Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15217 del 16/07/2020
Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13814/2019 proposto da:
M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI
n. 21, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO PIERRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PRETI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE MILANO;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 23/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.
Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto M.B. affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso va evidenziato che lo stesso risulta notificato il 24 aprile 2019 per via telematica. Poichè il decreto impugnato è stato comunicato il 28 febbraio 2019, come dichiarato dallo stesso ricorrente a pag. 1 del ricorso, non è stato rispettato il termine di 30 giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020