Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15213 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. I, 23/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9809-2005 proposto da:

AZIENDA U.S.L. BA/(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso l’avvocato BOTTI ANDREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASTROVITI FULVIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONFRATERNITA (OMISSIS), (

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la

Sig.ra DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato DE TRIZIO

NICOLA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1103/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/12/2004;

preliminarmente si da atto che nel ricorso manca la pagina n. 11

della sentenza impugnata;

il difensore del resistente deposita fotocopia informe della pag. 11

della sentenza;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROSI FRANCESCO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAPPALEPORE AURELIO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento dei primi

due motivi e in subordine del terzo motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 17 ottobre 2001, la Confraternita (OMISSIS) citò, per quel che qui rileva, l’Azienda U.S.L. Bari (OMISSIS) davanti alla Corte d’appello di Bari. Premesso che per l’esecuzione di un progetto approvato, relativo a opere ospedaliere, l’azienda aveva occupato il (OMISSIS) un fondo agricolo di sua proprietà, la cui nuova destinazione aveva comportato una variante al piano regolatore generale; che il (OMISSIS) l’azienda aveva offerto, in vista della cessione volontaria del fondo, il pagamento di L. 2.575.800.000 (L. 20.000 a mq); e che tale proposta era stata accettata, ma successivamente era stata ridotta dalla stessa azienda sul presupposto della natura agricola dell’area, l’attrice chiese l’accertamento dell’inadempimento dell’accordo e la condanna dell’azienda al pagamento della somma concordata per l’intera area, oltre agli accessori, nonchè l’indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima.

1 convenuti resistettero, e l’azienda eccepì tra l’altro l’incompetenza della corte d’appello, trattandosi di causa di competenza del tribunale. L’attrice precisò la sua domanda nel senso che si trattava di un’opposizione alla stima e chiese la determinazione delle indennità spettanti. Fu assunta una consulenza tecnica, e successivamente l’attrice depositò il decreto di espropriazione, emesso il 13 settembre 2002, ribadendo la sua domanda di opposizione alla stima e il superamento, in ragione dell’emissione del decreto di espropriazione, dei riferimenti incidentali agli accordi intervenuti.

Con sentenza 3 dicembre 2004, la Corte d’appello di Bari si dichiarò incompetente in ordine alla domanda risarcitoria riguardante l’occupazione appropriativa del terreno, e accolse la domanda relativa all’occupazione legittima del suolo dal (OMISSIS). La corte osservò che l’emissione del decreto di espropriazione in data posteriore (non solo all’introduzione del giudizio, ma) alla scadenza del termine di occupazione legittima e al completamento delle operazioni di espropriazione doveva considerarsi come non avvenuta, sicchè mancava la condizione per l’accertamento dell’indennità di espropriazione, mentre alla determinazione del danno da occupazione espropriati va era competente il tribunale. In ordine all’indennità di occupazione legittima, la corte ritenne che la variante generale, per la sua estensione, per la sua destinazione alla realizzazione di un vero e proprio polo sanitario, per la rilevanza sociale del settore sanitario regolato da leggi che prevedono il reperimento, l’individualizzazione e la localizzazione delle aree necessarie, avesse natura programmatica e non ablativa;

tuttavia, poichè la destinazione non era limitata a una semplice struttura ospedaliera, ma comprendeva anche strutture residenziali per anziani, disabili personale medico e uffici, la variante aveva conferito all’area in questione l’edificabilità legale. La corte determinò quindi l’indennità di occupazione legittima, in ragione del 5% – tasso ritenuto più aderente alla fattispecie di quello dell’interesse legale – sull’indennità virtuale di espropriazione dell’area edificabile, calcolata in applicazione dei criteri dettati dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis senza decurtazione del 40%.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 18 febbraio 2006, ricorre l’azienda con atto notificato il 14 aprile 2005, per tre motivi, e illustrato con memoria.

Resiste la Confraternita con controricorso notificato il 23 maggio 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112 e 9 c.p.c., nonchè della L. 22 ottobre 1971, art. 19. Si lamenta che la corte territoriale, dopo aver qualificato come opposizione alla stima quella che era stata proposta dalla confraternita come domanda di esatto adempimento dell’accordo intervenuto tra le parti per la cessione volontaria del suolo, invece di limitarsi a respingere la domanda, in conseguenza della giuridica inesistenza del decreto di espropriazione, s’è dichiarata incompetente in relazione ad una domanda di risarcimento danni non proposta. Nel far ciò, inoltre, il giudice di merito avrebbe accertato incidentalmente l’illegittima occupazione espropriativa, in ordine alla quale non era competente a norma della L. n. 865 del 1971, art. 19 con pronuncia idonea al giudicato.

Va premesso che il giudice di merito, al fine di accertare la sua competenza, ha qualificato la domanda proposta in causa dalla parte privata, nel modo che la parte ricorrente intende censurare. Il motivo è peraltro inammissibile per difetto d’interesse nella prima parte, perchè la contestata qualificazione si è tradotta in una pronuncia di rito, che non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole per la ricorrente. Non si assume, infatti, che la corte dovesse affermare la sua competenza in relazione alla domanda di risarcimento danni, mentre l’omessa pronuncia sulla domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione equivale, negli effetti, al mancato accoglimento di una domanda che era stata proposta esclusivamente dalla controparte. Il motivo è poi infondato nella seconda parte, laddove ipotizza che l’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’espropriazione sia idoneo a passare in giudicato. E’ noto, invece, che per l’art. 38 c.p.c., u.c., le sentenze che dichiarano l’incompetenza non pregiudicano il merito, con la conseguenza che, davanti al giudice competente, la questione della legittimità dell’espropriazione potrà essere dibattuta senza alcuna preclusione, e la ricorrente potrà svolgere sul punto tutte le sue difese di merito.

Con il secondo motivo si censura, per violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 1 e per vizi di motivazione, l’affermazione della natura edificabile del fondo, motivata tenendo conto della variante generale approvata, che aveva riclassificato l’area espropriata destinandola all’esecuzione delle opere ospedaliere.

Il mezzo è fondato. Non v’è dubbio che la destinazione di una zona del piano regolatore alla creazione di un polo sanitario, attuata con l’approvazione di una variante generale al piano regolatore, ha natura conformativa e non espropriativa, e che di tale qualificazione urbanistica, se sussistente al tempo dell’occupazione legittima, deve tenersi conto nella determinazione della relativa indennità. Nel caso in esame, com’è stato accertato, il vincolo conformativo delle “Zone Ospedaliere (OMISSIS)” ammette solo “la costruzione di edifici e attrezzature a carattere ospedaliero e sanitario, nonchè di alloggi ed organizzazioni residenziali destinati sia alle esigenze di servizio e di custodia, sia alle esigenze connesse alla formazione professionale sanitaria”. Il vincolo di zona, così precisato, non introduce una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata, o promiscua pubblico privata, che consenta, cioè, interventi (o successive espropriazioni) attuabili anche dal soggetto privato (direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa); nè, in mancanza di puntuali indicazioni testuali, questa possibilità di edificazione ad iniziativa privata può essere argomentata – come la corte di merito ha fatto – dalla previsione, nella variante, di strutture residenziali per anziani, disabili personale medico ed uffici, giacchè il carattere solo strumentale della limitata ed eventuale destinazione residenziale non contraddice nè la destinazione all’interesse pubblico, nè la riserva della realizzazione di esso al pubblico intervento.

Deve pertanto trovare qui applicazione il principio di diritto già altra volta affermato da questa corte (si veda Cass. 21 marzo 2007 n. 6808), per il quale non può riconoscersi la prerogativa dell’edificabilità – e deve conseguentemente commisurarsi l’indennità di occupazione al valore agricolo – riguardo alla destinazione urbanistica di terreni a servizi di pubblica utilità, preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, che, anche se previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi; e l’eventuale redditività che il bene assicurerebbe al proprietario per la possibilità di una realizzazione privata della destinazione pubblica richiede comunque una specifica previsione di appositi strumenti convenzionali con cui al privato si conceda o si appalti l’attuazione del servizio di pubblica utilità, dal quale egli possa ricavare un reddito.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa, con assorbimento del terzo motivo, vertente sul criterio seguito per la concreta determinazione dell’indennità di occupazione sul presupposto che l’area occupata sia edificabile, e il rinvio alla medesima corte territoriale la quale, giudicando in altra composizione, anche ai fini del regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità, si uniformerà al principio di diritto sopra indicato.

P.Q.M.

La corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Bari in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

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