Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15216 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2769-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO SARTORI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 753/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/11/2014 R.G.N. 419/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato BOZZI CARLO per delega verbale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 48 e ss C.G. adiva il Tribunale di Verona, per l’annullamento del licenziamento intimato il 6-7 agosto 2012 dalla Telecom Italia s.p.a. La domanda veniva accolta in fase sommaria e confermata con sentenza dal medesimo Tribunale. La società proponeva reclamo avversa la suddetta pronuncia, ai sensi della L. n. 92 cit., art. 1, commi 58 e ss. e la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale, ritenendo, per quel che interessa, che il materiale probatorio raccolto non consentisse di ritenere provata la conoscenza, da parte del C. quale addetto alla vendita delle carte telefoniche (SIM) dedicate alla clientela straniera (c.d. Canale etnico), delle attività di falsificazione dei contratti di attivazione delle schede telefoniche poste in essere – secondo il capo di imputazione formulato da diverse Procure della Repubblica del territorio dai propri superiori e da titolari di esercizi commerciali addetti alla vendita di dette schede.

2. Per la cassazione della sentenza la società propone ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste il C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte effettuato una erronea valutazione delle tre mail inviate al C. nel settembre 2008 dal Coordinatore S. nonchè della conversazione tra C. e Pittarello, che dimostrerebbero la conoscenza del C. di un invio fittizio di richieste di attivazione di schede telefoniche da parte degli esercizi commerciali preposti alla vendita/dealer che inoltravano al gestore telefonico richieste mensili secondo un flusso assolutamente anomalo e notevolmente variabile da periodo a periodo.

2. Con il secondo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando, il ricorrente, la scarsa correttezza logica del ragionamento della Corte, che non avrebbe considerato nella sua giusta portata il carattere di anormalità dei flussi di comunicazione delle attivazioni delle carte telefoniche (SIM) provenienti dai singoli esercizi commerciali/dealer sottoposti al controllo del C..

3. Con il terzo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza dei requisiti necessari ad integrare una presunzione semplice con riguardo all’invio, tramite fax posto nella sede Telecom di Verona alla quale apparteneva il C., di circa 90 fax (contenenti richieste di attivazione di SIM card, nell’interesse del dealer X.X.).

4. Con il quarto motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte provveduto a condannare Telecom Italia al pagamento di spese di lite eccessive, considerata la delicatezza della fattispecie e l’opinabilità delle risultanze probatorie.

5. I primi tre motivi di ricorso appaiono inammissibilmente formulati, per avere ricondotto sotto l’archetipo della violazione di legge censure che, invece, attengono alla tipologia del difetto di motivazione ovvero al gravame contro la decisione di merito mediante una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale. Nè può rinvenirsi un vizio di falsa applicazione di legge, non lamentando, il ricorrente, un errore di sussunzione del singolo caso in una norma che non gli si addice.

Invero, è principio più volte espresso da questa Corte (per tutte Cass. n. 16698/2010) quello secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

In ordine alla lamentata incongruità della motivazione della sentenza impugnata, è stato più volte ribadito che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (cfr. Cass. SS.UU. n. 24148/2013, Cass. n. 8008/2014). Secondo il novellato testo dell’art. 360, n. 5 (come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014), tale sindacato è configurabile soltanto qualora manchi del tutto la motivazione oppure formalmente esista come parte del documento, ma le – argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla”.

vero, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione delle disposizioni di legge dettate in materia di interpretazione degli atti negoziali (con riguardo alla valutazione effettuata dalla Corte delle tre mail inviate al C. nel settembre 2008 dal Coordinatore S. e alla conversazione tra C. e P.), del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (con riguardo all’anomalo flusso di richieste di attivazione di carte telefoniche provenienti dagli esercizi commerciali/dealer), della nozione di presunzione semplice (con riguardo all’uso del fax posto nella sede Telecom di (OMISSIS)) ed illustra la carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta effettuata dalla Corte territoriale, procedendo a contestare la valutazione delle risultanze di causa. Il ricorrente, pertanto, non ha contestato al giudice di merito di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia bensì di aver erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi di una determinata fattispecie. Tale censura comporta un giudizio non già di diritto, bensì di fatto, eventualmente impugnabile sotto il profilo del vizio di motivazione. Sotto questo ultimo aspetto (che, peraltro, non è stato invocato dal ricorrente), la sentenza si presenta comunque immune da vizi logico-formali, essendosi dato ampiamente ed esaustivamente conto sia del contenuto delle mail inviate dal S. (pag. 23, trattandosi, secondo la Corte, di mail a contenuto organizzativo), sia della conversazione tra C. ed il collega P. (pag. 23-24, non espressiva di una consapevolezza, da parte del C., dell’esistenza di un’attività illecita di richieste di attivazione di schede telefoniche), sia dei flussi di comunicazione delle attivazioni delle Sim card provenienti dai singoli dealer (pag. 25-26, dimostrando, le risultanze probatorie, un generale andamento altalenante dei flussi), sia dell’utilizzo dell’utenza fax presso la sede Telecom di (OMISSIS) (pag. 27-30, non potendosi ritenere ricorrenti gli elementi costitutivi di una presunzione semplice visto che l’utenza era accessibile ad un numero indeterminato di soggetti).

6. Il quarto motivo di ricorso non è fondato. Questa Corte ha più volte ribadito che “La decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge soltanto nel caso in cui la spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, ed allorquando sia stato violato il principio della inderogabilità della tariffa professionale o vi sia stato il mancato riconoscimento di spese asseritamente documentate, sempre però che, visto il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione, siano stati specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute”. Il ricorrente ha invocato il criterio del riferimento al caso concreto, della delicatezza degli elementi di fatto, della opinabilità delle risultanze probatorie, della gravità dei fatti posti a base della contestazione disciplinare, profili che involgono una valutazione discrezionale non censurabile in Cassazione.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. In ordine a precedenti giurisprudenziali invocati dalla società (cfr. Cass. n. 20438/2015), è sufficiente rilevare che – seppur siano state riscontrate attività di falsificazione di schede telefoniche su tutto il territorio nazionale – la peculiarità di ciascuna situazione non consente di comparare la condotta di un dipendente con quella di un altro.

8. Il ricorso è stato notificato il 26.1.2015, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite a favore di C.G., liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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