Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15212 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20377/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.M.G., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. Michelino Luise, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gomenizza, n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 105/35/13 depositata in data 12 giugno 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

Stanislao De Matteis, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo estinta per prescrizione la pretesa impositiva vantata nei confronti di L.M.G. in forza di cartella di pagamento notificatale il 26 settembre 2007 per la riscossione della somma di Euro 13.082,08, per Irpef ed Ilor relative all’anno d’imposta 1986; pretesa già precedentemente affermata con avviso di accertamento notificato il 15 febbraio 1991 ed oggetto di altro giudizio di impugnazione estintosi nel marzo 2007 per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio.

2. Secondo i giudici di appello, determinatasi l’estinzione del processo, doveva escludersi l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione previsto dall’art. 2945 c.c., comma 2, e, a norma della medesima disposizione, comma 3, l’interruzione assumeva carattere istantaneo, con decorrenza dall’atto interruttivo; la prescrizione era quindi maturata, considerato che l’avviso di accertamento in forza del quale era avvenuta l’iscrizione a ruolo era stato notificato alla contribuente il 15 febbraio 1991 mentre la notificazione della cartella di pagamento era stata eseguita soltanto in data 26 settembre 2007.

3. La contribuente resiste mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e dell’art. 2945 c.c..

Dopo avere evidenziato che, qualora a seguito di sentenza di cassazione con rinvio il giudizio tributario non venga riassunto in sede di merito, l’intero processo si estingue e l’avviso di accertamento impugnato diviene definitivo, lamenta che la C.T.R. abbia respinto il gravame da essa promosso sul presupposto, errato, che, a norma dell’art. 2945 c.c., operi nella fattispecie la prescrizione decennale del diritto sostanziato nell’atto di accertamento, dovendosi piuttosto considerare che il dies a quo del termine di prescrizione decorre allo spirare del termine di riassunzione della causa dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

2. La censura è fondata.

2.1. Va premesso in fatto che:

a) L.M.G. aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l’anno 1986, maggiore imposta ai fini Irpef e l’or;

b) il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso annullando l’atto impositivo;

c) in esito all’appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione;

d) avverso la decisione d’appello la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con la sentenza n. 7606 del 24 maggio 2002, aveva cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia per nuovo esame della controversia;

e) nessuna delle parti aveva riassunto il giudizio con conseguente estinzione dello stesso;

f) a seguito di iscrizione a ruolo a titolo definitivo di quanto dovuto in relazione all’avviso di accertamento ormai definitivo, l’Agente per la riscossione Serit Sicilia s.p.a. aveva notificato alla contribuente cartella di pagamento per complessivi Euro 13.082,08, in questa sede impugnata.

2.2. Premesse tali pacifiche circostanze di fatto, occorre ribadire, in diritto, che, nel caso di omessa o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio, il giudice deve dichiarare l’estinzione dell’intero processo, estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario (Cass., sez. 3, 1/02/2000, n. 1067; Cass., sez. L, 17/12/1998, n. 12649; Cass., sez. 2, 24/04/1975, n. 1606), nel processo tributario è rilevabile anche d’ufficio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45, comma 3, e art. 63 (Cass., sez. 6-5, 23/11/2016, n. 23922; Cass., sez. 5, 13/12/2018, n. 32276; Cass., sez. 65, 21/02/2019, n. 5223) e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento (Cass., sez. 6-5, n. 9521 del 12/04/2017).

2.3. Al riguardo questa Corte ha affermato che “In effetti, poichè l’opposizione avverso l’imposizione fiscale integra una mera azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa tributaria, l’eventuale estinzione di tale processo di opposizione (nella specie, per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio) non può implicare l’estinzione dell’obbligazione tributaria, la quale anzi vive di forza propria per effetto dell’atto impositivo stesso ed in esso trova titolo costitutivo (Cass., sez. 1, 8/01/1980, n. 119), cosicchè, secondo un orientamento consolidato di questa sezione, “la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c., il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali. Infatti, la pretesta tributaria vive di forza propria in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata e l’estinzione del processo travolge la sentenza di primo grado, ma non l’atto amministrativo, che non è atto processuale, ma che costituisce l’oggetto dell’impugnazione (Cass., sez. 5, 11/12/2012, n. 22548).

3. Nella fattispecie in esame l’4tgenzia delle entrate contesta la decisione impugnata nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto estinta la pretesa erariale per intervenuta prescrizione e, pertanto, il tema oggetto di discussione si incentra sul rapporto tra decorrenza della prescrizione ed estinzione del giudizio.

3.1. In base all’art. 2945 c.c., comma 3, “se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo ed il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo”. Tale disposizione si riferisce ad ogni ipotesi di estinzione del processo e, quindi, anche a quella prevista dall’art. 393 c.p.c., per il caso di estinzione per mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio.

3.2. Come è stato chiarito da Cass. n. 23502 del 18 novembre 2016, “Il problema del rapporto tra decorrenza della prescrizione e pendenza del giudizio ordinario ha trovato soluzione nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che: la domanda giudiziale comporta sia un effetto interruttivo istantaneo (art. 2943 c.c., comma 1, e art. 2945 c.c., comma 1), sia un effetto sospensivo (o interruttivo permanente), con la conseguenza che “la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” (art. 2945 c.c., comma 2);… nel caso di estinzione del giudizio, resta fermo l’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (per cui, dalla data della domanda si inizia un nuovo periodo di prescrizione), non anche quello sospensivo in pendenza di causa;….al contrario, qualora il giudizio si estingua per inerzia della parte, non vi è ragione di preservare quest’ultima dagli effetti estintivi riconducibili alla durata della lite, sicchè si mantiene il solo effetto interruttivo istantaneo; con la conseguenza che la prescrizione decorre non già dalla data di estinzione del giudizio, ma dall’originario atto interruttivo, vale a dire dalla domanda giudiziale (art. 2945 c.c., comma 3)”.

3.3. Con riguardo al processo tributario, si è formato un orientamento di legittimità, opposto a quello affermatosi in relazione al processo ordinario, che ha precisato che: “nel giudizio tributario, l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, sicchè il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione” (Cass., sez. 5, 15/01/2016, n. 556; Cass., sez. 5, 30/09/2016, n. 19476; Cass., sez. 6-5, 26/07/ 2016, n. 15480).

Si è, in particolare, spiegato, con un percorso argomentativo del tutto condivisibile, che le ragioni che giustificano, nel processo tributario, la deviazione dalla regola generale di cui all’art. 2945 c.c., comma 3, vanno individuate nei seguenti elementi di specialità: a) la natura impugnatoria del medesimo, e, precisamente, la natura amministrativa rivestita dall’atto impositivo – che costituisce oggetto del giudizio e non atto di impulso del processo; b) la conseguente definitività che deriva all’atto impositivo dall’estinzione del giudizio di impugnazione contro di esso proposto dal contribuente; c) l’irrazionalità di una soluzione che, ritenendo applicabile anche al processo tributario il disposto generale di cui all’art. 2945 c.c., comma 3, vorrebbe far decorrere la prescrizione, a carico dell’amministrazione finanziaria, da una data (l’introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell’atto impositivo che realizza la pretesa tributaria medesima; d) l’insussistenza, nel processo tributario, della ratio ispiratrice dell’art. 2945 c.c., comma 3, dal momento che, proprio per la sua natura impugnatoria e per la definitività che l’atto impositivo assume per effetto dell’estinzione del giudizio in caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione, sicchè, diversamente argomentando sulla base della regola generale, l’eliminazione dell’effetto sospensivo della prescrizione in pendenza di un giudizio tributario che poi si estingua per mancata riassunzione opererebbe a favore proprio della parte processuale (il contribuente) che ha consentito che l’atto impugnato divenisse definitivo; e) il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, non è dirimente, posto che, se è ammessa, essa non realizza in via definitiva la pretesa tributaria, ma opera sul piano meramente anticipatorio ed interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora in itinere, mentre, se non è ex lege ammessa (sentenze intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa, con conseguente mancato decorso, per regola generale, del termine prescrizionale (Cass., sez. 5, 18/11/2016, n. 23502).

3.4. Alla stregua di tale orientamento, dunque, nelle ipotesi di estinzione del processo tributario per omessa riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio, il dies a quo del termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsione di cui all’art. 2945 c.c., comma 3, alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, posto che solo da tale data, per effetto, dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione (Cass., sez. 5, 15/01/2016, n. 556; Cass.,, sez. 6-5, 12/04/2017, n. 9521).

3.5. La Commissione tributaria regionale, ritenendo estinta per prescrizione l’obbligazione tributaria sul presupposto che l’originario avviso di accertamento era stato notificato in data (OMISSIS) e la cartella di pagamento in data (OMISSIS), non si è attenuta ai superiori principi richiamati.

4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la valutazione degli ulteriori profili di contestazione, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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