Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15212 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6476-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

L.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 863/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/09/2010 r.g.n. 743/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/16 dal consigliere Dott. MANNA Antonio;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato GRANOZZI

GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 66/06 il Tribunale di Marsala dichiarava nulla la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato per esigenze di carattere straordinario e per concomitanza ferie, per il periodo 1.7.-30.9.02, fra L.R.L. e Poste Italiane S.p.A. e, per l’effetto, dichiarava l’esistenza inter partes d’un rapporto a tempo indeterminato e condannava la società a pagare alla lavoratrice le retribuzioni maturate dal 18.9.03 (data della messa in mora).

Con sentenza depositata il 18.9.10 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ritenuta la cessazione della materia del contendere in ordine alla riammissione in servizio di L.R.L. a cagione del suo licenziamento (non impugnato nei termini di legge) sopravvenuto il 2.3.07, riduceva la condanna al pagamento delle retribuzioni al solo periodo 18.9.03 -2.3.07.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a dieci motivi (che, a partire dal quarto, risultano erroneamente numerati in ricorso), poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. L.R.L. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale non ha ravvisato il mutuo consenso a non riattivare il rapporto di lavoro in fatti incompatibili con la volontà di mantenerlo in vita, come la prolungata inerzia della lavoratrice – protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del termine – prima di agire in giudizio.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, degli artt. 1362 e 1367 c.c. e degli artt. 25 e 74 c.c.n.l. 11 gennaio 2001, nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso l’applicazione, ratione temporis, della disciplina collettiva di cui al citato art. 25.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1362 c.c. e ss. e art. 1325 c.c. e ss., per avere la Corte territoriale dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto de quo per mancanza di specificità della clausola giustificatrice.

Analoga censura viene svolta, in sostanza, con il quarto motivo (erroneamente numerato come 3 in ricorso), sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

Con il quinto motivo (erroneamente rubricato in ricorso come 4) si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 dell’art. 12 preleggi e degli artt. 1362 e 1363 c.c., per erronea valutazione del requisito della specificità della clausola richiesto per l’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, citato art. 1. In particolare si sottolinea, da un lato, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la plurima indicazione di ragioni giustificative (nel caso in esame: esigenze di carattere straordinario e concomitanza ferie) non è di ostacolo alla sussistenza del requisito della specificità; dall’altro si deduce la mancata valutazione, ai fini della verifica del requisito della specificità, degli accordi sindacali richiamati nel contratto. Analoga censura viene infine proposta con riferimento alla carenza di specificità relativamente alle esigenze di sostituzione del personale durante le ferie, pure menzionate nel contratto di assunzione.

Con gli ulteriori motivi la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2 art. 2697 c.c., art. 12 preleggi, artt. 244 e 421 c.p.c. (sesto motivo), degli artt. 115, 116, 244 e 253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2 (settimo motivo), del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. e art. 12 preleggi, artt. 1362 e 1419 c.c. (ottavo motivo), della L. n. 183 del 2010, art. 32 (nono motivo) e degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c. (decimo motivo).

2- Per esigenze di ordine logico va dapprima esaminato il quinto motivo, che si rivela fondato.

Si premetta che, oltre alla causale sopra esaminata (“esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002”) il contratto stipulato inter partes ne indicava un’altra, quella relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, vale a dire – in sostanza – una causale di ordine sostitutivo.

Ora, premessa la legittimità dell’apposizione del termine in virtù di una doppia causale (come questa Corte ha ripetutamente statuito: cfr., ex aliis, Cass. n. 9913/14; Cass. n. 16396/08) ove, come nel caso di specie, fra le due non sussista un’incompatibilità o un’intrinseca contraddittorietà, si tenga presente che questa Corte Suprema (cfr., e pluribus, Cass. 12.8.15 n. 16770; Cass. 6.8.15 n. 16519; Cass. 2.5.11 n. 9602; Cass. 26.1.2010 n. 1576, relative a controversie concernenti contratti di lavoro a termine stipulati da Poste Italiane S.p.A. per ragioni di carattere sostitutivo) ha più volte affermato il principio di diritto, cui va data continuità, in forza del quale in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.

Nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima ove l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata, come in concreto avvenuto nel caso di specie, dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

Nè in senso contrario si pone la cit. Corte cost. n. 214/09 là dove, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 11 afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2, impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Ora, come questa S.C. ha già chiarito nelle proprie precedenti sentenze, il passo della sentenza della Corte cost. sopra citato deve essere letto nel relativo contesto argomentativo, che individua la ratio legis proprio nell’esigenza di assicurare trasparenza e veridicità della causa che si pone a monte dell’apposizione del termine e la sua immodificabilità nel corso del rapporto.

Ne discende che, nell’ampia casistica offerta dall’esperienza concreta, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori deve passare necessariamente attraverso la specificazione dei motivi, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.

In questi termini, le due opzioni interpretative (quella della cit. sentenza n. 214/09 della Corte cost. e quella accolta nella summenzionata giurisprudenza di questa S.C.) risultano coerenti.

In breve, giova ribadire, l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima ove l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata, come in concreto avvenuto nel caso di specie, da elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, sebbene non identificati per nome.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, essendosi basata su una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Per l’effetto, il termine apposto al contratto de quo risultava legittimo, quanto meno riguardo alla causale concernente la concomitanza ferie.

3- L’accoglimento del quinto motivo importa l’assorbimento di ogni altra censura mossa dalla società ricorrente.

4 – In conclusione la Corte accoglie il quinto motivo, dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

PQM

LA CORTE accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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