Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15218 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19654/2009 proposto da:

A.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo STUDIO PALMA-

CAPECELATRO, rappresentato e difeso dall’avv. PALMA Antonio, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A. (OMISSIS), A.T.

(OMISSIS), I.G.A. (OMISSIS),

A.M. (OMISSIS), A.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 58, presso lo studio dell’avvocato GIULIA TOTA, rappresentati

e difesi dall’avvocato VECCHIONE Antonio, giusta procura speciale

alle liti in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

SOCIETA’ ASSICURAZIONI GENERALI SPA quale impresa designata per la

Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avv.

MARIA FRANCESCA CALDORO, rappresentata e difesa dall’avv. RENATO

MAGALDI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1297/2008 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

14/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 28 luglio 2009 A.E. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 giugno 2008 dal Tribunale di Nola che, pronunciando sull’appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sant’Anastasia, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli eredi di A.M. e aveva condannato la Assicurazioni Generali S.p.A. a corrispondergli la somma di Euro 150,00.

Quest’ultima e gli eredi dell’ A. hanno resistito con separati controricorsi.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2043 e 2054 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; erronea valutazione delle risultanze probatorie; error in iudicando. Le argomentazioni poste a sostegno della censura implicano esame e valutazione delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, cioè attività inibite al giudice di legittimità.

Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, ma demanda alla Corte di verificare se la sentenza impugnata le abbia correttamente applicate.

Manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e art. 2054 c.c., comma 2; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio; erronea valutazione delle risultanze probatorie; error in procedendo ed in iudicando.

La censura presenta le medesime caratteristiche negative della precedente. Prospetta argomentazioni che attengono al merito, manca del momento di sintesi relativo al vizio di motivazione, contiene un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto, ma chiede alla Corte di verificare se sia corretta la sentenza impugnata. Inoltre contiene riferimenti a norme (artt. 141 e 142 C.d.S., art. 90 c.p.) di cui non è stata denunciata la violazione.

Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione delle regole in materia di risarcimento del danno, artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. e risulta privo non solo del prescritto quesito di diritto, ma persino di argomentazioni contestative della motivazione addotta dal Tribunale.

Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

La censura è priva del quesito di diritto e attacca un potere discrezionale del giudice di merito, che ha congruamente motivato la propria scelta.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili poichè contrastano con l’orientamento della Corte e non superano i rilievi esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli arti 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore delle Assicurazioni Generali, in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, in favore degli eredi A. in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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