Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1522 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. I, 23/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5961/2018 proposto da:

L.H., rappresentato e difeso dall’avvocato Zuppelli Luca,

giusta mandato allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/10/2019 da Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente L.H., cittadino del (OMISSIS), espone che con decreto n. 81/2018 depositato il 10/01/2018 e comunicato il 19-1-2018 il Tribunale di Brescia ha respinto il suo ricorso, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Afferma il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il ricorrente deduce l'”Illegittimità del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza; violazione degli artt. 77 e 111 Cost., nei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15. Illegittimità costituzionale”. Il ricorrente chiede che sia sollevata questione di illegittimità costituzionale dell’art. 35 bis D.Lgs. n. 25 del 2008, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), in relazione all’adozione del rito camerale e all’eliminazione del grado d’appello, per la violazione dell’art. 111 Cost. e in relazione alla mancanza del requisito di straordinarietà ed urgenza, per violazione dell’art. 77 Cost..

2. Con il secondo motivo, articolato in tre sotto-motivi, deduce, nel merito: A) di aver diritto alla protezione internazionale ed al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra; B) di aver diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria; C) di aver diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente premette, in fatto, che il suo negozio di sartoria era stato incendiato dagli abitanti del suo villaggio, i quali avevano scoperto la sua omosessualità, e che era stato costretto a fuggire dal Senegal perchè impossibilitato a risarcire ai clienti della sua sartoria i danni subiti dagli stessi in conseguenza dell’incendio. Mentre stava scappando dalla sua casa a seguito dell’incursione, avvenuta a gennaio 2014, dei suoi compaesani intenzionati a farsi giustizia da sè, espone di aver visto il figlio del capo del villaggio uccidere la moglie, incinta di due gemelli all’ottavo mese di gravidanza. Impossibilitato a difendersi e non potendo ottenere protezione dalle Autorità statali, si era rifugiato prima in Mali, poi in Burkina Faso, in Niger ed infine in Libia, ove era imprigionato e subiva pesanti torture corporali ancora visibili, finchè arrivava in Italia nel maggio del 2016. Tanto premesso, assume, dopo aver elencato le fonti normative di riferimento, che le conclusioni a cui era giunta l’autorità amministrativa erano frutto di istruttoria svolta in assenza di effettiva valutazione delle argomentazioni e della documentazione fornita dal ricorrente (pag. 10 ricorso). Deduce, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, che la situazione del Senegal è ancora connotata da endemiche violenze collegate al noto conflitto civile in atto nella zona del Casamance, come risulta dalle notizie reperibili sul sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri e sul quotidiano on line (OMISSIS) e richiama una pronuncia del Tribunale di Salerno del 21-4-2017. Deduce che il contesto normativo e generale del Paese non era stato compiutamente valutato, nè lo era stata la sua tragica vicenda personale, che era coerente e plausibile e non in contraddizione con le informazioni generali pertinenti al suo caso, come risulta dal sito (OMISSIS) e dal rapporto Amnesty, avendo il ricorrente anche presentato tempestivamente la domanda di protezione internazionale. Con riferimento alla protezione sussidiaria assume che nella specie siano configurabili i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e richiama pronunce di merito emesse nei confronti di richiedenti provenienti dal Casamance.

Circa la protezione umanitaria, il ricorrente, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, rileva che le Commissioni Territoriali devono esaminare anche i presupposti della protezione umanitaria anche se il rilascio del permesso compete al Questore. Sotto il profilo processuale, stante il tenore non chiaro del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in ordine alla competenza del Tribunale in composizione monocratica sulle domande inerenti alla protezione umanitaria, espone di ritenere che “questo Tribunale sia il giudice naturale per dirimere la controversia anche con riferimento alla domanda di protezione umanitaria” (pag. n. 23 ricorso), ma che, per non pregiudicare la parte ricorrente, depositerà altro ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per la sola protezione umanitaria.

3. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Il ricorrente non ha depositato copia autentica del decreto impugnato, oppure copia analogica della decisione impugnata, se redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, con attestazione di conformità. Neppure il provvedimento impugnato è stato prodotto dalla parte resistente (Cass. n. 4370/2019).

4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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