Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15214 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15214 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 17139-2008 proposto da:
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA “VISCONTI VENOSTA”
DI GROSIO, in persona del Dirigente scolastico pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2015
1737

contro

CUSINI ADELE C.F. CSNDLA69T65F712F, già elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TEULADA 52, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO VALENSISE, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 21/07/2015

I’
.
,..

difende unitamente all’avvocato VANDA PAGANETTI
BIANCHI, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
-O

– controricorrente –

di MILANO, depositata il 18/01/2008 R.G.N. 1871/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto.

e
.,

avverso la sentenza n. 102/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato la
domanda di Adele Cusini, assunta come docente con contratto a tempo determinato
dall’Istituto Comprensivo Scuola Media “Visconti Venosta” di Grosio (SO) per l’anno
piena e decurtata del 30% per i primi trenta giorni di congedo per maternità dal 30 novembre
2001 al 29 dicembre 2001 peri! figlio Giovanni e dal 12 gennaio 2002 al 10 febbraio 2002 per
la figlia Valeria), con sentenza 18 gennaio 2008, condannava l’Istituto a pagane detta
differenza, oltre interessi legali e spese di entrambi i gradi.
A motivo della decisione, la Corte territoriale ravvisava la spettanza del diritto dell’insegnante
sulla base dell’art. 11 CCNL 2001, vigente ratione temporis, secondo la sua previsione di
pagamento dell’intera retribuzione per i primi trenta giorni di congedo per maternità, in
assenza di alcuna distinzione tra lavoratori a tempo indeterminato o a termine e pertanto
applicabile anche a questi: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in base ad
interpretazione non condivisa in particolare dell’art. 19 CCNL 2001, per quanto non regolato
delle norme del CCNL 1999 (disciplinante all’art. 25 alcune materie riguardanti il personale a
tempo determinato, con riferimento in proposito all’applicabilità delle norme sulla tutela dei
lavoratori padri e madri di cui alle rispettive leggi), pure discriminatoria.
Con atto notificato il 25 giugno 2008 l’Istituto Comprensivo ricorre per cassazione con unico
motivo, cui resiste Adele Cusini con controricorso e con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione hi forma semplificata.
Con unico motivo, l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 19
CCNL scuola 2000/01 del 15 marzo 2001, nonché 1, 12, 19, 142 CCNL scuola 2002/05 e 1°
biennio economico 2002/03 del 24 luglio 2003, in combinato disposto con l’art. 25 CCNL del
4 agosto 1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per la integrale retribuzione
dei primi trenta giorni di congedo per maternità ai soli dipendenti a tempo indeterminato e
non anche determinato, essendo la previsione dell’art. 11 CCNL scuola 2000/01 limitata ai

scolastico 2001/02, di condanna dell’Istituto a corrisponderle la differenza tra retribuzione

primi. E ciò in assenza di una specifica anche per i secondi, nella vigenza, ai sensi dell’art. 19
CCNL cit., dell’ad. 25 CCNL previgente, di riserva di una serie di istituti (permessi retribuiti
e permessi brevi, assenza per malattia e aspettativa per motivi di famiglia) al solo personale di
ruolo ed operante un rinvio, in materia di tutela della maternità, alle generali disposizioni di
legge (di riconoscimento alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri per i periodi di congedo

intervallo temporale complessivo, considerati entrambi i genitori, di sei mesi: artt. 3 1.
53/2000 e 34 d.l. 151/2001). Neppure essendo stabilita una deroga espressa, come invece
dall’art. 17 CCNL scuola 2000/01 per l’estensione dell’art. 26 CCNL 1995 ai dipendenti a
tempo determinato, né risultando applicabile ratione temporis la disciplina del CCNL 2003:
produttivo di effetti dalla sottoscrizione del 23 luglio 2003, con effetto retroattivo (dal 10
gennaio 2002) per la sola parte economica, in cui non rientranti le norme sul congedo
parentale e sul relativo trattamento retributivo l’ampiezza di tutela della maternità e paternità
e dei diritti dei dipendenti.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo indirizzo di legittimità consolidato cui va data continuità in assenza di
argomentazioni che già non abbiano trovato puntuale e condivisibile confutazione, in tema di
congedi parentali, le disposizioni previste dall’art. 11 del CCNL 15 marzo 2001 del personale
del comparto scuola, a differenza delle pregresse norme del contratto collettivo 4 agosto 1995
che limitavano la fruizione di tali congedi alle lavoratrici a tempo indeterminato, hanno
portata generale e si applicano anche ai dipendenti a tempo determinato, in quanto fatte salve,
quali condizioni di maggior favore dall’art. 2 d.1g. 151/2001, recante disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (Cass. 12 marzo 2014, n. 5751; Cass.
28 gennaio 2014, n. 1835; Cass. 8 marzo 2013, n. 5829; 22 luglio 2010, nn. 17234 e 17235).
In particolare, è stato ritenuto il maggior favore della disciplina stabilita dal CCNL del 2001
rispetto a quella legale, per il riferimento comune a tutto il “personale dipendente”,
attribuendo espressamente alle lavoratrici ed ai lavoratori il miglior trattamento economico ivi
previsto, senza specificazione né distinzione alcuna al suo interno. Il rilievo è meritevole di
significativa sottolineatura per l’esplicita differenza invece operata dalla previgente disciplina

fino al terzo anno di vita del bambino di un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un

collettiva del 1995 in ordine al trattamento retributivo in questione, a seconda della fruizione
del congedo parentale dal personale dipendente a tempo indeterminato ovvero determinato.
Sicchè, la chiara espressione letterale dell’art. 11 del CCNL 15 marzo 2001, pure in assenza di
alcun rinvio all’art. 25 del CCNL 1995 (di previsione per il personale a tempo determinato
della semplice applicazione della disciplina della L. 1204/1971 e della L. 903/1977) e la
uniformare la disciplina dei congedi parentali con riferimento sia al personale a tempo
indeterminato sia a quello a tempo determinato.
Né in senso contrario vale il richiamo all’art. 23 del CCNL del 1995 contenuto nell’art. 11,
terzo comma del CCNL del 2001, per la semplice finalità del rinvio alla determinazione
dell’entità del trattamento retributivo, spettante a tutto il “personale dipendente”, mentre in
precedenza soltanto al personale “con contratto a tempo indeterminato”. Neppure, infine,
traendosi argomento di seria confutazione dalla previsione dell’art. 19, quattordicesimo
comma del CCNL del 2003, di esplicita applicazione delle disposizioni relative ai congedi
parentali in oggetto al personale a tempo determinato, per la sua funzione di mera
precisazione delle parti collettive ad esplicitazione della loro volontà indiscutibile.
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la
regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna l’Istituto alla rifusione, in favore di Adele Cusini, delle spese del
giudizio, che liquida in

e 100,00 per esborsi e E 4.000,00 per compenso professionale, oltre

rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il P esidente

scomparsa della differenziazione pregressa depongono per la volontà delle parti collettive di

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