Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15211 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. I, 23/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/06/2010), n.15211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27295-2006 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F.

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso

l’avvocato SINESIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MATTEI GIANCARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IRFIS – MEDIOCREDITO DELLA SICILIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso l’avvocato LUPINACCI

SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONE VINCENZO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 759/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata il 22 giugno 2006 la Corte d’appello di Palermo ha confermato una precedente sentenza emessa il 5 marzo 2002 dal Tribunale di Palermo, che aveva ammesso allo stato passivo della liquidazione coatta della Sicilcassa s.p.a. un credito per interessi vantato dalla Irfis Mediocredito della Sicilia s.p.a. per l’ammontare di L. 1.213.356.596.

Avverso la sentenza della corte d’appello la Sicilcassa, in liquidazione coatta, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, tanto violazioni di legge quanto vizi di motivazione del provvedimento impugnato su un fatto decisivo della controversia.

La controricorrente ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o altrimenti rigettato.

Il consigliere relatore ha prospettato l’inammissibilità del ricorso per le ragioni qui di seguito indicate.

“Sono stati dedotti sia vizi di motivazione, in astratto riconducibili alla previsione dell’art. 360 c.c., n. 5, sia errori di diritto riconducibili, invece, alla previsione del precedente n. 3 del medesimo articolo.

Dovendosi però nella specie applicare, ratione temporis, l’art. 366- bis c.p.c., l’ammissibilità delle censure riferibili al citato art. 360, n. 3, è condizionata dalla formulazione di un apposito quesito di diritto, e quelle riferibili a vizi di motivazione richiedono, sempre a pena d’inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che valga a circoscrivere puntualmente i limiti della censura in ordine ai punti della decisione ed ai fatti decisivi cui essa allude (si veda, a questo ultimo riguardo, Sez. un., n. 20603/07).

Può dubitarsi che il ricorso in esame sia conforme a siffatte prescrizioni.

Non solo esso cumula indistintamente in un medesimo mezzo di censura doglianze riferibili al cit. art. 360, citati nn. 3 e 5 ma non contiene la specifica e distinta enunciazione di alcun quesito di diritto nè alcun separato momento di sintesi cha valga ad identificare il fatto controverso in ordine al quale la motivazione dell’impugnata sentenza risulterebbe viziata.

Giova anche notare che, ove pure si volesse prescindere dalla mancanza di indicazione separata e ben individuabile del richiesto quesito di diritto, e si volesse ipotizzare che esso è comunque rinvenibile nella pag. 13 del ricorso – a partire dal punto ove è scritto “Vorrà allora la Ecc.ma Corte sindacare se la motivazione e la decisione del Giudice d’Appello di Palermo sono state da questo assunte nel rispetto ovvero in violazione …” sino al termine del relativo capoverso -, nondimeno, potrebbe dubitarsi dell’idoneità di una tale formulazione in relazione al disposto del citato art. 366- bis, avendo già in altre occasioni questa corte ritenuto che idonea non sia la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge (cfr, ex multis, Sez. un. 18 759/08)”.

Le ragioni d’inammissibilità ipotizzate nella relazione pienamente sussistono; nè i rilievi successivamente formulati dal ricorrente nella memoria da lui depositata valgono in alcun modo a scalfirle, giacchè l’indicata formulazione di pag. 13 del ricorso, che la ricorrente insiste nel rappresentare come un apposito quesito di diritto,. è troppo generica e ripetitiva del contenuto della norma per poter assolvere alla funzione che il legislatore ha inteso attribuire a detto quesito.

Aggiungasi poi, quanto ai dedotti vizi di motivazione dell’impugnato provvedimento, che la doglianza ad essi relativa in realtà si sostanzia in una non consentita richiesta di riesame nel merito delle valutazioni operate dalla corte territoriale.

Alla declaratoria d’inammissibilità, per le ragioni anzidetto, fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA