Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15217 del 21/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 15217 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 16716-2011 proposto da:
I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C. F.
97095380586, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
2015
1999

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato
FILIPPO MANGIAPANE, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –

T

A

contro

Data pubblicazione: 21/07/2015

PIEDIMONTE ANGELA C.F. PDMNGL37C71F839H, TRAFICANTE
GERARDO C.F. TFRGRD34A23C352X, domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli
avvocati FABRIZIO CESARE, EMILIO CESARE, giusta delega

controxicarrenti

avverso la sentenza n. 8451/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 27/01/2011 r.g.n. 5525/2003*A
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato MORRONE MARIA per delega MANGIAPANE
FILIPPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

in atti;

Svolgimento del processo
Con separate sentenze del 17/4/03, il Tribunale di Napoli, nel
pronunciarsi sulle domande proposte 1’8/11/02 ed il 15.11.02 da
Piedinnonte Angela e Traficante Gerardo, rispettivamente
infermiera professionale e dirigente medico di I livello e
dipendenti del presidio sanitario “Loreto Crispi” di Napoli dal
25/10/80 la prima e dal 12/6/85 il secondo, per il conseguimento

contributiva ex lege n. 257\92, rigettò i ricorsi e compensò le
spese di lite.
Il primo giudice pervenne a tale decisione dopo aver appurato
che non era stato acquisito alcun dato certo in ordine alla
dispersione dell’amianto negli ambienti di lavoro frequentati dai
ricorrenti nelle percentuali indicate dagli artt. 22 e segg. del
D.L.vo n.277\1991, con la conseguenza che non poteva ritenersi
raggiunta la prova del superamento della soglia di esposizione
qualificata per periodo superiore a dieci anni, presupposto
necessario per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione
contributiva di cui al comma 8 dell’art. 13 della legge 27.3.92
n.257. I lavoratori impugnavano tali decisioni con distinti ricorsi,
successivamente riuniti, deducendo che sussistevano nella
fattispecie i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento
del diritto alla rivalutazione ai fini pensionistici dell’anzianità
contributiva ex lege n. 257\92, in quanto il primo giudice aveva
erroneamente interpretato la normativa di riferimento ed aveva
loro ingiustamente negato l’ammissione dei mezzi istruttori
richiesti per la dimostrazione del diritto invocato.
In particolare hanno dedotto che il luogo di lavoro ove avevano
prestato servizio (presidio ospedaliero, piano terra e sala
operatoria) presentava notevoli quantità di amianto, nelle
pannellature divisorie, controsoffittatu re, tubi, tramezzi,
rivestimenti di mura etc.; che lo stato di inquinamento
ambientale di tali strutture era dipeso da una serie di fattori tra i

3

del beneficio della rivalutazione ai fini pensionistici dell’anzianità

,

,

quali, le modalità di utilizzo delle stesse (apposizione nei pannelli

di amianto di orologi marcatempo, impianti elettrici, macchinari
ed altro), l’uso dei locali (ambienti con movimento di persone,
barelle ed altro), la presenza di umidità che rendeva ancora più
friabile l’amianto con conseguente dispersione delle sue fibre in
tutto l’ambiente di lavoro, in misura superiore a tutti i limiti
previsti dalle leggi in materia; che nel corso degli anni si

colleghi di lavoro dei ricorrenti (alcuni deceduti), tutti operanti
negli stessi locali di lavoro; che lo stesso appellante Traficante
Gerardo era affetto da adenocarcinoma in situ corda vocale dx.
L’Inpdap resisteva al gravame.
Veniva disposta c.t.u. ambientale, integrativa di quella già
eseguita in similare vertenza innanzi al Tribunale di Napoli e
prodotta agli atti dagli appellanti sin dal primo grado.
Con sentenza depositata il 27 gennaio 2011, la Corte d’appello di
Napoli dichiarava il diritto degli appellanti al riconoscimento del
richiesto beneficio, relativo ai seguenti periodi di esposizione
all’amianto: dal 12.6.85 al 31.12.99 per Traficante Gerardo e dal
25.10.80 al 31.12.00 per Piedimonte Angela. Condannava
I’INPDAP al ricalcolo dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici
degli appellanti mediante applicazione del coefficiente 1,5 per gli
indicati periodi. Condannava l’INPDAP al pagamento delle spese
del doppio grado, da distrrasi.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPDAP,
affidato a due motivi.
Resistono i lavoratori con controricorso, poi illustrato con
memoria.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo l’INPDAP denuncia la violazione dell’art.
360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”sotto il profilo della omessa ed
,

.1

insufficiente motivazione sulla prova del fatto costitutivo della
domanda”.
4

ammalava di tumori alle vie respiratorie una alta percentuale di

Lamenta che la Corte di merito decise la questione unicamente
sulla base della c.t.u., omettendo di motivare in ordine al proprio
convincimento sul raggiungimento della prova del fatto storico,
limitandosi a riepilogare le affermazioni del consulente, laddove
la c.t.u. non è un mezzo di prova ma solo uno strumento di
valutazione della prova offerta dalla parte onerata.
Il motivo è infondato.

come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare
il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, essa
può essere disposta non solo al fine di valutare i fatti accertati o
dati per esistenti (consulente deducente), ma anche al fine di
accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso la
consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass.
23.2.06 n. 3990); a tale scopo è sufficiente che la parte deduca
il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice
ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche
(Cass. 13 marzo 2009 n. 6155; Cass. 26 novembre 2007 n.
24620; Cass. 15 aprile 2002 n. 5422; Cass. 7 marzo 2001 n.
3343).
Il c.t.u., nella specie, ha accertato l’esposizione dei lavoratori in
questione alla inalazione di fibre di amianto nella concentrazione
prevista dalla legge e la consulenza non ha formato oggetto di
specifiche censure, sicché il motivo deve senz’altro respingersi,
ben potendo il giudice di merito fondare la propria decisione sulle
risultanze di c.t.u. percipiente che mostri di condividere, tanto più
nel caso, come risulta quello di specie, in cui la relazione non
risulti essere stata oggetto di specifiche censure ed il
convincimento del giudice risulti peraltro basato anche su ulteriori
mezzi di prova (nella specie le testimonianze escusse).
2.-Con il secondo motivo l’INPDAP denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 47 del d.l. n.269\03, e degli artt. 1 e 2,

Deve infatti osservarsi che sebbene la c.t.u. non sia qualificabile

commi 1 e 2, del decreto interministeriale (Lavoro ed Economia)
del 27.10.04.
Lamenta che la citata disciplina del 2003 aveva ridotto il beneficio
contributivo dall’1,5% (riconosciuto dalla sentenza impugnata)
2’1,25%, prevedendo inoltre che la sussistenza e la durata
dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’INAIL,
introducendo un termine di decadenza (con scadenza il 15.6.05)

beneficio dovevano richiedere all’INAIL il rilascio della prescritta
certificazione (decreto interministeriale citato). Ne conseguiva
che la meno favorevole disciplina si applica nei confronti dei
lavoratori che: a) alla data del 2.10.03 erano stati esposti
all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100
fibre\litro; b) abbiano svolto un’attività lavorativa specificamente
indicata nel decreto.
Il motivo é inammissibile, non risultando la questione proposta
nella precedente fase di merito (né il ricorrente indica e
documenta dove, come, in quali termini e quando la questione fu
introdotta precedentemente in giudizio), e comunque infondato.
Questa Corte ha infatti più volte osservato (cfr. da ultimo Cass.
30.5.12 n. 8649) che in tema di benefici previdenziali in favore
dei lavoratori esposti all’amianto, l’art. 3, comma centotrentadue,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, – con riferimento alla
nuova disciplina introdotta dall’art. 47, comma primo, del d.l. 30
settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326) – ha fatto salva l’applicabilità della
precedente disciplina, prevista dall’art. 13 della legge 27 marzo
1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003
abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL,
stabilendo una disciplina ritenuta costituzionalmente legittima da
Corte cost. n. 376 del 2008, in quanto espressione di
discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore
che, nella disciplina transitoria, ha fatto salva la posizione di chi
6

entro il quale i lavoratori interessati al riconoscimento del

avesse già presentato domanda amministrativa per ottenere il
beneficio meno favorevolmente regolato dalle nuove disposizioni.
Nella specie i lavoratori, odierni controricorrenti, come risulta dallo
storico di lite, proposero le domande amministrative
rispettivamente 1 1 8/11/02

(Piedimonte) ed

il

15.11.02

(Traficante).
3.-Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

dispositivo, debbono distrarsi in favore dei difensori dei
controricorrenti, dichiaratisi antecipanti.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
€.100,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi, oltre spese
generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.
Emilio e Fabrizio Cesare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 maggio 2015
Il Consigliere est.

Il Presidente

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA