Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15219 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 01/06/2021), n.15219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27577-2019 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE

TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente-

contro

FINRADIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2055/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione proposta da Finradio s.r.l, aveva pronunciato l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti di C.G., amministratore unico e autore dell’illecito, nonchè della società quale obbligato solidale, con la quale era stata irrogata alla società la sanzione amministrativa per la violazione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 bis, commi 1 e 2, della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 21, del T.U. 1965 n. 1124, artt. 20 e 25 e del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708, art. 6, comma 2;

osservava la Corte che, in mancanza di impugnazione nei confronti dell’autore dell’illecito, la sentenza era passata in giudicato nei riguardi di costui e ciò determinava l’estinzione della obbligazione, avente carattere solidale esclusivamente nell’interesse dell’obbligato principale;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di cinque motivi;

resiste la società con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i motivi di ricorso e, segnatamente, il terzo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione di plurime norme, tra le quali la L. n. 689 del 1981, art. 6 (art. 1292 c.c., art. 1298 c.c., art. 332 c.p.c.), investono la questione inerente alla funzione della norma, che, secondo il dettato di Cass. S. U. n. 22082 del 22/9/2017, non si limita ad assolvere una funzione di garanzia ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, con la conseguenza che l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della detta L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua;

nella fattispecie in disamina il tema dell’autonomia della sanzione gravante sull’obbligato solidale si connette a quello del giudicato, da cui discende l’estinzione della sanzione nei confronti dell’autore dell’illecito, con la conseguenza che non si verte in una situazione sovrapponibile rispetto a quella affrontata dalla citata decisione delle Sezioni Unite, connessa all’estinzione della sanzione per omessa notifica del provvedimento sanzionatorio nei confronti di uno degli obbligati;

ne consegue che la questione posta nel processo, in assenza di precedenti specifici, assume valenza nomofilattica e va rimessa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette la causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza;

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

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