Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15213 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23669-2010 proposto da:

F.U., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIANA QUATTROMINI, PAOLA

QUATTROMINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

OTIS SERVIZI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI DUE MACELLI 47 (STUDIO LEGALE RUCELLAI & RAFFAELLI), presso

lo studio dell’avvocato PAOLO TODARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA VISCHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1152/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/05/2010 R.G.N. 4707/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato TODARO PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 17 maggio 2010, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da F.U. (lavoratore dipendente di Otis Servizi s.r.l. inquadrato nella 4^ categoria operai CCNL metalmeccanici privati, con mansioni di addetto alla manutenzione degli ascensori, comandato ad operare in trasferta nel centro urbano di Napoli in maniera fissa e continuativa) avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improponibili, per espressa rinuncia con scrittura del 22 maggio 2003, le sue domande di accertamento del diritto al computo dell’indennità, percepita quale “terzo di trasferta” ai sensi dell’art. 27 p.to 11 CCNL cit. per il periodo di comando, nella retribuzione utile per il calcolo degli istituti differiti e di condanna della società datrice al pagamento della somma di Euro 7.275,36 in relazione al periodo gennaio 2000 – maggio 2003.

Preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità dell’appello per mancato rispetto del termine fissato dall’art. 435 c.p.c., comma 2, in quanto non perentorio ed assicurante un termine a difesa non inferiore a venticinque giorni anteriori all’udienza di discussione, la Corte territoriale ne riteneva tuttavia l’infondatezza.

E ciò per la negazione di una preclusione da giudicato interno, neppure comprovato dalla debita attestazione sulle sentenze tra le parti della Corte d’appello di Napoli 23 aprile 2003 n. 973 e 24 agosto 2004 n. 3214, sulla libera disponibilità tra le parti di una diversa disciplina del rapporto, con atto extraprocessuale non deducibile nei giudizi culminati in tali pronunce: atto sottoscritto dal lavoratore il 22 maggio 2003, dall’inequivocabile tenore di rinuncia o transazione, in esito a sua critica ed argomentata disamina.

Con atto notificato il 6 ottobre 2010, F.U. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste Otis Servizi s.r.l. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2113 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea esclusione della deducibilità della propria rinuncia del 22 maggio 2003 nel giudizio pendente tra le stesse parti e definito con la sentenza della Corte d’appello di Napoli 24 agosto 2004 n. 3214, in giudicato, per integrazione della sua inesistenza della premessa logico-giuridica necessaria della pronuncia di riconoscimento del diritto oggetto di essa, ovvero per incompatibilità della sua esistenza con l’accertamento in giudicato.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2113, 2501, 2504bis, 2505 e 2506 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erroneo assunto dell’estraneità della rinuncia del 22 maggio 2003, intervenuta tra il medesimo e Otis Servizi s.r.l. al giudizio invece pendente con Otis s.p.a. e della propria deduzione solo in appello del trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., in assenza di alcun riferimento della rinuncia a detto giudizio pendente in appello: ben opponibile invece il giudicato in esso formatosi alla prima società, incorporante la seconda, per l’identità del rapporto nel quale subentrata per effetto di una mera vicenda evolutiva – organizzativa della medesima società, non estinguendosi l’incorporata.

Con il terzo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’affermazione di assenza di ogni riferimento della suddetta rinuncia al giudizio all’epoca pendente in appello.

Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., in relazione all’alt. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la natura di mera quietanza a saldo e non di transazione, nè di rinuncia dell’atto sottoscritto il 22 maggio 2003.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2113 c.c., per erronea esclusione della deducibilità della propria rinuncia del 22 maggio 2003 nel giudizio pendente tra le stesse parti e definito con la sentenza della Corte d’appello di Napoli 24 agosto 2004 n. 3214 in giudicato, è inammissibile.

Ed infatti, esso viola il principio di autosufficienza del ricorso, per la mancata trascrizione del giudicato in questione, con preclusione della sua interpretazione diretta dalla Corte di cassazione: posto che l’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti però in cui esso sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del richiamato principio di autosufficienza, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. 13 dicembre 2006, n. 26627). Ed è noto come, in tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, sia possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., restando preclusa ogni tipo di attività nomofilattica (Cass. 16 luglio 2014, n. 16227): nell’insufficienza a tal fine del riassunto sintetico della sentenza (Cass. 11 febbraio 2015, n. 2617).

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2113, 2501, 2504bis, 2505 e 2506 c.c., per opponibilità ad Otis Servizi s.r.l., con cui intervenuta la rinuncia del 22 maggio 2003 ed incorporante Otis s.p.a., del giudicato formatosi nel giudizio pendente in appello tra il lavoratore e questa, è parimenti inammissibile.

La questione è infatti nuova, non risultando trattata dalla sentenza impugnata, neppure avendo la ricorrente indicato specificamente, nè trascritto gli atti nei quali l’avrebbe posta nei gradi di merito: e ciò si riflette sulla genericità del motivo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e pertanto della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324).

Nel caso di specie risulta anzi che il rapporto tra le due società sia stato dedotto in appello sotto la diversa configurazione di “intervenuto trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.” (così al penultimo capoverso di pg. 2 della sentenza): e pertanto nel senso dell’alterità di due soggetti distinti e non di uno unico, per subentro dell’uno all’altro, per effetto di una mera vicenda evolutiva – organizzativa della medesima società.

Il terzo motivo, relativo a vizio di motivazione nell’affermazione della Corte territoriale di assenza di ogni riferimento della rinuncia 22 maggio 2003 al giudizio all’epoca pendente in appello tra il lavoratore e Otis s.p.a., è infondato.

Esso difetta del requisito di decisività del fatto oggetto del censurato vizio di motivazione contraddittoria, comportante la sua inidoneità a determinare una decisione diversa (Cass. 31 luglio 2013, n. 18368; Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092).

Ma neppure la motivazione è tale, posto che l’affermazione di assenza di ogni riferimento della rinuncia 22 maggio 2003 al suddetto giudizio è smentita dalla sua corretta collocazione nell’intero contesto (dal decimo al diciassettesimo alinea di pg. 5 della sentenza) di non interferenza della rinuncia nel giudizio culminato nel giudicato esterno dedotto, nel senso della sua non deducibilità in esso e pertanto dell’inesistenza di preclusione alla sua efficacia nell’odierno giudizio.

Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. per la natura di mera quietanza a saldo dell’atto sottoscritto il 22 maggio 2003 dal lavoratore con Otis Servizi s.r.l., è inammissibile.

Anch’esso difetta del requisito di autosufficienza, così ancora ridondando nella violazione della prescrizione, appunto a pena di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per omessa indicazione della sede di produzione, nè tanto meno di trascrizione dell’atto sottoscritto il 22 maggio 2003 oggetto della contestata interpretazione (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 3 marzo 2009, n. 5043; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461; Cass. 26 settembre 2002, n. 13953). Ed essa non è rimediabile con l’ausilio di altri atti del giudizio diversi dal ricorso (Cass. s.u. 18 maggio 2006, n. 11653; Cass. 21 settembre 2015, n. 18483), essendone la trascrizione contenuta nel controricorso (a pg. 4).

Nè, d’altro canto, in sede di legittimità è sindacabile il risultato interpretativo in sè, come qui dedotto: esso appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, afferendo il controllo di questa Corte solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461); essendo poi l’accertamento della natura transattiva o meno di un negozio rimesso all’apprezzamento di fatto del giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, salvo che la motivazione non consenta la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per giungere ad attribuire al negozio un determinato significato oppure nel caso di violazione delle norme di ermeneutica ai sensi dell’art. 1362 c.c., ovvero se la relativa decisione non sia sorretta da una motivazione congrua, logica e completa (Cass. 7 settembre 2005, n. 17817): qui non dedotti e comunque avendo la Corte territoriale correttamente ed esaurientemente argomentato l’operata qualificazione della scrittura (per le ragioni a pgg. 5 e 6 della sentenza).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna F.U. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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