Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15218 del 12/06/2018

Civile Ord. Sez. 3 Num. 15218 Anno 2018
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6252/2016 R.G. proposto da
A.A.
– ricorrente contro
B.B.

Data pubblicazione: 12/06/2018

– controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 5446/2015,
depositata il 2 ottobre 2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio
2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

1. Il 6/8/1985 A.A., allora undicenne,
riportava gravi ustioni a causa della esplosione verificatasi per una
fuga di gas presso una villa in Anzio dove si trovava insieme con i
genitori per trascorrere le vacanze.
L’azione risarcitoria

ex

art. 2043 cod. civ. dallo stesso

successivamente proposta, nel 2001, veniva accolta dall’adito
Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, con sentenza del
19/2/2010, nei soli confronti dei fratelli B.B.,
titolari della omonima ditta di installazione di bombole di gas,
ritenendo il primo giudice ascrivibile l’evento a fatto colposo degli
stessi:
a) per non aver posizionato il tappo di sicurezza sul tubo che
collegava l’impianto centralizzato di gas GPL con la cucina
dell’appartamento, determinando in tal modo la fuga di gas che rFj a7
provocato l’esplosione;
b)

per non avere controllato, prima dell’installazione della

bombola, l’impianto centralizzato.
2. Con la sentenza in epigrafe, pronunciata nei confronti degli
eredi dei suddetti B.B., deceduti nelle more del giudizio di
secondo grado, la Corte d’appello di Roma ne ha accolto l’appello e,
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la
domanda risarcitoria, compensando per metà le spese di lite.
Ha infatti ritenuto che mancasse la prova del primo dei due
comportamenti ascritti agli appellanti (§ 5.3.1 della sentenza) e,
quanto al secondo, l’estraneità degli stessi ad ogni incarico che
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Rilevato in fatto

presupponesse il controllo dell’impianto centralizzato (§ 5.3.2).
Ha inoltre ritenuto estranei al tema del giudizio gli ulteriori profili
di colpa ascritti dall’attore — ossia: non avere rifiutato l’istallazione
della bombola in una cucina scarsamente ventilata e posta a un livello
più basso del suolo; non avere verificato «il perfetto stato della o

nuova bombola, in violazione delle norme UNI 6790-71 — trattandosi
di temi introdotti per la prima volta nella comparsa di costituzione in
appello del 21/9/2010.
3. Avverso tale decisione A.A. propone
ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resistono gli eredi
B.B. depositando controricorso.
Considerato in diritto

1.

Entrambi i motivi di ricorso si appuntano sulla ritenuta

inammissibilità dei profili di colpa omissiva sopra indicati.
Con il primo in particolare si denuncia omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..
Rileva il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato in
sentenza, le considerazioni svolte nella comparsa di costituzione in
appello, circa la violazione delle norme UNI, erano state in realtà già
introdotte nel giudizio di primo grado in quanto contenute nella
perizia di parte allegata all’atto di citazione e come tali erano da
ritenere — assume — equivalenti a deduzioni dirette dell’attore
idonee a integrare il thema decidendum.
Rimarca inoltre che sulle stesse deve altresì ritenersi perfezionato
il contraddittorio, avendo i convenuti fatto espresso riferimento alla
detta perizia di parte, servendosene a loro volta a fini difensivi, a
nulla rilevando che essi non abbiano tuttavia preso espressa posizione
sullo specifico punto della violazione della normativa UNI.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inoltre violazione o
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delle guarnizioni poste nei diversi punti degli allacciamenti» della

falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ..
Sostiene che «tutti i fatti responsabilizzanti facenti parte del
thema decidendum (a prescindere dalla loro natura commissiva od
omissiva), siccome regolarmente e tempestivamente dedotti, sono

implicitamente associati al titolo di responsabilità invocato. Il
condizionare — come ha fatto la Corte d’appello — la pronuncia sugli
stessi ad una loro espressa e preventiva individuazione e, a maggior
ragione, il conseguente non aver provveduto, integrano palese
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
di cui all’art. 112 cod. proc. civ. che impone al giudice (anche
d’appello) di “pronunciare su tutta la domanda”».
3. Il primo motivo è inammissibile.
Il fatto storico di cui si lamenta omesso esame integra
petendi

causa

della domanda risarcitoria che la Corte di merito ha

espressamente preso in considerazione per affermarne la novità in
quanto non indicata nell’atto introduttivo e per estrometterla dunque
dall’oggetto del proprio giudizio.
Una siffatta statuizione è certamente estranea al novero di quelle
censurabili per omesso esame di fatto decisivo ai sensi del novellato
art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. Tale vizio infatti
riguarda la ricognizione della fattispecie concreta quale acquisita al
processo e sulla quale il giudizio viene condotto attraverso
l’applicazione della regola di giudizio ritenuta pertinente in relazione
al petitum (bene della vita richiesto).
Una tale ricognizione postula dunque già definito il

thema

decidendum quale risultante dagli atti introduttivi.
Nel caso di specie la statuizione della Corte di merito si è però
fermata proprio a tale preliminare livello di esame, ossia alla
definizione del contenuto e dei limiti della domanda quale formulata

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adatti a fondare la responsabilità in quanto direttamente e

nell’atto di citazione introduttivo: definizione che è suscettibile di
sindacato in questa sede non sul piano della motivazione (relativa
come detto alla ricostruzione del fatto) bensì su quello della corretta
applicazione delle regole del processo che ad essa presiedono
(applicazione che può in concreto anche non essere motivata o

decisione).
4. Il secondo motivo è a sua volta inammissibile (per analoghe
ragioni) o, comunque, infondato.
Al di là dell’ininfluente erroneo riferimento alla previsione di cui al
n. 3, anziché al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (v.
Cass. Sez. U 24/07/2013, n. 17931), anch’esso invero non coglie il
vero significato della statuizione sul punto e non è in grado di
esprimere un pertinente rilievo censorio.
Con tale motivo invero il ricorrente denuncia, come detto,
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e, più precisamente, secondo quanto
è desumibile dalla relativa illustrazione, omessa pronuncia sulla
domanda in relazione alla sopra detta causa petendi.
Un tale vizio però certamente non è nella specie predicabile posto
che su tale domanda la Corte non omette affatto di pronunciarsi, ma
ben diversamente ne afferma l’inammissibilità in quanto nuova
ovvero estranea al

thema decidendum quale definito dagli atti

introduttivi del giudizio di primo grado.
5. Anche a leggerla censura in tale diversa e più corretta I
prospettiva, riconducendola al corretto paradigma di riferimento
costituito dal combinato disposto degli artt. 163 e 346 cod. proc. civ.,
la censura si appalesa comunque infondata.
La tesi chiaramente esposta in ricorso è che la domanda risarcitoria
— nella distinta identità che ne deriva dalla diversa causa petendi
dedotta nei termini di condotta omissiva colposa sopra detti — doveva
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esserlo malamente e, nondimeno, se corretta, ugualmente reggere la

intendersi ritualmente introdotta in giudizio per essere tale condotta
colposa prospettata nella consulenza di parte prodotta in allegato
all’atto di citazione.
Tale tesi non ha però alcun pregio.
Secondo il chiaro dettato dell’art. 163, comma terzo, num. 4, cod.

conclusioni (c.d. editio actionis) devono essere esposte nell’atto di
citazione.
Argomentando a contrario è dunque da escludere che siffatto
contenuto possa essere veicolato da un atto di parte diverso dall’atto
di citazione, quale è in particolare la consulenza di parte offerta in
produzione, ancorché in limine litis in allegato al fascicolo di parte.
La ragione è del resto evidente. Solo la citazione è l’atto
demandato (anche) alla vocatio in ius e, dunque, alla instaurazione
del contraddittorio, attraverso la sua notifica al convenuto; per
converso, quest’ultimo, solo dal suo contenuto può e deve ricavare
quali sono le pretese nei suoi confronti fatte valere e quale il relativo
fondamento, in fatto e in diritto, e conseguentemente valutare se e
come difendersi in giudizio.
Il che porta ad escludere una idoneità dell’atto separato a veicolare
una rituale introduzione della domanda o anche solo di taluno dei suoi
elementi, quand’anche in citazione sia contenuto un qualche rimando
a tale atto (salvo che non ne riproponga testualmente la parte
richiamata): situazione che peraltro nella specie neppure ricorre, non
essendo tanto nemmeno affermato in ricorso.
È poi certamente da escludere che il solo fatto che i convenuti
abbiano a tale consulenza di parte fatto riferimento possa valere a
dimostrare che sul tema in questione si sia comunque formato il
contraddittorio, avendo lo stesso ricorrente ripetutamente precisato
che tale riferimento i convenuti hanno fatto per altri e diversi fini e
non per replicare o comunque prendere posizione alcuna sul tema

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proc. civ., le ragioni in fatto e in diritto della domanda e le relative

medesimo.
6. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,
delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo
unificato.
P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore
dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso il 4/5/2018
Il Presidente
(Franco De Stefano)

30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24

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