Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15214 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15214
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2157-2011 proposto da:
A & T SERVICE S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ACCADEMIA TIBERINA 3, presso lo studio dell’avvocato MARIACHIARA
MALARA, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO MASSIMO
PEDONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 516/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 24/08/2010 R.G.N. 1153/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza 24 agosto 2010, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza definitiva di primo grado, condannava A & T Service s.r.l. al pagamento, in favore di C.F. a titolo risarcitorio per recesso ante tempus dal contratto di agenzia concluso tra le parti, della somma di Euro 12.021,57 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda, rigettando nel resto l’appello proposto dall’agente avverso di essa (per la parte relativa alla reiezione del pagamento del premio di produttività) ed integralmente avverso la sentenza non definitiva, che ne aveva respinto le domande di accertamento del rapporto di agenzia in epoca anteriore al 28 novembre 1998, alle provvigioni successivamente maturate, ai compensi per incassi e maneggio denaro, alle indennità di cessazione del rapporto e di mancato preavviso.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva fondata la suddetta domanda risarcitoria nella sussistenza dei suoi presupposti, determinandone l’importo a titolo di lucro cessante, coincidente con il guadagno netto conseguibile dall’agente fino alla scadenza convenzionale del rapporto, sulla base dei redditi documentati nell’anno 2001 (mod. Unico 2002).
Essa escludeva invece la fondatezza delle altre domande per mancanza di prova (accertamento del rapporto di agenzia in epoca anteriore al 28 novembre 1998, pagamento del premio di produttività, in parte provvigioni per gli affari in corso), per genericità (indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c. e di maneggio denaro, in parte provvigioni per gli affari in corso) e per inapplicabilità dell’istituto ad un contratto a tempo determinato (indennità di mancato preavviso ai sensi dell’art. 1750 c.c.).
Con atto apparentemente notificato il 15 gennaio 2011, A & T Service s.r.l. ricorre per cassazione con due motivi; è rimasto intimato C.F..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per erronea liquidazione del danno da recesso ante tempus dal contratto di agenzia, sulla base non già delle provvigioni maturate nell’anno precedente (come inizialmente affermato nella sentenza impugnata), ma dei ricavi netti dichiarati a fini fiscali, non necessariamente tutti derivanti dal rapporto di agenzia in questione, essendo C. agente plurimandatario, nè lo stesso avendo mai richiesto una tale determinazione sulla scorta dei propri redditi professionali: con la conseguente liquidazione in mancanza di sicura e specifica prova.
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per vizio di ultrapetizione, non corrispondendo la condanna risarcitoria di danno, commisurato su ricavi netti dichiarati nell’anno 2001, alla domanda della parte ricorrente, con ribaltamento pure dell’onere probatorio su quella resistente.
In assorbente via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso, per la mancata prova della sua notificazione.
Essa deve pertanto essere dichiarata, senza assunzione di provvedimenti sulle spese essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.
PQM
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016