Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15212 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6663/2019 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO GIUSEPPE

LAZAR e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto A.S. affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13. Essa infatti non contiene l’indicazione della data in cui è stata rilasciata nè la relativa certificazione a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione. La norma sopra richiamata prevede l’obbligo, a pena di inammissibilità, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione a cura del difensore. Nè sarebbe possibile ricavare aliunde, dal contenuto della procura stessa, la data del suo conferimento, posto che il potere di autentica conferito per legge al difensore si limita all’autenticità della sottoscrizione, alla sua effettiva provenienza dal ricorrente ed alla data di apposizione della firma, restando invece escluso un potere di autenticazione delle dichiarazioni contenute nel testo della procura medesima.

Inoltre la procura non contiene alcun riferimento al decreto emesso dal Tribunale di Milano, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.. Nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa. Nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti perchè la procura allegata al ricorso in Cassazione, ancorchè recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, si riferisce genericamente “alla presente procedura, sia nella fase sommaria che in quella di merito, che in quelle eventuali di opposizione, appello ed esecuzione” e quindi contiene espressioni contrastanti con il requisito di specialità (sul punto, cfr. Cass. Sez.L, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515 e Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155).

Inoltre, va rilevato che il decreto impugnato risulta esser stato comunicato al difensore in data 21.12.2018 mentre il ricorso risulta notificato il 14.2.2019, oltre il termine di 30 giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13.

Alla luce dei diversi, ma concorrenti profili dianzi evidenziati, va dichiarata in limine l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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