Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15212 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15138/2012 proposto da:

A.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PICENI 25, presso lo LORELLA MAROTTI in MAIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELANGELO MAROTTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BENEVENTO, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LA CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 532/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/03/2012 R.G.N. 9374/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 532, in data 9 marzo 2012, la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Benevento del 22 settembre 2008 che in accoglimento della domanda di A.E. nei confronti del MIUR aveva dichiarato il diritto della stessa alla assunzione a tempo indeterminato nei ruolo della scuola secondaria di secondo grado quale docente per l’insegnamento della classe di concorso A057 sul posto in organico presso l’IPSAR “le Streghe” di Benevento per l’anno scolastico 2007-2008, con condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore della A. della somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, nonchè vittoria di spese di lite;

che la Corte d’Appello di Napoli rigettando la domanda della lavoratrice ha affermato che nell’organico di diritto era disponibile al 31 marzo 2007 (termine in cui ogni anno, ai sensi della L. n. 270 del 1982, art. 12, comma 6, viene rideterminato l’organico di diritto), per la classe di concorso A057 solo un posto presso l’Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici di (OMISSIS), mentre il posto presso L’IPSAR “le Streghe” si era reso disponibile solo a seguito della rinuncia alla cattedra da parte della docente M.G., avvenuta a seguito alla nomina a dirigente scolastico in data 28 agosto 2007, e dunque non rientrava tra quelli disponibili nell’organico di diritto al 31 marzo 2007;

che avverso la sentenza di appello A.E. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese il MIUR con controricorso.

che l’Ufficio scolastico provinciale di Benevento e L’Ufficio scolastico regionale per la Campania sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ed è censurata la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha ritenuto che il primo motivo dell’atto di appello del MIUR “non integra una eccezione nuova ma al più una ulteriore precisazione delle difese già spiegate in primo grado con riferimento alla normativa applicata nel determinare i posti disponibili ed alla interpretazione delle norme contenute nel D.M. n. 56 del 2007, anche alla luce delle istruzioni operative del 4 luglio 2007”, poichè il Ministero in primo grado aveva dedotto che l’assunzione non era avvenuta perchè la cattedra sin era resa disponibile per ragioni non riconducibili ai rituali trasferimenti di sedi;

che con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.M. 4 luglio 2007, n. 56, artt. 1.1., 2.2. e 2.3, e delle istruzioni operative, nota A.13, relative all’applicazione del D.M. 56 del 2007, prot. n.- AOODGPER 13637 del 4 luglio 2007;

che assume la ricorrente, in ragione della disciplina richiamata, che invitava a tenere conto della consistenza ovvero dei posti disponibili nell’organico di diritto, quale numero complessivo dei posti determinati nell’ambito provinciale per ciascuna classe di concorso, le immissioni in ruolo non si dovevano effettuare sui posti vacanti in organico di diritto, come aveva inteso la Corte d’Appello, ma sui posti previsti e conteggiati nell’organico di diritto e resisi vacanti dopo le operazioni di mobilità dei docenti;

che erroneamente la Corte d’Appello aveva ritenuto che le assunzioni previste dal D.M. n. 56 del 2007, potevano essere effettuate tenendo presenti i posti vacanti in organico al 31 marzo 2007, con la conseguenza che poichè la cattedra presso l’IPSAR “le Streghe” non era vacante al 31 marzo 2007, non si poteva procedere all’immissione in ruolo;

che con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.M. 4 luglio 2007, n. 56, in relazione alla nota A 17 delle istruzioni operative relative all’applicazione del D.M. n. 56 del 2007, prot. n. AOODGPER 13637 del 4 luglio 2007, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed è censurato il rilievo attribuito alle istruzioni operative dal giudice di secondo grado, nell’osservare che dette istruzioni richiamavano l’urgenza di definire tutte le assunzioni relative all’anno scolastico 2007/2008 entro il 31 luglio, termine previsto dalla L. n. 333 del 2001, art. 4, comma 1 (anche se detta norma stabiliva il 31 agosto come termine per il completamento delle assunzioni a tempo indeterminato) e che dunque la disponibilità della cattedra presso l’IPSAR “(OMISSIS)” risultava successiva anche rispetto a tale data;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che il primo motivo non è fondato in ragione dalla articolata motivazione della Corte d’Appello, che premetteva in sentenza alla affermazione riportata e censurata nel motivo di ricorso, sopra richiamata, “che il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico di Benevento nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado aveva evidenziato che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, non risultavano disponibili nella provincia di Benevento ulteriori posti per la classe A057 (cui la A. apparteneva) destinabili ai nuovi contratti a tempo indeterminato tali da consentire, in presenza di assunzioni di docenti già di ruolo, di procedere ad ulteriori ed in pari numero nuove assunzioni di precari” (richiamando i prospetti prodotti in atti, da cui emergeva che nella classe A057 vi era solo un posto presso l’Istituto (OMISSIS) e non altri), e dava atto del richiamo da parte della ricorrente delle istruzioni operative del 4 luglio 2007, così circostanziando la mancanza di novità dell’appello con una, puntuale e corretta disamina delle difese svolte in primo grado; che il secondo ed il terzo motivo, che devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, si incentrano sulle previsioni del D.M. n. 56 del 1997 e sulle relative istruzioni operative adottate dall’Amministrazione, ad avviso della ricorrente disattese e erroneamente applicate dalla Corte d’Appello, e sono inammissibili; che la natura di atto amministrativo dei decreti ministeriali, nonchè dei provvedimenti attuativi degli stessi, osta all’applicabilità del principio “iura novit curia”, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l’onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Cass., n. 15065 del 2014);

che in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l’esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito (come, nella specie, riferisce per le istruzioni operative la sentenza di appello a pag. 4), la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della “specifica” indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta (Cass., S.U., n. 9941 del 2009);

che la ricorrente non ha indicato in modo circostanziato l’avvenuta produzione del D.M. e delle istruzioni operative, non essendo a ciò sufficiente l’indicazione riportata alla fine del ricorso “Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria” “documenti già noti al resistente per essere stati depositati nei precedenti gradi di giudizio”;

che, peraltro, la ricorrente, nei suddetti motivi, contrappone una propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata senza la specifica indicazione del modo attraverso il quale, in violazione delle regole dell’ermeneutica contrattuale, si è realizzata la violazione prospettata e le ragioni dell’obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata;

che le spese vengono regolate come da dispositivo;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2500,00, per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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