Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15213 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. II, 11/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32.044/05) proposto da:

S.r.l. U.S.A. ENTERPRISE (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante A.R. rappresentata e difesa dagli

avv.ti MAZZU’ Marina e Luigi ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dei predetti in Torino via XX Settembre 12 – ex lege presso la

cancelleria della Corte di Cassazione- giusta procura a margine del

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

M.M.R.; M.M.; M.M.;

M.C.;

– parti intimate –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1294/2004

depositata il 3/08/2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.N., con atto notificato il 30/10/1998, citò la srl Usa Enterprise innanzi al Tribunale di Torino per sentir dichiarare risolto il contratto di acquisto di un autocaravan per vizi che lo stesso aveva manifestato subito dopo la vendita e perchè la concessionaria fosse condannata al risarcimento dei danni cagionatigli per il ritardo nella consegna del mezzo, per le spese sostenute per la manutenzione e sistemazione del veicolo nonchè per la sua mancata e temporanea fruibilità. La convenuta, costituendosi, sostenne la pretestuosità delle richieste avversarie. L’adito Tribunale, con sentenza n. 2399/2003 respinse la domanda di risoluzione ma riconobbe a favore del M. la somma di Euro 7.746,85 a titolo di ristoro dei danni per alcune manchevolezze riscontrate nel vcicolo. La Corte di Appello di Torino, decidendo sul gravame della Usa Enterprise, nel contraddittorio degli eredi di M.N. – M.M.R.; C., G. e M.M. – riformò la decisione del primo giudice nel solo capo relativo alla ripartizione delle spese di lite – operando una compensazione nella misura del 50% anzichè in quella del 25% come disposto dal giudice di prime cure: a sostegno di tale decisione la Corte territoriale osservò che il Tribunale non aveva pronunziato ultra petita – come invece denunziato dall’appellante – in merito ad una domanda di quanti minoris mai proposta ma, invece, aveva ritenuto qualificabile come domanda risarcitoria quella svolta dai M.;

rilevò altresì che non sarebbe stato ritualmente proposto – per difetto di specificità nell’esposizione della censura – il motivo di appello relativo alla tardività dell’eccezione di decadenza dal diritto di denunzia dei vizi.

Contro tale decisione ha proposto ricorso in cassazione la USA Enteprise, facendo valere unico motivo; gli eredi M. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – La società ricorrente denunzia la ” violazione degli artt. 1490, 1492 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per errata, omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione” assumendo che il giudice dell’appello non avrebbe interpretato correttamente la domanda fatta valere dal M., ritenendo proposta una domanda risarcitoria mentre in realtà sarebbe stata avanzata, sia pure in via subordinata rispetto alla richiesta di risoluzione, una quanti minoris; ritiene altresì la ricorrente che non avrebbe concretizzato un vizio – redibitorio o estimatorio che fosse – la riscontrata mancanza di piccoli particolari tecnici quali quelli lamentati in citazione dal M.; sostiene altresì la società ricorrente che non sarebbe stata corretta la sussunzione della richiesta di riduzione di prezzo in una domanda risarcitoria.

2 – Il motivo è inammissibile in quanto, mancando la descrizione della domanda originaria e la sua riproduzione – in ipotesi: in maniera difforme alla iniziale impostazione – in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, si rende impossibile a questa Corte di valutare la fondatezza del vizio fatto valere – con deduzione, oltretutto, in via congiuntiva di vizi di motivazione e di vizi attinenti alla interpretazione della realtà processuale – in relazione alla soluzione interpretativa adottata dalla Corte di Appello, non dandosi oltretutto ragione del perchè una domanda risarcitoria non potesse avere come contenuto il rimborso delle spese per l’emenda dei vizi o per la sostituzione delle parti non conformi all’ordine.

3 – Le spese rimangono a carico della ricorrente, non avendo le intimate svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA