Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15215 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8970-2013 proposto da:

M.M. C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI A.T.P. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. D’AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

CAMMAROTA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO SECHI giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 21/03/2012 R.G.N. 91/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza n. 58, in data 21 marzo 2012, la Corte di Appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva integralmente accolto il ricorso, ha escluso la richiesta conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha limitato la condanna della Azienda Trasporti Pubblici al risarcimento dei danni liquidati in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita;

che avverso tale sentenza M.M. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la Azienda Trasporti Pubblici con controricorso, deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente notificato;

che il P.G. in data 7 febbraio 2017 ha concluso per la dirimente tardività del ricorso e in subordine per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è preliminare l’esame dell’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla controricorrente;

che l’eccezione è fondata e va accolta atteso che la sentenza di appello veniva pubblicata il 21 marzo 2012 e il ricorso veniva notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata, mediante consegna all’ufficio postale, il 26 marzo 2013 e ricevuta il successivo 29 marzo;

che il ricorso è stato notificato oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prima della novella introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, in ragione di quanto disposto dall’art. 58, comma 1, della medesima legge;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese vengono regolate come da dispositivo; che sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi; Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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