Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15219 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.F. (OMISSIS), D.P.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICASTRO

3, presso lo studio dell’avvocato VOCCIA CARLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CRISCI LUCIO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) (nuova denominazione assunta

dalla Compagnia Assicuratrice Unipol SpA), quale Società

incorporante della Aurora Assicurazioni SpA in persona del suo

procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

SANTA COSTANZA 27 – int. 14, presso lo studio dell’avvocato MARINI

LUCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato STRAZZULLO EDOARDO,

giusta procura a lite a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente e legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ROBERT MUSIL 8/12, presso lo studio dell’avv. LUIGI D’ARIENZO,

rappresentata e difesa dall’avv. VINCENZO CATALANO, giusta determina

dirigenziale n. 498/09 e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1034/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20.2.09, depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente (Provincia di Benevento) l’Avvocato

Luigi D’Arienzo (per delega avv. Vincenzo Catalano) che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati;

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 novembre 2009 D.P.R. e V.F. hanno chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 15 settembre 2009, depositata in data 24 marzo 2009 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti allorchè l’autovettura, di proprietà della prima e condotta dal secondo, era sbandata e aveva urtato un muro a causa della presenza di una buca.

La Provincia di Benevento e UGF Assicurazioni S.p.A. (già Aurora Assicurazioni S.p.A.) hanno resistito con separati controricorsi, mentre il Comune di San Giorgio La Molara non ha espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – I ricorrenti lamentano, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia; violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 2051 c.c..

Le argomentazioni a sostegno contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali (in particolare alla prova testimoniale) e, quindi, ne implicano esame e valutazione, attività riservata al giudice di merito e inibita al giudice di legittimità.

Ma, soprattutto, mancano sia il quesito di diritto basato sull’art. 2051, peraltro non correttamente richiamato, stante l’omesso riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, sia il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; l’Amministrazione Provinciale di Benevento ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non sono condivisibili, restando confermati il mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c. e il carattere fattuale delle censure;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore della Provincia di Benevento, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, in favore della UGF, in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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