Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15212 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. II, 11/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31945/2005 proposto da:

R.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CEFALY

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TOMALINO UMBERTO MARIA;

– ricorrente –

contro

R.G. C.F. (OMISSIS), R.S.R.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VLE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LUPIS Stefano, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TROPENSCOVINO ROBERTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 355/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Lupis Stefano difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2-5-1998 i fratelli R. G. e R.S.R. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecco la sorella R.R. chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, in quote uguali di un terzo ciascuno, relativa alla successione della loro madre B.T. riguardante l’appartamento sito in (OMISSIS), con annesso prato e mobilio, mediante attribuzione a R.T. dell’intero asse mobiliare ed immobiliare in quanto non comodamente divisibile, previo pagamento del conguaglio in denaro agli altri condividenti; gli attori esponevano altresì che R.S. R. era disponibile a cedere la propria quota al fratello previo pagamento del conguaglio.

Si costituiva in giudizio la convenuta assumendo che la comunione ereditaria riguardava altresì un appartamento in (OMISSIS) ed un appezzamento di terreno in (OMISSIS); si opponeva all’attribuzione al fratello G. dell’intera proprietà dell’immobile di (OMISSIS) in quanto quest’ultimo non poteva invocare il criterio della maggior quota contemplato dall’art. 720 c.c., attesa l’uguaglianza delle quote dei tre coeredi e l’irrilevanza a tal fine della disponibilità di R.S.R. a cedere la sua quota dietro pagamento del conguaglio; chiedeva l’attribuzione in suo favore dell’intera proprietà dell’immobile di (OMISSIS) dietro pagamento di un conguaglio ai fratelli in quanto aveva contribuito al suo acquisto con i suoi risparmi e vi aveva abitato fin dalla compravendita.

Con sentenza del 18-6-2001 il Tribunale adito disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria mediante attribuzione congiunta agli attori dell’immobile ubicato in (OMISSIS), tramite attribuzione a R.G. del terreno sito nel Comune di Mesoraca, mediante l’attribuzione a R.S.R. del 50% di altro terreno sito nel Comune di Mesoraca, con attribuzione alla convenuta del fabbricato ubicato in (OMISSIS) dietro pagamento in favore di R.G. e di R.S.R. del conguaglio rispettivamente di L. 6.467.833 e di L. 8.467.833, condannava la convenuta a versare a ciascun attore la somma di L. 5.202.853 a titolo di restituzione dei frutti civili dell’immobile di Pescate, e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.

Proposto gravame da parte di R.R. cui resistevano R. G. e R.S.R. la Corte di Appello di Milano con sentenza del 9-2-2005 ha rigettato l’impugnazione.

Avverso tale sentenza R.R. ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi cui R.G. e R. S.R. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., assume che il richiamo a tale norma da parte della Corte territoriale è erroneo in quanto essa presuppone l’esistenza di immobili non comodamente divisibili e l’impossibilità di effettuare la divisione dell’intero asse ereditario senza il loro frazionamento, requisiti entrambi insussistenti nella fattispecie.

Premesso che dalle risultanze processuali non si desumeva la sussistenza di immobili indivisibili, la ricorrente rileva, quanto al secondo requisito, che anzi la divisione del patrimonio ereditario avrebbe potuto effettuarsi senza comportare il frazionamento dei beni che ne costituivano parte, come confermato dal progetto divisionale redatto dal CTU che aveva diviso gli immobili ereditari in tre lotti;

il fatto che, data la diseguaglianza delle porzioni, fossero stati previsti dei conguagli anche di importo rilevante, non costituiva un impedimento all’approvazione di tale progetto, come invece ritenuto dal giudice di appello, posto che il ricorso ai conguagli è espressamente previsto dall’art. 728 c.c., e che inoltre non sussistono disposizioni di legge che prevedono limiti quantitativi all’entità dei conguagli.

Rilevato poi che i riferimenti del giudice di appello agli artt. 718 e 727 c.c., erano ininfluenti perchè dette norme contengono solo dei criteri di massima che come tali possono anche non essere applicati, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver confermato la statuizione del giudice di primo grado di attribuzione dell’immobile sito in (OMISSIS) a R.G. e R.S.R. che ne avevano fatto richiesta congiunta, considerato che l’art. 720 c.c.; richiamato dal giudice di appello a sostegno di tale assunto, non consente da parte del giudice l’esercizio di alcun potere discrezionale nell’assegnare le porzioni dei compendio ereditario;

pertanto R.R. asserisce che nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 729 c.c., secondo cui, se a quote ereditarie uguali corrispondono porzioni diseguali, si deve procedere mediante attribuzione delle porzioni medesime sulla base dei criteri ritenuti più giusti ed opportuni in relazione alle situazioni allegate dalle parti; sotto tale profilo avrebbe dovuto aversi riguardo al fatto che l’esponente era una ragazza madre che aveva abitato – unica tra i condividenti – nell’immobile di Pescate, come riconosciuto dalle stesse controparti, che tra l’altro non avevano dedotto alcuna circostanza che potesse giustificare l’attribuzione ad uno di essi della casa di (OMISSIS).

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa ed insufficiente motivazione, assume che comunque la sentenza impugnata è priva di adeguate argomentazioni in ordine sia alla ritenuta indivisibilità dell’immobile di Pescate sia al fatto che la divisione dell’asse ereditario non poteva essere effettuata senza il frazionamento.

Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata ha evidenziato, sulla base delle conclusioni della CTU espletata, l’impossibilità di dividere la massa ereditaria in tre parti uguali per la notevole diversità dei valori che caratterizzavano i tre lotti (invero, a fronte di un valore di L. 109.573.000 del lotto n. 1, costituito dall’immobile di (OMISSIS), e di un valore di L. 81.190.000 del lotto n. 2, rappresentato dall’immobile sito in (OMISSIS), il lotto n. 3, formato da due appezzamenti di terreno ubicati in (OMISSIS), aveva un valore di L. 8.000.000), con la conseguenza di dover riconoscere rilevanti conguagli a favore di colui al quale fosse stato attribuito il lotto n. 3, cui sarebbe spettata una porzione costituita quasi totalmente da una somma di danaro in contrasto con quanto disposto dall’art. 718 c.c., e con le indicazioni contenute nell’art. 727 c.c.; sotto tale profilo, pertanto, il giudice di appello ha esercitato il suo potere discrezionale in ordine all’adozione del progetto divisionale ritenuto preferibile nell’interesse di tutti i condividenti con un corretto riferimento in particolare alla esiguità della porzione in natura in favore dell’assegnatario del lotto n. 3, con una valutazione come tale incensurabile in questa sede (rientrando nei poteri del giudice di merito accertare se, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure tramite l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri, Cass. 12-3-2010 n. 6134).

Il giudice di appello ha quindi ritenuto condivisibile l’attribuzione diretta delle singole porzioni disposta dal Tribunale, ed in particolare l’attribuzione a R.G. ed a R.S. R., che ne avevano fatto espressamente domanda, dell’immobile non divisibile sito in (OMISSIS), considerato altresì che non erano emerse ragioni che giustificassero l’accoglimento della richiesta singolarmente effettuata da R.R.; quest’ultima, invero, aveva solo affermato, ma non dimostrato, di aver contribuito con i propri mezzi all’acquisto del suddetto immobile; inoltre il fatto a suo dire di essere sempre vissuta nel predetto appartamento (circostanza comunque in parte contestata dalle altre parti) e di essere nubile con una figlia a carico configuravano circostanze non decisive ai fini di una attribuzione del bene in questione in favore suo piuttosto che dei suoi fratelli, tenuto conto anche del fatto che R.G. viveva con la propria famiglia in un appartamento condotto in locazione.

Il convincimento in proposito espresso dalla Corte territoriale è corretto sul piano logico-giuridico ed è immune dalle censure sollevate dalla ricorrente.

E’ necessario muovere dalla premessa della rilevanza della richiesta di attribuzione congiunta dell’immobile sito in Pescate da parte di R.G. e di R.S., che ha invero apportato una modifica sostanziale alla originaria uguaglianza delle quote spettanti ai tre condividenti, con la conseguenza che la sopravvenuta disuguaglianza delle stesse determina per il giudice l’adozione del criterio dell’attribuzione delle quote (Cass. 19-5-1990 n. 4538;

Cass. 9-10-2007 n. 21085); non sussiste invero alcun principio nel sistema delle norme che disciplinano la divisione che renda indifferente l’originaria uguaglianza delle quote tra i coeredi alle eventuali vicende successive all’apertura della successione che abbiano determinato una modifica della precedente situazione e dunque la formazione di una o più quote di maggiore entità rispetto alle altre, considerato che la determinazione delle porzioni viene effettuata in stretta correlazione alle quote, ovvero alla misura della partecipazione alla comunione ereditaria da parte dei condividenti; è dunque evidente che una alterazione della originaria uguaglianza delle quote ereditarie (dovuta alla cessione di quote da un coerede ad altri coeredi o, come nella fattispecie, alla richiesta di alcuni coeredi di una attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma di quelle singole) determina inevitabili riflessi sulle modalità di attuazione della divisione.

Sulla base delle considerazioni che precedono deve ritenersi quindi che l’attribuzione dell’immobile sito in Pescate ai sensi dell’art. 720 c.c., è corretta, evidenziando che è appena il caso di rilevare, con riferimento alla deduzione della ricorrente secondo cui la Corte territoriale non avrebbe valutato l’eventuale divisibilità di tale bene, che non risulta sia stata mai contestata l’indivisibilità di esso, come confermato dalla stessa R. R. che ne ha richiesto l’attribuzione in suo favore.

Dovendo quindi a tal punto verificare se il giudice di appello abbia applicato correttamente l’art. 720 c.c., nell’attribuire l’immobile predetto ai due condividenti che ne avevano fatto richiesta congiunta, deve considerarsi che, secondo l’orientamento di questa Corte ormai prevalente, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere di derogare al criterio indicato nella norma menzionata della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purchè assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (Cass. 25-9-2008 n. 24053; Cass. 28-10-2009 n. 22857; Cass. 13-5-2010 n. 11461); nella fattispecie, come si è esposto, la sentenza impugnata, pur prendendo in esame le circostanze addotte dall’attuale ricorrente a sostegno della propria richiesta di attribuzione in proprio favore dell’immobile sito in (OMISSIS), ha ritenuto le stesse non sufficientemente provate e comunque non decisive al fine di derogare al criterio legislativo costituito dalla preferenziale attribuzione dell’immobile indivisibile al condividente titolare della quota maggiore (cui per quanto sopra esposto deve essere equiparata l’ipotesi della richiesta di assegnazione congiunta da parte di alcuni condividenti di una porzione pari alla somma delle loro quote), all’esito di un accertamento di fatto sorretto da congrua ed adeguata motivazione, come tale incensurabile in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA