Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15218 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14826/2019 proposto da:

A.O., rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE FAUSTO

PUCILLO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE MONZA MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, sezione di Monza e Brianza, respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto A.O. affidandosi a sei motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe disatteso l’istanza di audizione personale, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale.

La censura è infondata. Dalla lettura del ricorso (cfr. pag. 6) e dal testo del decreto impugnato (cfr. pag. 6) risulta che l’audizione si è svolta e che il richiedente, assistito da un interprete di fiducia, ha potuto fornire specificazioni e chiarimenti, debitamente trascritti nel provvedimento. Non essendo previste dalla legge particolari modalità per lo svolgimento dell’audizione, era onere del ricorrente specificare di aver chiesto inutilmente al Tribunale di fare dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dal testo del decreto; poichè nulla in argomento è dedotto nel motivo in esame, il diritto al contraddittorio del richiedente è stato pienamente rispettato.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il racconto personale, ritenendolo non credibile.

La censura è inammissibile. Dalla lettura del decreto impugnato emerge infatti che il giudice di merito ha sentito il richiedente, ha ritenuto non credibile la sua storia, peraltro sulla base di una serie di considerazioni indicate a pag. 7 del provvedimento e non specificamente attinte dal motivo in esame, ed infine ha aggiunto che “… quand’anche la vicenda narrata fosse ritenuta credibile, non sussiste alcun elemento di inclusione della stessa nella previsione di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, posto che le vicende narrate dal ricorrente configurano una mera lite per questioni ereditarie” (cfr. pagg. 7 e 8 del decreto). Tale ulteriore ratio non viene specificamente contestata dal ricorrente, con conseguente carenza di interesse all’impugnazione, poichè l’eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione impugnata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la condizione di violenza generalizzata nel suo Paese di origine (Nigeria).

La censura è infondata. Il decreto ricostruisce la situazione interna della Nigeria, escludendo la presenza di una condizione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e richiama le fonti internazionale consultate (cfr. pagg. 9 e 10), consentendo in tal modo al richiedente la duplice verifica della pertinenza della fonte e della specificità dell’informazione da essa ricavata.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe considerato la situazione esistente in Libia.

La censura è infondata. Il ricorrente non ha infatti allegato alcuna permanenza in Libia, idonea a far presumere un radicamento in quel territorio potenzialmente rilevante in caso di rimpatrio, nè ha dedotto di aver subito violenze tali da comportargli un disagio rilevante ai fini dell’eventuale concessione della protezione umanitaria. Alla pagina 3 del ricorso, infatti, si dà solo atto del mero transito in Libia, senza alcuna ulteriore specificazione; transito che, di per sè solo, non rileva ai fini del riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895).

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la condizione di violenza generalizzata esistente in Nigeria.

La doglianza è infondata. Valgono, al riguardo, le argomentazioni già spese in relazione al terzo motivo.

Infine, con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente negato il riconoscimento della protezione umanitaria.

La doglianza è inammissibile. Il ricorrente non allega infatti alcun profilo di vulnerabilità individuale, ma insiste soltanto sulla condizione interna del Paese di provenienza, senza confrontarsi, in questo modo, con la motivazione contenuta a pag. 17 del decreto impugnato, secondo cui il richiedente “… non ha prodotto alcuna documentazione nel presente giudizio, ma ha dichiarato, all’udienza del 17 gennaio 2019, di aver frequentato un corso di italiano e un corso per conseguire la patente e di svolgere attività di volontariato come operatore ecologico. I predetti elementi non sono, tuttavia, sufficienti per ritenere che il ricorrente abbia raggiunto in Italia una situazione personale e familiare rilevante ai sensi dell’art. 8 C.E.D.U.”.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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