Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15213 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20420/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DR. S.C. & DR.

R.B., in persona del legale rappresentante, S.C. e

B.R., rappresentati e difesi, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale, dall’avv. Tiziano Lucchese, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco d’Ayala Valva,

in Roma, viale Parioli, n. 43;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di

Bolzano n. 6/1/14 depositata in data 20 gennaio 2014

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con separati avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate accertò a carico dell’Associazione tra professionisti Dott. S.C. e Dott. R.B. maggiore imponibile Irap, per l’anno d’imposta 2005, e maggior imponibile Irpef, in relazione al medesimo anno, nei confronti di S.C. e di B.R..

In particolare, l’Amministrazione finanziaria recuperò in capo all’Associazione professionale, costituita dai due medici dentisti, la spesa sostenuta dalla società S. & R. Ohg, costituita dai medesimi professionisti, per l’acquisizione dell’immobile (poi concesso in locazione all’Associazione) attraverso un contratto di leasing di 96 rate, ritenendo che l’operazione configurasse una ipotesi di interposizione fittizia finalizzata a realizzare un indebito risparmio di imposta ed una fattispecie elusiva, dal momento che l’associazione (costituita tra lavoratori autonomi) non avrebbe potuto portare in detrazione il costo relativo all’immobile (art. 54 t.u.i.r.).

2. Con separati ricorsi l’Associazione e gli associati proposero ricorso, deducendo che l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti di soggetto errato (l’Associazione anzichè la società), considerato che il costo era stato sostenuto dalla società.

La Commissione tributaria provinciale di primo grado di Bolzano respinse i ricorsi con sentenza che venne impugnata dai contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano che, in riforma della sentenza di primo grado, determinò in Euro 18.000,00 il recupero di imponibile Irap in capo all’Associazione e di conseguenza il recupero ai fini Irpef in capo agli associati.

Osservò che la costituzione della società S. & R. Ohg da parte delle medesime persone costituenti l’Associazione tra professionisti non era stata dettata da un motivo economicamente valido, atteso che l’acquisto dell’immobile avrebbe potuto essere attuato direttamente dall’associazione anzichè dalla società con effetti economici identici per i due associati; l’unica differenza consisteva nella circostanza che la società, esercente l’attività di locazione di immobili propri, poteva portare in detrazione i costi di acquisto dell’immobile mentre ciò non era consentito all’Associazione tra professionisti in virtù del disposto di cui all’art. 54 t.u.i.r.. Il fatto che la società avesse concesso in locazione l’immobile alla Associazione di fatto aveva consentito di trasferire almeno in parte il costo dell’acquisto dell’immobile dalla società all’Associazione con conseguente risparmio fiscale per l’Associazione stessa.

Aggiunse che nella costituzione della società, nell’acquisto dell’immobile da parte di quest’ultima e nella successiva locazione dell’immobile stesso alla Associazione tra professionisti poteva ravvisarsi l’interposizione di un soggetto fittizio, appositamente creato per realizzare un indebito spostamento di reddito con indubbio pregiudizio per l’erario, atteso che di fatto l’Associazione detraeva importi che altrimenti non avrebbe potuto detrarre; tuttavia, dall’esame della documentazione emergeva chiaramente che l’Associazione tra professionisti aveva portato in detrazione Euro 18.000,00 a titolo di canoni di locazione pagati al soggetto fittiziamente interposto, per cui il vantaggio fiscale risultava limitato a quello rapportato ai soli canoni di locazione pagati alla società.

3. Avverso la suddetta decisione d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo.

L’Associazione professionale Dott. S.C. & Dott. R.B. e gli associati resistono mediante controricorso e hanno proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi.

4. In data 8 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza con la quale chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per avere le parti contribuenti aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, ed effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento delle definizioni.

In prossimità dell’adunanza camerale i contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c., alla quale hanno allegato copie delle domande di definizione agevolata, insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che se nella parte iniziale della motivazione la C.T.R. si sofferma a rimarcare il comportamento elusivo tenuto dalle parti, arriva poi a confutare nelle conclusioni le sue stesse affermazioni, disconoscendo la valenza della disposizione antielusiva di cui al citato art. 37, laddove afferma che il vantaggio fiscale conseguito dall’Associazione sia stato quello relativo alle deduzioni dei canoni di affitto versati alla società. Al contrario, il vantaggio fiscale deve essere individuato, secondo la ricorrente, in quel costo, derivante dal contratto di leasing e pari ai canoni di leasing, che l’Associazione, senza il tramite della società, non si sarebbe potuta detrarre in forza del limite di deducibilità posto dalla norma di cui all’art. 54 t.u.i.r..

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale le parti controricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, e art. 39, e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 5 e 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo come la fattispecie concreta non possa essere sussunta nella fattispecie astratta prevista dal citato art. 37.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2, 5, 6,7,16 e 17, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, con riguardo alla richiesta di disapplicazione della sanzione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8.

I controricorrenti rilevano l’illegittimità dell’atto di irrogazione delle sanzioni, chiedendone la disapplicazione, sottolineando che sul punto è mancata ogni statuizione in sentenza e che, qualora si ritenga che la questione sia stata implicitamente respinta, i giudici di appello avrebbero fatto erronea applicazione delle disposizioni richiamate in rubrica.

4. Come emerge dalla comunicazione di regolarità depositata dall’Agenzia delle entrate successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, le parti controricorrenti hanno formulato tempestiva domanda di definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, provvedendo al pagamento di quanto dovuto ai fini della definizione in relazione agli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione.

In conformità alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avanzata dall’Agenzia delle entrate, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, risultando perfezionata la fattispecie estintiva delineata dalla citata norma.

Le spese del processo estinto, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha sostenute.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre ai controricorrenti il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass., sez. 6-5, 07/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782; Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175).

PQM

dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA