Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15219 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. I, 23/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 37-2005 proposto da:

LA RINASCITA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SICA MARCO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già INTESABCI

GESTIONE CREDITI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso

l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2951/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

Udito, per la ricorrente, l’Avvocato E. COGLITORE, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato R. CATALANO, per delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 luglio 1996, La Rinascita s.r.l. conveniva, avanti il Tribunale di Milano, la Banca Commerciale Italiana s.p.a. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3181/96, pronunciato dal Tribunale di Milano per l’importo di L. 2.129.419.725, oltre accessori, corrispondente al saldo debitore del rapporto di conto corrente inerente anche ad operazioni di finanziamento ed aperture di credito.

L’opponente chiedeva la revoca del decreto, proponendo anche domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni che assumeva avere subito per l’ingiustificata condotta tenuta dalla Banca, che sarebbe venuta meno agli obblighi sulla stessa gravanti ex artt. 1337 e 1727 c.c. rifiutandosi di assumere il ruolo di garante rispetto ad una operazione di trading sul mercato internazionale agricolo alimentare, così determinando un nocumento quantificabile in US 41.600.000,00 (pretesa risarcitoria da portarsi in compensazione del credito azionato in via monitoria).

Si costituiva in giudizio la Banca Commerciale Italiana s.p.a., la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione e contestava il fondamento della domanda riconvenzionale.

La causa veniva istruita attraverso l’acquisizione di varia documentazione (tra cui copia degli estratti conto periodici).

A seguito delle contestazioni svolte dall’opponente circa il computo degli interessi al tasso ultralegale e con capitalizzazione trimestrale, la Banca produceva nuovo elaborato contabile, basato sul computo degli interessi legali semplici, così rinunziando alla maggior pretesa monitoriamente azionata e chiedendo il riconoscimento della somma di L. 1.911.948.462, oltre interessi legali dal 19 aprile 1996 al saldo.

La causa veniva, quindi, definita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 9614/99, con la quale, respinta la domanda riconvenzionale, veniva revocato il decreto ingiuntivo e condannata La Rinascita s.r.l. al pagamento della somma richiesta dalla Banca, oltre spese legali.

Con atto di citazione in appello del 18 dicembre 2000, la Rinascita s.r.l. conveniva avanti la Corte di Appello di Milano la Banca Commerciale Italiana s.p.a., chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, censurata sia con riferimento all’accertamento del credito a favore della banca, sia in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale.

Il processo era dichiarato interrotto a seguito dell’incorporazione della Banca Commerciale Italiana S.p.a. in Banca Intesa S.p.a.. A seguito di rituale riassunzione, si costituiva Intesa Bei s.p.a., la quale evidenziava la pretestuosità dei motivi di appello, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza n. 2951/03, pronunciata alle date 15 ottobre 2003 – 31 ottobre 2003, la Corte di Appello di Milano respingeva il gravame, condannando La Rinascita s.r.l. al pagamento delle spese di lite.

Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2004, quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a sei mezzi di impugnazione.

L’ Intesa Gestione Crediti S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria della Banca Intesa spa, resiste all’impugnazione con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione, la società ricorrente assume, in particolare,che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la censura relativa alla mancata dimostrazione del preteso credito della banca. Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata, per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, per non avere la Corte d’Appello verificato l’esattezza del calcolo degli interessi e disposto a tal fine la C.T.U. contabile. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1727 e 2721 c.c., art. 111 Cost., artt. 132 e 281 ter c.p.c., nonchè il vizio di motivazione.

In particolare, lamenta che la Corte di merito avrebbe erroneamente “disatteso i motivi di impugnazione proposti in riferimento al rigetto della domanda riconvenzionale (…) a seguito del preteso ingiustificato recesso della Banca da un’operazione di trading (…) svolta dall’appellante evocando, alternativamente, la responsabilità della Banca quale mandataria, ex art. 1727 c.c. ovvero ex art. 1337 c.c.. Si duole inoltre della mancata ammissione della prova per testi volta a dimostrare l’esistenza dell’accordo per una serie di operazioni di trading. Con il quarto motivo, censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1337 c.c., art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., lamentando,in particolare, che la Corte avrebbe escluso, nella specie, la violazione del precetto di buona fede di cui alla disposizione appena richiamata.

Con il quinto motivo di ricorso fa valere violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. In particolare, secondo parte ricorrente la decisione impugnata avrebbe del tutto omesso di considerare la parte di domanda riconvenzionale fondata sull’operazione di trading relativa al carburante per l’aviazione (jet fuel).

Infine, con il sesto motivo di gravame, contesta le statuizioni relative alle spese contenute nella sentenza della Corte di Appello di Milano.

Il primo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha rilevato che la banca ha depositato in giudizio una serie di estratti conto certificanti le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute fino all’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate al cliente.

Non è dubbio che degli estratti conto in tal modo formulati costituiscano valido elemento probatorio, come ripetutamente affermato da questa Corte secondo il cui orientamento sono qualificabili come estratti-conto di chiusura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1832 c.c., comma 2, quei documenti che non si limitino a contenere la indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato (Cass. n. 9008/00; Cass 7085/05; Cass 2802/09).

La Corte territoriale ha successivamente rilevato che ancorchè non vi fosse una prova specifica della comunicazione degli estratti conto in questione al ricorrente ai fine – di potere far ritenere gli stessi definitivamente approvati ex art. 1832 c.c. già nella fase anteriore al giudizio, tuttavia la Rinascita srl non aveva neppure in giudizio contestato gli estratti conto in questione onde gli stessi facevano comunque piena prova del credito della banca.

Anche tale affermazione risulta coerente con la giurisprudenza di questa Corte che ha già precisato che le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo e, nell’eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere; a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce “trasmissione” ai sensi dell’art. 1832 cod. civ., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l’efficacia probatoria della produzione. (Cass. 17242/06; Cass. 12169/00).

La società ricorrente contesta siffatta affermazione assumendo che in realtà nella fase di merito gli estratti conto erano stati contestati.

Tale censura è inammissibile. La ricorrente infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non specifica in quale degli scritti difensivi della fase di merito aveva proposto dette contestazioni nè ne riporta il contenuto per consentire a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito, di valutare una eventuale erronea pronuncia da parte della Corte territoriale (ex plurimis v. da ultimo Cass 15952/07; Cass 4849/09).

La ricorrente assume poi che, in ogni caso, la banca non era esonerata dal fornire la prova del rapporto sottostante.

Tale assunto è palesemente erroneo alla luce di quanto dianzi esposto poichè la banca ha fornito la prova del proprio credito tramite la produzione degli estratti conto e solo a seguito di contestazione specifica di singole voci di quest’ultimo incombeva banca di fornire la prova del rapporto sottostante, ma, non essendovi stata, alla luce di quanto appena evidenziato, alcuna contestazione da parte della ricorrente, nessun obbligo ulteriore incombeva alla banca.

Con una ulteriore censura viene prospettata una generica ipotesi di nullità del contratto bancario, ma tale censura non risulta proposta nel giudizio di merito onde la stessa va dichiarata inammissibile perchè nuova.

E’ appena il caso di rammentare a tale proposito che l’eventuale nullità del contratto bancario non è rilevabile d’ufficio alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto inammissibile la questione di nullità di un contratto sollevata per la prima volta in Cassazione implicante ulteriori accertamenti rispetto a quelli esplicati nella fase di merito f perchè la rilevabilità d’ufficio, anche in sede di legittimità, della nullità di un contratto,, postula che la relativa questione non richieda nuove indagini di fatto … (Cass 8478/00; Cass 11658/02;

Cass 1267/03).

Il secondo motivo è anch’esso infondato.

Per quanto concerne la mancata verifica dell’esattezza del calcolo degli interessi, la sentenza ha rilevato che in ordine agli stessi, determinati nella misura legale, nessuna contestazione era stata avanzata dalla odierna ricorrente onde l’importo degli stessi doveva ritenersi provato anche perchè lo stesso risultava comunque corrispondere ad una esatta applicazione dei tassi legali sulle somme capitali maturatesi quali scoperti di conto corrente. Da tale motivazione risulta, per un verso, che la Corte d’appello ha verificato l’esattezza del calcolo e che, per altro verso, in assenza di contestazione la domanda sugli stessi doveva ritenersi provata.

Tale ratio decidendi non viene adeguatamente censurata dalla ricorrente. Questa infatti, a fronte dell’accertamento effettuato dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto contestare in concreto l’erroneità di detta valutazione eventualmente facendo riferimento a singole voci, ma nessuna censura specifica ha avanzato sotto tale profilo essendosi limitata a sostenere che la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare una per una l’esattezza delle voci esposte e, comunque, avrebbe dovuto disporre semmai una CTU in proposito.

Doglianza quest’ultima palesemente inammissibile alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la decisione del giudice di merito che ritiene di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio non è sindacabile in sede di legittimità, posto che compete al giudice del merito l’apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l’onere di offrire gli elementi di valutazione. (ex plurimis Cass 26264/05).

Inoltre,non viene contestato in punto di diritto il principio secondo cui la mancanza di contestazione comportava l’accoglimento della domanda.

Il terzo motivo è inammissibile.

Con tale motivo la Rinascita srl si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale.

In relazione al motivo in esame va rammentato che la Corte d’appello ha osservato che “per quanto concerne l’azione di natura contrattuale, non vi era riscontro di una qualche regolamentazione convenzionale di rapporti di carattere generale tra le parti da attivarsi, eventualmente, rispetto a singole operazioni commerciali:

nè era dedotto, nè vi era traccia di un contratto quadro attestante un rapporto negoziale tra cliente e Banca relativo a operazioni e transazioni nei mercati del commercio internazionale.

Non risultava quindi alcuna obbligazione contrattuale a carico della banca ex art 1727 c.c..

Neppure risultava provata l’esistenza di un accordo in cui la banca avrebbe assunto il ruolo di banca del venditore comportante l’obbligo per la banca stessa di assumere una serie di obbligazioni quale mandataria della Rinascente srl”.

In relazioni a tutte tali questioni, la Corte d’appello ha poi respinto la richiesta di prova testimoniale volta a dimostrare l’esistenza dei predetti accordi.

Tale motivazione non è censurata in modo adeguato dalla ricorrente.

Questa infatti non contesta la mancanza di prova in ordine alla esistenza dei rapporti contrattuali in questione, limitandosi a generiche considerazioni circa la convenienza per la banca ad instaurare siffatti rapporti e contestando poi sostanzialmente sotto diversi profili la mancata ammissione della prova per testi.

Tutte le censure afferenti a tale ultimo aspetto sono però inammissibili, non avendo la ricorrente riportato in modo integrale i capitoli di prova della cui mancata ammissione si duole(e ciò in violazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui la parte che, in sede di ricorso per cassazione addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, se non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass 20700/04 Cass 9558/97; Cass 1037/94).

Anche il quarto motivo; con cui si deduce l’erroneità della decisione laddove ha escluso una responsabilità precontrattuale della banca ex art. 1337 c.c. è inammissibile.

La Corte d’appello ha escluso siffatto tipo di responsabilità sulla base della considerazione che il rifiuto del rilascio della lettera ICPO era giustificato dalla già esistente esposizione della ricorrente nei confronti della banca controricorrente per circa due miliardi di lire in assenza di qualsiasi garanzia reale e che tale rifiuto appariva ancor più giustificato alla luce della successiva falsificazione della predetta lettera ICPO operata dalla ricorrente apponendo falsamente sulla stessa il timbro e la sottoscrizione della banca.

Tale motivazione non risulta censurata dalla ricorrente che nulla dice in proposito, limitandosi a sostenere genericamente che in base ai pregressi comportamenti della banca la Rinascita srl aveva ragione di ritenere che la Banca stessa avrebbe dovuto assumere la richiesta obbligazione e cercando, poi, di fornire una generica giustificazione circa la falsa sottoscrizione della lettera ICPO. Non risultando dunque censurata la ratio decidendi della Corte d’appello, il motivo è inammissibile.

Il quinto motivo è infondato.

Con tale motivo la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non avrebbe pronunciato sulla riconvenzionale relativamente ad una operazione di trading per carburante d’aereo che risulterebbe documentata da una comfort letter del (OMISSIS).

Tale assunto è erroneo avendo la sentenza impugnata escluso che tutte le comfort letters richiamate dalla Rinascita costituissero principio di prova per iscritto non essendo da esse individuabile l’assunzione di alcuna obbligazione da parte della BCI. Il motivo va quindi rigettato.

Il sesto motivo con cui la ricorrente si duole della mancata compensazione delle spese è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte si è costantemente espressa nel senso che in tema di regolamento delle spese processuali la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

La valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della sussistenza di giusti motivi.

Nel caso di specie risultando la ricorrente soccombente in giudizio, la stessa è stata correttamente condannata al pagamento delle spese, senza che incorresse al giudice di merito alcun obbligo di procedere alla compensazione delle spese, avendo a tale proposito H detto giudice un potere puramente discrezionale non sindacabile in questa sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto respinto.

La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 10.000,00 per onorari, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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