Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15217 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15217

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10859-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/02/2013 R.G.N. 218/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza n. 21, in data 12 febbraio 2013, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 78/11, con la quale era stato accertato il diritto di B.L. alla permanenza in servizio fino al (OMISSIS), quale destinataria di contratto a tempo determinato di 36 ore settimanali in qualità di collaboratrice scolastica dell’Istituto comprensivo di Chions con decorrenza dal 10 ottobre 2006;

che la Corte d’Appello afferma che è pacifico tra le parti che l’incarico riguardava un posto previsto nella pianta organica vacante e disponibile prima del 31 dicembre e destinato a rimanere tale per l’intero anno scolastico, e che la lavoratrice apparteneva alla graduatoria di istituto di 3 fascia;

che la disciplina di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, e del D.M. n. 430 del 2000, consentiva di ricorrere alle graduatorie di circolo e di istituto solo per le supplenze temporanee, e non per quelle annuali o temporanee fino al termine delle attività scolastiche, ma che il D.L. 3 luglio 2001, n. 255, art. 1, comma 6, convertito dalla L. 20 agosto 2001, n. 333, aveva previsto, con disposizione di carattere generale, che “decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto”;

che pertanto l’incarico di supplenza ATA poteva essere conferito all’aspirante inserito nella III fascia della graduatoria di istituto anche se aveva ad oggetto un posto vacante e disponibile al 31 dicembre e per l’intero anno scolastico (31 agosto), in presenza delle suddette condizioni previste dal citato D.L. n. 255 del 2001, art. 1, comma 6; che avverso tale sentenza di appello ha proposto ricorso affidato ad un motivo il MIUR, al quale non ha opposto difese la lavoratrice.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di impugnazione il MIUR deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 4 e del D.M. n. 430 del 2000;

che ad avviso del ricorrente detta disciplina, che ripercorre, esclude che le supplenze su posti vacanti e disponibili al 31 dicembre per l’intero anno scolastico (31 agosto), possono essere conferite a coloro che sono inseriti nella 3^ fascia della graduatoria di circolo, potendosi conferire, in via residuale, solo supplenze temporanee fino al 30 giugno;

che il D.L. n. 255 del 2001, art. 1, comma 6, non ha modificato la struttura delle graduatorie come delineata nella L. n. 124 del 1999, art. 4;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che assume rilievo nella ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la fattispecie in esame, di D.L. n. 155 del 2001, art. 1, comma 6, convertito dalla L. n. 333 del 2001;

che, come peraltro afferma la stessa Corte d’Appello, la L. n. 124 del 1999, all’art. 4, commi 6 e 7 (applicabile anche al personale ATA ai sensi del successivo comma 11), distingue le graduatorie che possono essere utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, dalle graduatorie per il conferimento delle supplenze temporanee;

che per le supplenze annuali (L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1) e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge ult. cit.) occorrerà fare riferimento alle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee (art. 4, comma 3, legge ult. cit.) si utilizzeranno le graduatorie di circolo e di istituto;

che il D.M. n. 430 del 2000 mantiene la distinzione tra graduatorie (art. 1, comma 3, e art. 2) cui attingere per le supplenze annuali (art. 1, comma 1, lett. a) e temporanee sino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 1, lett. b), e le graduatorie (art. art. 1, comma 3, e art. 5) cui attingere per le supplenze temporanee (art. 1, comma 1, lett. c);

che le graduatorie di circolo e di istituto (D.M. n. 430 del 2000, art. 5), costituite ognuna per ciascun profilo professionale, devono essere utilizzate per il conferimento delle suddette supplenze temporanee;

che le graduatorie di circolo e di istituto sono articolate in tre fasce, 1, 2 e 3;

che la 3^ fascia (art. 5, comma 3, lett. C) comprende i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali, mentre la 1 e la 2 fascia comprendono candidati già presenti nelle altre graduatorie (art. 5, comma 3, lett. A e B);

che a tali previsioni si aggiunge il D.L. n. 155 del 2001, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 333 del 2001, che sia pure inserito nell’ambito di disposizioni volte a consentire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002, contiene una previsione che non deroga temporaneamente alla disciplina sopra richiamata (L. n. 124 del 1999, art. 4, D.M. n. 430 del 2000), ma introduce un principio che la integra, stabilendo un criterio subordinato e residuale per conferire sia le supplenze annuali che quelle fino al termine delle attività scolastiche, qualora l’Amministrazione, pur avendo fatto ricorso, prioritariamente, alle ordinarie graduatorie permanenti non sia riuscita a coprire i posti per cui si è reso necessario il conferimento delle supplenze medesime, potendo in questo caso procedere allo scorrimento delle graduatorie di istituto;

che peraltro, non è contestata, la vacanza e disponibilità al 31 dicembre e sino alla fine dell’anno scolastico del posto su cui veniva conferita la supplenza in questione;

che come questa Corte ha già affermato (ex multis, Cass., n. 22556 del 2016), “L’attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell’attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall’Amministrazione scolastica”;

che nulla deve essere disposto per le spese poichè la lavoratrice è rimasta intimata;

che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater. (SU 10792 del 2017).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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