Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15217 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16448/2009 proposto da:

ARTIGIANA STRADE DI MATAROZZO MORENO & C. SAS (OMISSIS) in

persona dei soci accomandatari e legali rappresentanti (già ditta

Artigiana Strade di Matarozzo Carmelo), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO AMEDEO IWAN MAINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

BENUSSI FERMO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SERPIERI 8,

presso lo studio dell’avv. BUSCEMI Gaetano, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. GABRIELE POLIZZI, giusta procura alle

liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI RHO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avv.

LAURA OLIVIERI, rappresentato e difeso dall’avv. CHIARA ANNA MARIA

PONTONIO, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

contro

IMPRESA L.P.M. in persona del suo titolare, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avv.

FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e difende, giusta

mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1211/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

18.3.09, depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 1 luglio 2009 la Artigiana Strade di Matarozzo Moreno & C. S.a.s ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 29 aprile 2009 dalla Corte d’Appello di Milano, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione distaccata di Rho – che aveva condannato il Comune di Rho a risarcire il danno subito da P.R. e la Artigiana Strade a tenere indenne il Comune, mentre aveva respinto la domanda formulata dalla suddetta società nei confronti dell’Impresa L. P.M..

P.R., il Comune di Rho, e l’Impresa L.P.M. hanno resistito con separati controricorsi.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia vizio logico e omissivo della motivazione della sentenza impugnata su fatti controversi e decisivi – art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2697 c.c.; in ogni caso: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 1655 e 1656 c.c.; art. 112 c.p.c., art. 106 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Dalla rubrica del motivo, riferita testualmente, si evince come esso, trattando questioni diverse tra loro, sia in contrasto con il n. 4 (adde: dell’art. 366 c.p.c. e pecchi di specificità.

Le argomentazioni a sostegno rispettano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ma non sfuggono alla sanzione di inammissibilità poichè sollecitano la Corte a compiere un’analisi penetrante del merito della controversia.

Infine la ricorrente formula un quesito pluriarticolato, che non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate e non costituisce il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali punti e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti viziata e omissiva.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura attacca un potere discrezionale del giudice di merito, manca del motivo di sintesi necessario per il vizio di motivazione e presenta un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto che sia, al tempo stesso, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La Artigiana Strade ha dichiarato di rinunciare al ricorso nei confronti del Comune di Rho, che ha accettato la rinuncia;

Ancora la ricorrente e l’Impresa L.P. hanno presentato memorie;

nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto;

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non sono condivisibili, restando confermato il mancato rispetto delle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c..

che pertanto, estinto per rinuncia il rapporto processuale tra la ricorrente e il Comune di Rho con compensazione di spese, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti degli altri resistenti; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia il rapporto processuale tra la ricorrente e il Comune di Rho; dichiara il ricorso inammissibile nei confronti della Impresa L.P.M. e di P.R.. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore della P., in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore della Impresa L.P., in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA