Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15216 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7764/2009 proposto da:

LVM SRL (OMISSIS) (di seguito anche solo LVM) in persona

dell’amministratore unico V.L. anche in proprio,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 42, presso lo

studio dell’avvocato D’AMICO Attilio, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ A. FRANCHINI & C. di MARIANO FRANCHINI SAS in persona

del

Socio Accomandatario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio

dell’avv. BRUNO TASSONE (Studio Legale Cerulli-Irelli), rappresentata

e difesa dall’avv. TASSONE Francesco, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 67/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’8.1.08, depositata il 05/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Attilio D’Amico che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 marzo 2009 L.V.M. S.r.l. e V. L. in proprio hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 5 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, elevava ad Euro 175.277,18 la somma dovuta dalla L.V.M. e determinava le somme dalla medesima dovute per il ritardo nel rilascio dell’azienda e per le spese di lite.

La A. Franchini & C. di Marino Franchini S.a.s. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.

2 – I tre motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo, cioè della mancata messa a disposizione da parte della Franchini della convenuta autorizzazione al commercio al minuto di generi alimentari da parte del Consorzio e dell’omessa collaborazione per la voltura presso il Comune per la vendita degli stessi relativa al ramo d’azienda affittatole.

La censura non è autosufficiente. Premesso che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e a motivare in ordine a tutte le questioni astrattamente prò spettabili e a ciascuna delle affermazioni delle parti, ma deve dare conto delle ragioni che ha posto a fondamento della decisione, si osserva che i ricorrenti non hanno riprodotto le pertinenti parte del loro atto di appello con cui avevano specificamente sottoposto la questione all’esame della Corte territoriale. Inoltre le argomentazioni poste a sostegno della censura implicano esame degli atti e apprezzamenti di merito.

Infine i nove quesiti finali non costituiscono il momento di sintesi strutturato secondo i principi sopra enunciati e necessari per rispettare la norma di riferimento (art. 366 bis c.p.c.) le cui finalità risultano, nella specie, frustrate. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. e mancata applicazione dell’art. 1368 c.c.; contraddittoria motivazione sul punto relativo all’avvenuta conclusione tra le parti – anteriormente alla stipula del contratto – di un accordo attributivo della somma di Euro 86.400,00 a titolo di entrata.

Anche questa censura presuppone l’esame di documenti, nei cui confronti, peraltro, non è stato rispettato il principio di autosufficienza, nonchè l’interpretazione di accordi contrattuali. I due quesiti finali peccano di astrattezza, poichè prescindono dai necessari riferimenti al caso di specie e, soprattutto, alla motivazione della sentenza impugnata.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1384 c.c.; mancata riduzione della penale.

All’assoluta genericità delle argomentazioni a sostegno, si associa l’astrattezza del quesito finale.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria e chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non sono condivisibili e, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza della Corte, non superano i rilievi contenuti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile con assorbimento di quello incidentale condizionato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti principali al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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