Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15214 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. I, 23/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8079-2008 proposto da:

C.L.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROLI

FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

27/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

e condanna alle spese del Ministero, in subordine trasmissione alle

SS.UU. o alla Corte Costituzionale e deposita requisitoria scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Ancona del 21 novembre 2006, la signora C.L.R. chiese che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto a un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, in relazione ad una causa di accertamento della tabella millesimale dei valori delle porzioni dell’edificio condominiale nel quale era compresa la sua proprietà, cominciata il (OMISSIS) (prima udienza aprile 1990) davanti al Tribunale di Forlì, decisa in primo grado con sentenza 28 dicembre 2000 in modo sfavorevole, impugnata da lei il 12 febbraio 2002 e definita con sentenza della Corte d’appello di Bologna di rigetto del gravame in data 6 luglio 2006.

Con decreto del 27 ottobre 2007, la Corte di appello accertò che la durata ragionevole del giudizio presupposto sarebbe stata, nei due gradi di giudizio, di cinque anni; e liquidò, a titolo di danno non patrimoniale per l’ulteriore irragionevole durata, stimata di anni nove e mesi otto, Euro 6.500,00, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio.

Avverso questo decreto, notificato il 15 gennaio 2008, la signora C.L. ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su cinque motivi. L’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e il quanto motivo di ricorso, denunciando la violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, si deduce che la corte territoriale ha applicato, per la determinazione del danno da irragionevole durata del processo, la L. n. 89 del 2001, art. 2 che lo commisura alla frazione di durata eccedente quella ragionevole, invece che l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali che, nell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, lo commisura all’intera durata del processo. La norma interna, contrastante con la convenzione internazionale, dovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, perchè in violazione dell’art. 117 Cost., comma 1.

In relazione a questi motivi, il Procuratore generale ha formulato una motivata richiesta di accoglimento. La corte, dopo aver esaminato gli argomenti svolti a sostegno della tesi, ritiene di non doversi discostare dalla sua consolidata giurisprudenza.

Questa corte ha già affermato il principio interpretativo per il quale l’ambito delle valutazioni, affidate al giudice, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea (Cass. Sez. un. 26 gennaio 2004 n. 1340) – principio, questo, che ha il suo fondamento normativo nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1, comma 1 dove la fattispecie legale generativa del diritto all’equa riparazione è ancorata alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione; e la sua rilevanza costituzionale nella previsione dell’art. 117 Cost.. Occorre però chiarire che il principio medesimo non può essere inteso nel senso che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sarebbe immediatamente applicabile davanti al giudice italiano, data l’obiettiva diversità dell’area della giurisdizione della corte medesima rispetto a quella del giudice italiano. I riferimenti, nella giurisprudenza della corte europea, all’accumulo di violazioni accertate a carico della Repubblica italiana, costituente una pratica incompatibile con la Convenzione (a partire dalla sentenza nel caso Bottazzi c. Italia (GC), n. 34884/97), che ha condotto la Corte a riconoscere dei livelli d’indennizzo più elevati di quelli riconosciuti dalle istituzioni della Convenzione prima del 1999, aveva il dichiarato scopo di soddisfare anche l’obiettivo di incoraggiare gli Stati a trovare la loro soluzione al problema, universalmente accessibile. Ora, un tale obiettivo, che si giustifica con gli scopi propri istituzionali della corte europea, è manifestamente estraneo agli obiettivi che deve porsi il giudice italiano nel decidere sulle domande di equa riparazione che gli sono sottoposte dalle parti. La L. n. 89 del 2001, che si tratta di applicare, non ha invero lo scopo di accelerare la durata dei processi, bensì quello di indennizzare coloro che hanno subito danni per l’eccessiva durata del processo in cui sono stati parte, e per questa via di assicurare una via di ricorso interna, che li sollevi dall’onere di adire la corte internazionale. La diversità degli ambiti giurisprudenziali è colta dalla stessa corte di Strasburgo, laddove osserva che la Corte può anche perfettamente accettare che uno Stato conceda delle somme che – Pur essendo inferiori a quelle concesse dalla Corte – non sono irragionevoli, a condizione che le decisioni pertinenti, che debbono essere in sintonia con la tradizione giuridica e con gli standard di vita del paese interessato, siano rapide, ragionevoli ed eseguite con grande celerità (Grande Camera 29 marzo 2006, caso S.). Ogni intento punitivo, o “moralizzatore”, nei confronti dello Stato esula dunque dal compito affidato al giudice italiano dalla norma applicabile alla fattispecie, trattandosi invece soltanto di stabilire, a favore della parte danneggiata dall’irragionevole durata del processo, una riparazione che non sia irragionevole, ma sia in sintonia con la tradizione giuridica e con gli standard di vita del paese, restando riservato istituzionalmente al legislatore di apprestare i mezzi utili all’obiettivo di ridurre la durata dei processi nei limiti della ragionevolezza, tenendo conto dell’intero sistema delle garanzie processuali (perchè, è appena il caso di ricordarlo, la durata del processo non è l’unico parametro di conformità al modello di giusto processo garantito dalla Costituzione).

Ora, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a – in relazione alla dichiarata finalità di offrire una via di ricorso interno alla parte che lamenti esclusivamente la sua irragionevolezza – stabilisce che “rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1”. Deve però certamente escludersi che tale limitazione comporti uno scostamento, in questa particolare materia e dunque in modo da discriminare negativamente i soggetti protetti dalla convenzione, dalla tradizione giuridica italiana, improntata quanto alla configurazione dell’illecito civile al concetto della reintegrazione della sfera giuridico – patrimoniale della parte lesa, e non dell’afflizione del responsabile in chiave di prevenzione, o dagli standard di vita del paese, fermo restando che il criterio di ristoro, per il tempo rilevante ai fini della riparazione, deve essere serio e non meramente simbolico.

Considerato poi che, sebbene la definitiva uniformità di applicazione della convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali sia garantita dall’interpretazione centralizzata della convenzione medesima attribuita alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza “si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte a essa nelle condizioni previste” dalla medesima.

Il giudice comune deve bensì interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, ma soltanto entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi normativi (principio la cui conformità alla Costituzione è stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 349 del 2009), non si ravvisano ragioni di dubbio, della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale, che impongano di proporre la relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1.

La questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3 ai sensi del quale rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui all’art. 6, p.1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è prospettata, infatti, movendo dal presupposto che la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe affermato l’illegittimità del criterio di calcolo contenuto nella norma interna. Tale assunto non è stato illustrato con l’indicazione delle sentenze nelle quali la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe affermato un tale principio di diritto. Nella sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, caso S., tuttavia, la corte, esaminando specificamente questo problema, si limita a osservare che “anche se il metodo di computo previsto dal diritto interno non corrisponde esattamente ai criteri stabiliti dalla Corte, un’analisi della giurisprudenza dovrebbe consentire alle corti di appello di concedere somme che non siano irragionevoli se confrontate con quelle concesse dalla Corte in casi simili”; giudica poi che l’applicazione di un ammontare annuo di Euro 700,00, corrispondente in quel caso a Euro 175,00 per ciascuno dei ricorrenti rappresenta circa il 10% di quanto essa generalmente concede in cause italiane simili, e, solo sotto questo profilo, lo ritiene inadeguato.

Il giudizio riportato conferma che la questione qui dibattuta non è considerata direttamente rilevante ai fini della valutazione di congruità del risarcimento accordato, mentre il confronto deve essere fatto solo con il risultato complessivo. Manca dunque il presupposto dell’ipotizzato contrasto della L. n. 89 del 2001, art. 2 con la convenzione europea, e con il limite alla potestà legislativa, costituito dal rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (nell’interpretazione che ne è data dalla CEDU) consacrato nell’art. 117 Cost., comma 1, il che rende la questione di costituzionalità manifestamente infondata. Resta in tal modo assorbito anche il quarto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 6 della Convenzione cit. sotto il medesimo profilo.

Con il secondo e il terzo motivo si censura, per violazione di norme di diritto e per vizio di motivazione, la determinazione da parte del giudice di merito della durata irragionevole del processo presupposto in nove anni e otto mesi, invece che in 11 anni e tre mesi, nonostante il riconoscimento che la durata ragionevole, da detrarre dal totale, sarebbe stata, per due gradi di giudizio, di soli cinque anni.

Il giudizio presupposto ha avuto due gradi, dei quali il primo è durato dal 13 marzo 1990 al 28 dicembre 2000 (e quindi 10 anni, 9 mesi e 15 giorni), e l’appello dal 12 febbraio 2002 al 6 luglio 2006 (e quindi 4 anni, 4 mesi e 24 giorni), per un totale dunque di 15 anni, 2 mesi e 9 giorni, da cui, detratti i cinque anni di durata ragionevole, residuano dieci anni, due mesi e 9 giorni. Entro questi limiti, soltanto, la doglianza è fondata.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata. Con l’accoglimento di questi motivi resta assorbito il quinto, vertente sulla quantificazione del danno sofferto.

La causa può inoltre essere decisa nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di fatto, con la liquidazione, a favore della ricorrente del danno non patrimoniale risarcibile commisurato all’irragionevole durata del processo come sopra determinata.

Secondo il consolidato orientamento di questa corte, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli, sicchè, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, perchè l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno(Cass. 14 ottobre 2009 n. 21840). Nella fattispecie, pertanto, il danno non patrimoniale deve essere liquidato in Euro 9.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda, e oltre alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta i motivi primo e quarto e dichiara assorbito il quinto;

accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 9.500,00, con gli interessi dalla domanda. La condanna altresì al pagamento delle spese processuali, che liquida, per il grado davanti alla corte d’appello, in Euro 1.150,00, di cui Euro 600,00 per onorari e Euro 500,00 per diritti; e per il presente giudizio in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari; nonchè al pagamento delle spese generali e degli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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