1 – Il secondo giudice ha ritenuto che il convenuto dovesse rispondere “della lesione consistita nella contusione con ecchimosi alla gamba ed al gomito della donna, danno quantificabile in base alla non contestata prognosi sopra detta di set giorni… del danno arrecato con i colpi inferti al capo dell’attrice, consistiti in quello stato di cefalea e fenomeni vertiginosi… dei fenomeni di turbe eretistico – ansiose e depressivo – rattivi che derivano dall’aggressione in se’ (con il corredo di umiliazione di cui si dira’ appresso) anche prescindendo dal trauma cranio – facciale”.

Ora, se si “prescinde” dal trauma cranio – facciale, non ci sono danni da liquidare (a parte eventualmente quelli conseguenti ai 6 giorni di prognosi refertati nel certificato di pronto soccorso). Ma, sulla scorta dei documenti in atti, si ha la certezza che il (OMISSIS) i sanitari del P.S. non hanno riscontrato segni di alcun genere al capo, e la stessa C.G. non ha riferito in quella sede di aver subito colpi al viso, non ha neppure lamentato dolore di qualche tipo al volto causato da eventuali pugni o schiaffi. Solo dopo giorni compaiono certificati di colleghi del marito dell’attrice nei quali si concentra l’attenzione su danni di ordine neurologico, come conseguenza dei colpi al viso, senza alcun riferimento ai presunti colpi “in altre parti del corpo”. Non esiste alcuna prova del trauma cranio facciale riferibile alle asserite percosse. Si consideri anche che la medesima attrice ha sempre sofferto di cefalee, da anni e anni precedenti ai fatti per cui e’ causa, riconducibili alle cosiddette cefalee a grappolo per le quali da tempo si curava senza alcun apprezzabile giovamento. Cefalee tra l’altro riconducibili anche ad un glaucoma cronico bilaterale in atto nella C.G. e all’artrosi cervicale da cui la stessa pure e’ affetta. E’ sempre il CTU che riferisce di un “preesistente quadro cefalgico” pur se modestissimo, come riferisce della “patolgia glaucomatosa” e di “iniziali note degenerative” “a carico del distretto cervicale”. Eppure il giudice di appello, pur dichiarando di condividere le considerazioni e conclusioni del CTU, ignora il quadro clinico precedente. La Corte anconetana, infine, riconosce anche un danno morale alla C.G., in misura particolarmente elevata, anche in relazione al “contesto nel quale l’aggressione si sviluppo’ e cioe’ l’ambiente di lavoro dell’attrice, cosi’ da permettere ai suoi stessi discepoli di assistere all’umiliazione della propria insegnante”. Ma non e’ provato che ad assistere all’evento vi fossero gli alunni della C.G.. Risulta solo che si era “al momento dell’uscita di scuola”. Il danno morale e’ stato riconosciuto dal secondo giudice in misura addirittura piu’ elevata del danno biologico complessivo; e dunque ben al di la’ di quanto viene concordemente riconosciuto a titolo di danno morale dai maggiori Tribunali italiani. La Corte di Appello, infine, ha disposto anche che la somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno pari a Euro 9.625,00 e’ valore che si riferisce “all’epoca del fatto” e quindi l’importo “andra’ maggiorato della svalutazione monetaria intercorsa sino alla attualita’ e calcolata in base agli indici ufficiali Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”. Eppure l’importo totale del danno e’ stato calcolato senza motivare congruamente la sua scelta. I valori adottati dal giudice di secondo grado non appaiono davvero corrispondere a valori che si possano riferire all’epoca del fatto ((OMISSIS)), ma invece a valori gia’ indicizzati. I valori utilizzati dal giudice sono addirittura superiori a quelli indicati dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2. Illegittima e’ percio’ la sentenza nella parte in cui dispone anche la maggiorazione per svalutazione.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione art. 115 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c.” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente.

1) Non risulta con certezza ne’ che siano stati inferti dei colpi al viso, ne’ che tipo di colpi siano stati inferti, ne’ quanti, ne’ quale parte del capo sia stata interessata. Eppure trattasi di un punto fondamentale della controversia. Di fronte a tali incertezze, non restava altro che concludere per la “non verita’” dei fatti lamentati dall’attrice e per il rigetto della di lei domanda.

2) In ogni caso, perche’ si possa riconoscere un diritto al risarcimento del danno biologico permanente occorre provare l’esistenza oggettiva di una lesione e che da tale lesione e’ derivata una compromissione delle proprie attivita’ vitali. Da una microlesione non puo’ desumersi ex art. 2727 c.c. la sicura compromissione peggiorativa dell’esistenza del danneggiato. Nel caso di specie, dati i disturbi riferiti dalla C.G., non e’ stato possibile effettuare alcun controllo obiettivo, ma ci si e’ dovuti accontentare di quanto dichiarato dalla periziata.

3) Della presenza degli “stessi discepoli” della C.G. che avrebbero assistito “all’umiliazione della propria insegnante” non e’ stata fornita ne’ offerta la prova.

Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione o falsa applicazione degli artt. 2059 – 2056 – 1226 c.c.” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente.

Anche se il danno morale viene liquidato con criteri equitativi, cio’ non significa rimettere al mero arbitrio del giudice la sua determinazione. Percio’, quando il giudizio del giudice di merito risulta palesemente incongruente rispetto al caso e rispetto alla sua gravita’ allora tale giudizio non puo’ essere sottratto al controllo di legittimita’.

I tre motivi non possono essere accolti in quanto l’impugnata decisione si basa su una decisione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato quanto segue.

– 1) Le doglianze riguardanti le dichiarazioni contraddittorie (secondo la ricorrente) circa lo spostamento o meno dell’auto della C.G. sono prive di pregio, infatti la Corte di merito ha evidentemente, pur se implicitamente, ritenuto che la contraddizione era puramente formale e non sostanziale e reale; e cio’ in quanto secondo tutte le dichiarazioni predette si trattava comunque di una manovra non portata a termine; il che giustificava sia la tesi che non vi era stata manovra (compiuta) sia la tesi che un qualche iniziale spostamento vi era stato.

– 2) Le mancate specificazioni circa quale parte dei viso sarebbe stata colpita dal pugno sono state evidentemente ritenute irrilevanti dalla Corte con una valutazione che si sottrae al sindacato di legittimita’ in quanto immune dai vizi in questione.

– 3) Le doglianze concernenti la frase della Corte: “…giacche’ anche una semplice percossa, inferta con uno schiaffo… ” sono prive di pregio in quanto detto Giudice (con motivazione solo in parte implicita) ha semplicemente voluto fare un esempio e non affermare che di schiaffo e non di pugno si era trattato; ed in particolare ha evidentemente voluto sostenere (con motivazione immune da vizi) che un qualsivoglia colpo (un pugno o persino un semplice schiaffo) poteva non lasciare segno esterni visibili ma tuttavia provocare le conseguenze dannose indicate.

– 4) Le doglianze in ordine alla maggiore o minore precisione delle deposizioni testimoniali sono prive di pregio in quanto riguardano valutazioni tipicamente di merito della Corte che non vengono validamente inficiate da dette censure.

– 5) una volta chiariti i precedenti specifici punti, va rilevato, piu’ in generale, che le censure circa le prove delle lesioni ed in particolare delle lesioni al viso, e circa le loro conseguenze (anche con riferimento alla valutazione del danno) devono ritenersi (prima ancora che prive di pregio dato che si e’ di fronte a tipiche valutazioni di merito della Corte, che si sottraggono al sindacato di legittimita’ in quanto immuni dai vizi denunciati; cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009: “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”) inammissibili in quanto le censure medesime, al di la’ della formale prospettazione, in realta’ si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9234 del 20/04/2006; Sentenza n. 1754 del 26/01/2007; Sentenza n. 5066 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n, 15489 del 11/07/2007; Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 18119 del 02/07/2008).

– 6) in particolare la valutazione del danno non patrimoniale e’ stata oggetto di una specifica ed articolata motivazione che ha comportato anche una attenta personalizzazione della liquidazione e che non presenta i vizi denunciati. Quanto alla presenza dei “discepoli” e’ palese che il Giudice ha inteso riferirsi alla potenziale presenza dei medesimi (alla possibilita’ cioe’ che vedessero ed ascoltassero; mera possibilita’ ritenuta ineccepibilmente sufficiente ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale), come si evince anche dalle parole riportate in grassetto: “….cosi’ da permettere ai suoi stessi discepoli di assistere all’umiliazione.”. Va dunque affermata la mancanza di pregio delle doglianze sul punto.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Considerate le peculiarita’ del caso, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 6 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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