Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15217 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. I, 23/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.lli Lombardi & C. Prefabbricati s.p.a. in a.s., in persona dei

liquidatori, elettivamente domiciliata in Roma, via Ronciglione 3,

presso l’avv. Gullotta Fabio, che con l’avv. Emanuele Principi la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ferriere Nord s.p.a. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via della Bufalotta 174, presso

l’avv. Barlettelli Patrizia, che con l’avv. Nunzia Barra la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1144/04 del

21.12.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19.5.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Principi per la ricorrente e Barlettelli per le

Ferriere Nord;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 29.1.1997 la Lombardi & Prefabbricati s.p.a. in amministrazione straordinaria conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari la Ferriere Nord s.p.a., per sentir dichiarare l’inefficacia dei pagamenti per L.. 30.544.961 effettuati dalla società “in bonis” nell’anno antecedente la dichiarazione di insolvenza. La Ferriere, costituitasi, deduceva l’infondatezza della domanda, che viceversa il tribunale accoglieva con decisione che veniva impugnata dalla parte soccombente.

La Corte di Appello di Bari accoglieva l’impugnazione ritenendo non provata la “scientia decoctionis” della società debitrice da parte delle Ferriere Nord, e ciò in quanto: 1) le fatture per le quali erano stati effettuati i contestati pagamenti erano state onorate in maniera tempestiva per metà dell’importo, essendo stata corrisposta la parte residua del prezzo, comprensivo di interessi, nel mese successivo alla scadenza; 2) la società debitrice non aveva subito protesti; 3) sarebbe stata irrilevante l’avvenuta emissione di due decreti ingiuntivi a carico della debitrice, fra l’altro emessi in epoca successiva alle forniture ed ai pagamenti oggetto di giudizio; 4) analogamente irrilevanti sarebbero state le notizie di stampa relative alle precarie condizioni finanziarie della Fratelli Lombardi s.p.a. e del gruppo che ad essa faceva capo, trattandosi di società diversa (F.lli Lombardi e non F.lli Lombardi & C. Prefabbricati s.p.a.), con sedi diverse ((OMISSIS) in provincia di (OMISSIS) e (OMISSIS) in quella di (OMISSIS)) e non essendo provata la diffusione dei giornali locali ((OMISSIS)) su cui erano apparse le dette notizie nel (OMISSIS), dove avrebbe operato la F.lli Lombardi & C. Prefabbricati. Per di più le dette notizie sarebbero state pubblicate in epoca successiva alla fornitura e ad un parziale pagamento del prezzo; 5) l’attore non avrebbe dato prova della “scientia decoctionis” relativamente ad ogni singola società del gruppo, del collegamento esistente fra la singola impresa ed il gruppo, del dissesto dell’intero gruppo; 6) la richiamata sentenza del tribunale di Brescia, che avrebbe accolto una revocatoria della capogruppo Lombardi contro la Ferriere Nord, contrariamente a quanto sostenuto non risulterebbe acquisito agli atti. Contro la sentenza la F.lli Lombardi & C. Prefabbricati in amministrazione straordinaria proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, poi illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso la Ferriere Nord. La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 19.5.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi tre motivi di ricorso la F.lli Lombardi in a.s. ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili: 1) in relazione all’art. 67, comma 2, L. Fall., poichè la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle numerose ingiunzioni di pagamento emesse dai tribunali di Brescia e Bari tra il 1990 ed il 1991 nei confronti della Lombardi e delle altre società appartenenti al gruppo; della pubblicazione dal gennaio 1991 di numerosi articoli di stampa relativi alla crisi del “Gruppo Lombardi”; della dichiarazione di fallimento della capogruppo, pronunciata con sentenza del (OMISSIS); dei ripetuti e consistenti ritardi nei pagamenti posti in essere dalla Lombardi Prefabbricati a far tempo dalla fine del 1990; dell’accertamento giudiziale, da parte del “tribunale di Brescia, della conoscenza da parte delle Ferriere Nord dell’insolvenza del Gruppo Lombardi;

2) in relazione al medesimo art. 67, L. Fall. poichè la Corte non aveva tenuto conto della duplice circostanza dei contatti commerciali delle Ferriere Nord con la capogruppo F.lli Lombardi, che versava in uno stato di crisi irreversibile, e della rilevanza delle condizioni di insolvenza dell’intero gruppo;

3) in relazione all’art. 2697 c.c. sia per la mancata ammissione di prova testimoniale finalizzata alla dimostrazione della “scientia decodtionis”, sia per l’omessa rilevazione della citata sentenza di accoglimento della revocatoria proposta dalla Lombardi contro la Ferriere Nord, emessa dal “tribunale di Brescia.

Con un quarto motivo di impugnazione, infine, la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c., con riferimento alla condanna alle spese processuali che viceversa, atteso l’auspicato diverso esito del giudizio, avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte. Le censure sono infondate.

Premesso che è inammissibile il quarto motivo, perchè non contiene censura sul punto contro la sentenza impugnata (la differente ripartizione delle spese sarebbe infatti riconducibile all’accoglimento dell’impugnazione), si osserva, sul primo motivo, che la F.lli Lombardi ha sostanzialmente denunciato vizio di motivazione per l’omessa considerazione, da parte della Corte, di dati asseritamente rilevanti sul piano probatorio. Il detto vizio è tuttavia insussistente per: a) la genericità della doglianza, atteso che non sono indicati il numero e la data dei decreti ingiuntivi, il numero ed il contenuto degli articoli di stampa, il numero dei “ripetuti e consistenti ritardi nei pagamenti”, la data del pagamento per il quale il Tribunale di Brescia avrebbe accolto l’azione revocatoria proposta nei confronti delle Ferriere Nord; b) la mancata contestazione di alcuni degli aspetti specificamente affrontati dalla Corte con la censurata decisione, quali quello consistente nel fatto che i decreti ingiuntivi richiamati dal ricorrente sarebbero stati due e sarebbero stati emessi dopo l’effettuazione dei pagamenti, ovvero che non vi sarebbe stata prova della diffusione nel Veneto, ove operava la ricorrente, dei giornali che davano notizia della crisi del Gruppo; c) la non decisività dei rilievi svolti considerato che, anche a voler ipoteticamente condividerli, da ciò non deriverebbe automaticamente la modifica della decisione adottata.

Quanto al secondo motivo, la F.lli Lombardi Prefabbricati in a.s. ha lamentato che erroneamente la Corte di appello avrebbe omesso di tener conto della situazione del gruppo al fine di stabilire se fosse o meno ravvisabile la “scientia decoctionis” da parte della Ferriere Nord, valutazione che, se effettuata, avrebbe dovuto determinare altro esito della lite, risultando dalla documentazione acquisita l’insostenibile situazione finanziaria della capogruppo F.lli Lombardi.

Tuttavia il rilievo è privo di pregio, atteso che la Corte di appello non ha escluso l’astratta rilevanza del parametro legato alla situazione del gruppo ma, più semplicemente, ha ritenuto che a tal fine occorresse la prova rigorosa del collegamento della singola impresa con lo stesso gruppo, nonchè quella del dissesto di quest’ultimo, prova che nella specie non sarebbe stata fornita. A fronte di tale specifica indicazione, la ricorrente avrebbe dunque dovuto elencare analiticamente gli elementi acquisiti agli atti, con la connessa indicazione dei tempi e dei modi della relativa acquisizione, da cui poter desumere la pretesa conoscenza dello stato di insolvenza del gruppo da parte del creditore soddisfatto. Tale indicazione viceversa non è stata effettuata, essendosi il ricorrente limitato a richiamare in proposito la rilevanza dell’esposizione del gruppo, le informazioni verosimilmente assunte presso il ceto bancario, le risultanze del bilancio chiuso al 31.12.1989, le riserve sull’approvazione formulate da un socio di minoranza.

Nè può attribuirsi rilevanza in senso contrario al mancato esame della sentenza n. 3151/2000, che la Corte di appello a torto avrebbe detto non risultare allegata alla documentazione prodotta, e ciò in quanto, non solo si tratterebbe di errore revocatorio ma, nell’assenza di indicazioni specifiche circa il relativo contenuto (quali in particolare la data dei pagamenti, l’importo, le causali, l’eventuale collegamento apprezzato nella sentenza fra la Lombardi e la Lombardi & C. Prefabbricati), la sua omessa lettura non varrebbe comunque a determinare un differente esito della lite.

E’ infine inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stati indicati i capitoli di prova della cui mancata ammissione il ricorrente si è doluto.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

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