Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15219 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26851-2013 proposto da:

R.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato DARIO DE BLASIIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato LODOVICO DI BRITA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALCISA ITALIA S.P.A. (subentrata ad Alcisa S.p.A.) C.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCO MICHELINI COCCI 50,

presso lo studio degli avvocati MARCO VISCONTI, CARLO VISCONTI che

la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato FRANCESCO VANZ,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1238/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/11/2012 R.G.N. 896/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato DI BRITA LODOVICO;

udito l’Avvocato VANZ FRANCESCO;

udito l’Avvocato VISCONTI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20 novembre 2012 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione del primo giudice che aveva respinto la domanda di R.L. promossa nei confronti della società Alcisa s.p.a. (che, divenuta G.B.T. s.r.l. in liquidazione, ha ceduto l’azienda ad Alcisa Italia s.p.a.) per il pagamento della somma complessiva di Euro 160.006,72 a titolo di differenze sulle provvigioni maturate nel corso del rapporto di agenzia commerciale intercorso tra le parti nel periodo 1981 – 2000. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha accolto l’appello incidentale subordinato proposto dalla società ritenendo prescritto il credito vantato e rilevando che il R. aveva – nel corso del giudizio di primo grado – tardivamente dedotto, con le note conclusive, l’intervenuta interruzione della prescrizione nonchè prodotto, solamente all’udienza di discussione, documenti a supporto di tale eccezione.

Avverso tale sentenza il R. propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. Resiste la società con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. nonchè art. 2943 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) avendo, il giudice di primo grado, rilevato – seppur implicitamente – l’eccezione di interruzione della prescrizione assegnando termine alle parti per note e per produrre documenti. Considerato che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato, la stessa può ben essere rilevata anche d’ufficio dal giudice e non è soggetta al regime delle preclusioni e delle decadenze che caratterizza il rito del lavoro.

2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo la Corte territoriale seguito un iter argomentativo illogico, parificando eccezioni in senso stretto (come l’eccezione di prescrizione) ed eccezioni in senso lato (come quella di interruzione della prescrizione) sul pianto probatorio, e negando l’esplicazione dei poteri officiosi del giudice.

3. I tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perchè investono problematiche dai profili giuridici strettamente interdipendenti (ossia la tempestività e ritualità della controeccezione di interruzione della prescrizione e l’esercizio dei poteri d’ufficio del giudice), vanno rigettati perchè privi di fondamento.

Come già precisato da questa Corte, l’eccezione di interruzione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato (distinta dalla non omogenea eccezione di prescrizione) e, come tale, Cass. SS UU. ord. n. 10531 del 2013). Detto potere, però, deve essere esercitato – come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi – sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonchè di fatti anch’essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e nel rispetto del principio della tempestività di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentati nel momento difensivo successivo a quello in cui è stata sollevata l’eccezione di prescrizione. Invero, già questa Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 1099 del 1998 affermava che la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione in senso lato fosse comunque soggetta alla prova del fatto estintivo, modificativo, impeditivo a cura della parte interessata. Successivamente, avuto riguardo all’eccezione in senso lato di interruzione della prescrizione, la Corte ha ritenuto che essa “può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti” (Cass. S. U. n. 15661/2005; cfr. nel medesimo senso, Cass. nn. 13783/2007, 16542/2010, 18602/2013). Questa Corte ha, pertanto, più volte ribadito l’orientamento secondo cui l’eccezione in senso lato (con riguardo sempre a quella di interruzione della prescrizione, cfr. Cass. n. 2035 del 2006; più recentemente, Cass. nn. 5083/2015, 12127/2015) deve essere sorretta da allegazioni e prove, “incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonchè di fatti anch’essi ritualmente acquisiti al contraddittorio”.

In particolare, come è stato precisato da Cass. n. 18250/2009, “l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo. Ne consegue che, a fronte di una eccezione di prescrizione, colui nei cui confronti viene sollevata non ha l’onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell’atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell’eccezione di prescrizione. Tale momento coincide, con riferimento al processo del lavoro, con la prima udienza, dovendo il convenuto formulare l’eccezione di prescrizione, che costituisce eccezione in senso stretto, costituendosi ai sensi dell’art. 416 c.p.c., mediante il deposito, almeno dieci giorni prima dell’udienza, di memoria difensiva”.

Nel contempo, con riguardo al giudizio di appello, come è stato affermato da Cass. S.U. n. 8202/2005 e dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. nn. 18884/2008, 2577/2009, 6969/2009, 12847/2010), “nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 – e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”. Peraltro, come pure è stato precisato, “ai fini dell’operatività delle preclusioni e dei termini decadenziali previsti dalla legge, deve operarsi una completa equiparazione tra prova precostituita (quale quella documentale) e prova costituenda (come quella testimoniale)” (v. Cass 22-5-2006 n. 11922).

Ebbene, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi e resiste alle censure svolte nei motivi del ricorso.

4. Preliminarmente, va rilevato che nel ricorso (in violazione del principio di autosufficienza e con conseguente inammissibilità delle censure) non viene riportato (nemmeno per stralci) il contenuto dei verbali di causa del giudizio di primo grado.

La Corte territoriale ha sottolineato che la società aveva eccepito l’intervenuta prescrizione del credito vantato nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (ritualmente depositata in previsione della prima udienza di trattazione); che il R. ha eccepito, per la prima volta, l’eccezione di interruzione della prescrizione solamente con le note difensive conclusive (a seguito di espletata fase istruttoria) ed ha prodotto la documentazione a fondamento della sua eccezione all’udienza di discussione (esposizione confermata dal ricorrente, che riferisce di aver fornito la prova dell’eccezione di interruzione della prescrizione “solo nel termine per note all’uopo concesso”).

La Corte ha, pertanto, correttamente ritenuto tardive le produzioni documentali effettuate dal R.. Nella prima udienza il R. era, invero, già decaduto dalla facoltà di allegazione (prima ancora che di produzione) dei documenti posti a fondamento della controeccezione di interruzione della prescrizione. Legittimamente, inoltre, la Corte di merito ha ritenuto che non poteva farsi ricorso all’esercizio dei poteri ufficiosi ex artt. 421 c.p.c., ammissibili pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, di guisa che, in mancanza di tale rituale allegazione, alla Corte di merito non era consentito al riguardo l’esercizio dei detti poteri d’ufficio, prima ancora di ogni valutazione circa la indispensabilità dei detti documenti ai fini della decisione della causa.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza.

6. Il ricorso è stato notificato il 21.11.2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della Legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite a favore della società costituita, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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