Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15215 del 22/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10452-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO POZZA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1097/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/11/2010 R.G.N. 1410/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO per delega orale Avvocato POZZA

MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1097/10, confermava la sentenza di primo grado con cui, in accoglimento della domanda proposta da S.N. nei confronti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, era stato dichiarato il diritto dal ricorrente all’adeguamento, sulla base del tasso di inflazione programmato, dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2 anche nella componente di cui al comma 2, nonchè il diritto agli interessi per la ritardata liquidazione dei ratei di tale indennizzo e, per l’effetto, il Ministero era stato condannato al pagamento, rispettivamente, delle somme di Euro 11.994,89 e di Euro 2.285,31. Osservava la Corte di appello che era inammissibile, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, il primo motivo di gravame vertente sul diritto alla rivalutazione dell’i.i.s., considerato che in primo grado l’Amministrazione si era limitata ad eccepire la prescrizione del credito, senza contestare la fondatezza della pretesa. Quanto al secondo motivo, rilevava che correttamente il primo Giudice aveva applicato il termine decennale di prescrizione in luogo di quello quinquennale.

2. Avverso tale sentenza ricorre il Ministero della Salute con tre motivi. Resiste il S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte distrettuale ritenuto contestazione nuova, e come tale inammissibile in appello, quella vertente sul diritto alla rivalutazione dell’i.i.s.. Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per essere la Corte di appello incorsa nel vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame, in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Assume il Ministero che la contestazione svolta in primo grado (“…limitarsi la condanna dell’Amministrazione agli importi che risultano effettivamente dovuti alla controparte per il diritto azionata..”) includeva ogni accertamento demandato al giudice di merito, ivi incluso quello sulla sussistenza del diritto e che la sentenza aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere omesso di decidere sulla relativa questione di diritto, ritenendola preclusa.

Con il terzo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione della L. 30 luglio 2010, n. 122, artt. 13 e 14 che ha convertito in legge il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nonchè violazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, commi 1 e 2, e succ. modif. (art. 360 c.p.c., n. 3), in ordine alla soluzione interpretativa seguita dal Giudice di primo grado quanto al riconoscimento del diritto del S. a vedere rivalutata la componente dell’indennizzo costituita dalla i.i.s..

2. Preliminarmente, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di tardività, sollevata da parte resistente sull’assunto che la sentenza di primo grado era stata notificata l’8 febbraio 2011 e il ricorso per cassazione era stato avviato alla notifica l’11 aprile 2010, oltre il termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c..

Deve osservarsi che il termine di cui all’art. 325 c.p.c., la cui scadenza sarebbe avvenuta nella giornata di sabato (9 aprile 2010), è da ritenere prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, ossia al lunedì 11 aprile 2010, ex art. 155 c.p.c., comma 5, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f).

3. Tanto premesso, il ricorso è infondato.

4. Quanto al primo e al secondo motivo, deve rilevarsi che nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perchè l’art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perchè nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l’altra parte all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell’avversario (Cass. nn. 4854 del 2014, 16201 del 2009). La contestazione della sussistenza del diritto alla rivalutazione della componente i.i.s. dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 non si configura come eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni previste dall’art. 416 c.p.c., comma 2, ma come contestazione di un fatto costitutivo, la quale, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 3, in virtù del principio di non contestazione, deve essere fatta valere con la comparsa di costituzione, dovendosi ritenere, in mancanza, che i fatti non contestati siano esclusi dal tema di indagine – con conseguente inopponibilità in appello, ostandovi il divieto di “nova”, riferito anche alle contestazioni nuove, nonchè, più in generale, nelle fasi successive – semprechè il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l’esistenza o l’inesistenza, ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite.

5. Nel caso in esame, il tenore della comparsa di costituzione in primo grado dell’Amministrazione, come interpretata dal giudice di merito, verteva sul sola eccezione di prescrizione e non includeva una specifica contestazione del diritto alla rivalutazione dell’indennizzo (rectius, della componente dell’indennizzo costituita dalla i.i.s.) di cui alla L. 210 del 1992, art. 2. In proposito, giova osservare che, nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per dell’art. soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 7932 del 2012). Con il secondo motivo è stato erroneamente denunciato un error in procedendo, laddove la questione avrebbe potuto proporsi solo nei termini di vizio di motivazione, attenendo al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali.

6. In conclusione, il primo motivo è infondato, il secondo inammissibile.

7. Il terzo motivo resta assorbito. Peraltro, l’esito del giudizio di appello è conforme all’orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 21639 del 2014, n. 22256 del 2013, n. 10769 del 2012; n. 29080 del 2011; v. da ultimo, Cass. n. 9387/2015 e numerose altre), facente seguito dell’intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 293/11.

8. Il ricorso va respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della salute al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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