Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15211 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15211 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 12643-2011 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.
MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
CONSOLO, che la rappresenta e difende unitamente
2015

all’avvocato PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;
ricorrentE –

1477
contro

MINETTI ROBERTO C.E. MNTRBT69B11H501E;
– intimato –

Data pubblicazione: 21/07/2015

I.

Nonché da:
MINETTI ROBERTO C.F. MNTRBT69B11H501E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati SARA D’ONOFRIO e ANDREA SOLFANELLI, che
lo rappresentano e difedono giusta delega_in atti;
ricorrente incidentale –

contro

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.
MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
CONSOLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIERLUIGI LAX, giusta delegallgrSi-e
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 8751/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/05/2010 r.g.n. 285/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/04/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSEPPE;
udito l’Avvocato D’ONOFRIO SARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:
accoglimento per Tanto di ragione ricorso principale,
rigetto incidentale.

controricorrente e

Udienza del 1 aprile 2015 Aula A
n. 19 del ruolo—RG n. 12643/11
Presidente: Stile – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata pronunciandosi sull’appello principale della RAI —
Radiotelevisione Italiana s.p.a. e sull’appello incidentale di Roberto Minetti avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 709/2006, accoglie parzialmente l’appello principale e respinge quello
incidentale. Pertanto; così provvede: dichiara la sussistenza, tra le parti, di due rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, rispettivamente dal 9 giugno 1995 al 31 maggio 1998 e dal 24
ottobre 2001 al 31 maggio 2005 e ancora in atto al tempo di emana7ione della sentenza (depositata
1’11 maggio 2010).
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) per quanto riguarda i primi quattro contratti, stipulati ai sensi dell’art. 1, comma secondo,
lettera e), della legge n. 230 del 1962, è fondata la censura di nullità della clausola appositiva del
termine; come ha ritenuto il primo giudice, in conformità con la giurisprudenza di legittimità;
b) sul punto va precisato che non è condivisibile la tesi della RAI secondo cui il concetto di
“specificità” del programma sarebbe da parificare a quello di “individuazione” dello spettacolo o
del programma, a prescindere dalla ricorrenza di una “esigenza temporanea”;
c) d’altra parte, anche l’assunzione del medesimo lavoratore per spettacoli di specie diversa
dimostra la genericità delle mansioni svolte e quindi la mancanza delle altre condizioni che avevano
giustificato la deroga prevista dall’art. 1, lettera e) cit., nel testo modificato dalla legge n. 266 del
1977;
d) per converso va dichiarata la legittimità della clausola del termine dei contratti dal quinto al
nono, essendo indubbio che sia nell’Accordo collettivo 5 aprile 1997 sia nel CCL 8 giugno 2000,
stipulati ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 le Parti sociali abbiano voluto consentire la
stipulazione di contratti a termine con il solo limite dell’indicazione in contratto di un programma o
di più programmi, come si è verificato nei suindicati contratti stipulati con il Minetti;
e) sono, poi, affetti da nullità della clausola di apposizione del termine i contratti dal decimo
al dodicesimo perché stipulati ai sensi della causale enucleata dall’autonomia collettiva in sede
aziendale, mentre dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ciò sarebbe stato possibile solo
in base ad una clausola di contratto collettivo nazionale ed entro la scadenza di cui all’art. 11 dello
stesso d.lgs.;
f) infine, è affetto da nullità parziale anche l’ultimo contratto, perché in esso risulta
chiaramente violata la norma imperativa di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 cit., che impone

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

di specificare per iscritto le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, in
presenza delle quali è consentita l’assunzione a termine;

h) nel periodo intermedio invece si è avuta una interruzione senza riserve del rapporto, cui è
sopravvenuta una successiva assunzione a termine seguita da altre quattro analoghe assunzioni, tutte
validè, che ha trovato riscontro nella comune intenzione espressa dalle parti di volere incidere con
effetto novativo sulla persistenza del preesistente rapporto ricostruito in sede giudiziale come a
tempo indeterminato;
i) pertanto, l’appello principale della RAI va accolto solo limitatamente ai contratti stipulati
nel suindicato periodo intermedio, mentre l’appello incidentale del lavoratore va respinto; 1) in ragione della misura della soccombenza reciproca, si stima equo compensare tra le parti
per 1/3 le spese del doppio grado del giudizio ponendo il residuo a carico della RAI e liquidando
tali spese per l’intero, quanto al primo grado, in quota parte dell’importo integrale cui è stata riferita
la liquidazione pro-quota effettuata nella dal Tribunale e, quanto al giudizio di appello nella misura
complessiva di curo 3.600,00, di cui euro 2.200,00 per onorari da distrarre al procuratore
antistatario.
2.— Il ricorso di RAI — Radiotelevisione Italiana s.p.a., illustrato da memoria, domanda la
cassazione della sentenza per cinque motivi; resiste, con controricorso, Roberto Minetti, che
propone, a sua volta, ricorso incidentale, per cinque motivi, cui replica la società ricorrente
principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la medesima sentenza.
I — Sintesi dei motivi del ricorso principale
1.— Il ricorso principale è articolato in cinque motivi.
1.1.— Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma secondo, lettera e), della legge n. 230 del 1962,
come novellata dalla legge 25 maggio 1977, n. 260 (recte: n. 266); b) in relazione all’art. 360, n. 5,
cod. proc. civ., vizio di motivazione.
Si rileva che è pacifico che tra le parti sono intervenuti tredici contratti a tempo determinato in
un arco di tempo compreso tra giugno 1995 e maggio 2005, per la rea1i777ione di programmi
indicati nei diversi contratti, destinati a precise fasce di telespettatori e aventi una durata ben
circoscritta.

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g) la successione pressoché consecutiva dei contratti delle due indicate serie illegittime ne
consente la corrispondente unificazione, con conseguente dichiarazione della sussistenza di due
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il primo per il periodo 9 giugno 1995-31
maggio 1998 e il secondo con decorrenza 24 ottobre 2001 e tuttora in atto;

Si contesta, pertanto, la statuizione con la quale la Corte d’appello ha escluso la ricorrenza del
requisito della specificità, che per legge è essenziale per la legittimità dell’apposizione del termine
al contratto di lavoro.

Si sottolinea ‘che — diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello — l’art. 1 della
legge n. 230 del 1962 non condiziona la legittimità della stipulazione di un contratto a termine al
requisito soggettivo dello svolgimento di specifiche e particolari mansioni da parte del lavoratore.
Nel silenzio della legge, la nonna non si può interpretare nel suddetto modo in contrasto con
la consolidata giurisprudenza, tanto più che sono molto rari i casi in cui si richiede, nel settore
radiotelevisivo, che certe funzioni debbano essere svolte da determinate persone e non da altre.
1.3.— Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, in relazione al d.lgs. n. 368
del 2001; b) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., errata e/o contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia.
Si rileva che la Corte romana, dopo avere ritenuto legittimi — sulla base della normativa
contrattuale — i cinque contratti a termine stipulati per il periodo compreso dal 21 ottobre 1998 al 19
luglio 2001 (cioè i contratti dal quinto al nono del totale n.d.r.) ha manifestato l’opposto avviso per
il contratti dal decimo al dodicesimo, sul rilevo secondo cui il carattere aziendale del CCL RAI
impedirebbe l’ultrattività della clausola autorizzatoria dell’apposizione del termine,
eccezionalmente consentita dall’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, malgrado l’abrogazione espressa
dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987.
Tale statuizione sarebbe erronea — perché la validità dei suddetti contratti andava verificata
sulla base dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 — e tale sarebbe anche la conseguente affermazione
della riconversione definitiva del rapporto come a tempo indeterminato, a decorrere dalla
stipulazione del decimo contratto (24 ottobre 2001).
In base all’indicato art. 1, infatti, l’indicazione di programmi specifici, di durata definita
anche se individuati con titoli provvisori realizza e soddisfa le “ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo”, in presenza delle quali è consentita l’assunzione a termine.
1.4.— Con il quarto motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art.
1362 e ss. cod. civ.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., errata e/o insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con riguardo alla ritenuta — da parte della Corte territoriale — illegittimità del tredicesimo
contratto si sostiene che erroneamente nella sentenza impugnata l’indicazione dei programmi nel
loro titolo provvisorio non è stata considerata sufficiente ad integrare, sia pure in forma sintetica, le
“ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, di cui al d.lgs. n. 368 del
2001.
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1.2.— Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma secondo, lettera e), della legge n. 230 del 1962,
come modificato dalla legge 25 maggio 1977, n. 266.

1.5.— Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e/o omessa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.
Si sostiene che, avendo la RAI sottoscritto degli accordi, di stabilizzazione del personale
precario, in caso di rigetto del ricorso dovrà applicarsi, per le conseguenze di tipo economico, la
disciplina di cui al citato art. 32.
Il

Sintesi dei motivi del ricorso incidentale

2.1.— Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1372, 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ.; b) in
relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
Si precisa che, avendo le parti stipulato tredici contratti a termine, la Corte territoriale ha
dichiarato:
a) la nullità dei primi quattro contratti, relativi al periodo 9 giugno 1995-31 maggio 1998;
b) la legittimità della clausola del termine dei contratti dal quinto al nono;
e) la nullità della clausola stessa per gli ultimi quattro contratti.
Di conseguenza la Corte romana ha dichiarato la sussistenza di due rapporti a tempo
indeterminato, rispettivamente, il primo per il periodo 9 giugno 1995-31 maggio 1998 e il secondo
dal 28 ottobre 2001 in poi.
Si contesta, pertanto, tale frazionamento basato su una riscontrata volontà novativa e/o
risolutiva delle parti, di cui si assume che non sia stata data adeguata dimostrazione e che, quindi,
sarebbe stata affermata in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
2.2.— Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione delle seguenti norme: Accordo Collettivo RAI 5 aprile 1997
(paragrafo “Contratti a tempo determinato”), art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, artt. 1 e 3
della legge 18 aprile 1962, n. 230, arti. 1362 e 1364 cod. civ.
Si sostiene che la Corte romana abbia applicato in modo erroneo i principi affermati da Cass.
SU 2 marzo 2006, n. 4588, ivi compresi quelli di ermeneutica contrattuale.
In particolare si rileva che l’Accordo sindacale 5 aprile 1997 non ha la valenza interpretativa
che gli attribuisce la Corte d’appello, nel senso di autorizzare la stipula di contratti a termine
semplicemente attraverso l’apposizione del titolo (anche provvisorio) del programma di cui si tratta.
Da esso infatti si evince chiaramente che le parti sociali hanno inteso esclusivamente rendere
possibile la assunzione a termine non solo per un solo programma, ma anche per più programmi (se
un unico programma non esaurisse la prestazione giornaliera e/o settimanale), ma non hanno

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2.— Anche il ricorso incidentale è articolato in cinque motivi.

modificato la normativa contenuta nell’art. 1 della legge n. 230 del 1962 sul requisito della
“specificità del programma” stesso.

Con riferimento sia ai contratti conclusi in relazione all’Accordo Collettivo RAI 5 aprile 1997
sia a quelli conclusi in relazione all’Accordo 13 luglio 2001, stipulato in base all’artiColo “Rapporto
di lavoro a tempo determinato” del CCL RAI 8 giugno 2000, si rileva che la tesi della totale
“liberalizzazione” del contenuto derivante dagli Accordi collettivi è inaccoglibile anche perché si
pone in frontale contrasto con la direttiva 1999/70/CE, in base alla quale in contratto a tempo
determinato continua ad essere configurato come una eccezione.
Né la contrattazione collettiva può derogare rispetto a disposizioni di legge vigenti.
Ne consegue che la Corte d’appello, con riguardo ai suddetti Accordi, in relazione agli artt. 1
e 3 della legge n. 230 del 1962, male interpretando l’art. 23 della legge n. 56 del 1987 avrebbe
anche violato gli artt. 1 e 12 delle Preleggi, sovvertendo, in via interpretativa, i principi che
disciplinano le fonti del diritto.
2.4.— Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per non essere stata spiegata la
ragione per cui nell’Accordo del 1997 e poi in quello del 2000 le Parti sociali avrebbero manifestato
la volontà di intendere il requisito della specificità del programma come mera titolazione dello
stesso.
2.5.— Con il quinto motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ. b) in relazione all’art. 360, n.
5, cod. proc. civ., omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Si impugna il capo della sentenza nel quale la Corte romana, pur avendo espresso
l’inequivoca volontà di condannare la RAI anche al pagamento delle spese del primo grado di
giudizio, sia pure nella misura compensata, non ha proceduto alla relativa quantificazione, non
avvedendosi che, in primo grado, le spese erano state interamente compensate tra le parti.
ifi — Esame delle censure

3.- L’esame congiunto di tutti i motivi di censura — reso opportuno dalla loro intima
connessione — porta al rigetto del ricorso principale e all’accoglimento del primo motivo di quello
incidentale, con assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso incidentale.
4.- Devono essere, in primo luogo, esaminati i primi due motivi del ricorso principale, con i
quali la RM sulla base della propria tesi — già sostenuta in molte analoghe controversie, con simili
argomenti — sostiene, diversamente da quanto affermato da questa Corte con orientamento
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2.3.— Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art .. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione delle seguenti norme: direttiva 1999/70 CE, art. 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, artt. 1, 12 e 15 delle Preleggi, artt. 1 e 3 della legge 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1362,
1364, 1366 e 1370 cod. civ., articolo “Rapporto di lavoro a tempo determinato” del CCL RAI 8
giugno 2000.

11 Collegio ritiene che non vi siamo ragioni per discostarsi dal suddetto indirizzo in base al
quale, in particolare: “Con riferimento alla fattispecie disciplinata dalla legge 18 aprile 1962, n. 230,
art. 1, lett. e), che — nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977, n. 266 — permette l’assunzione a
termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto
requisito della specificità non ne implica la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo
spettacolo o il programma siano destinati a sopperire ad una temporanea necessità, siano
caratterizzati dall’appartenenza ad una species di un certo genus, siano individuati, determinati e
nominati e tali da rendere essenziale l’apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o
artistico, che non possa essere assicurato dai dipendenti assunti in pianta stabile; la prova relativa
alla sussistenza del requisito della specificità consente di ritenere assolto, da parte del datare di
lavoro, l’onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste per la stipulatone di un
contratto di lavoro a tempo detenninato”(tra le tante: Cass. 11 aprile 2006, n. 8385; Cass. 13
settembre 2012, n. 15357; Cass. 17 gennaio 2014, n., 903).
Di qui l’infondatezza dei primi due motivi del ricorso principale, essendosi la Corte romana
uniformata al suindicato orientamento nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità della clausola
appositiva del termine per i primi quattro contratti in oggetto, stipulati ai sensi dell’art. 1, comma
secondo, lettera e), della legge n. 230 del 1962.
5.- Quanto all’esame delle altre censure, deve essere, preliminarmente, ricordato che, in base
a costanti e condivisi orientamenti di questa Corte:
1) nel caso di sequenza di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, stipulati in
contrasto con le previsioni della legge 18 aprile 1962 n. 230 (nella specie, ratione temporis
applicabile), se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del
rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a
termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto (vedi, per tutte: (Cass. 21
marzo 2005, n. 6017; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17328; Cass. 17 gennaio 2014, n., 903 cit.);
2) tale principio non trova applicazione solo laddove risulti provata la esplicita volontà dei
contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituire un nuovo
rapporto a termine, cioè di porre in essere una novazione contrattuale — istituto che postula il
mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell’art. 1230 cod. civ. e che è
connotato non solo dall’aliquid novi, ma anche dall’animus novandi (inteso come manifestazione
inequivoca dell’intento novativo) e dalla causa novandi (intesa come interesse comune delle parti
all’effetto novativo) (vedi, tra le molte: Cass. 9 marzo 2010 n. 5665; Cass. 12 marzo 2010 n. 6081)
— ovvero quando gli intervalli di tempo intercorsi tra i diversi contratti a termine siano di notevole
durata e nel loro corso non vi sia stata né prestazione lavorativa né offerta della prestazione da parte
del lavoratore, il quale non risulti esser rimasto a disposizione del datore di lavoro, sicché possa
presumersi che i diversi intervalli trascorsi (o alcuno di essi) abbiano spezzato il nesso tra i periodi
lavorativi, che pertanto sono da considerare separati, ancorché ciascuno disciplinato dalle norme sul
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (vedi, per tutte: Cass. 5 maggio 2004, n. 8561).
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t consolidato, che il requisito della specificità del programma radiofonico e/o televisivo sarebbe da
parificare a quello di “individuazione” dello spettacolo o del programma, a prescindere dalla
– ricorrenza di una “esigenza temporanea”.

Nella specie, infatti, non risulta essere stata ipotizzata alcuna novazione contrattuale — né dalla
sentenza oggi impugnata risultano elementi in tal senso — d’altra parte, il fatto stesso che dopo il
nono contratto ne siano stati stipulati altri quattro — in un arco di tempo circoscritto — induce a
presumere la sussistenza dell’offerta della prestazione da parte del lavoratore, in base alla indicata
giurisprudenza di questa Corte.
6.- Le predette osservazioni comportano il rigetto del terzo, del quarto e del quinto motivo del
ricorso principale, in quanto le censure in essi prospettate sono basate sull’accettazione della
erronea separazione dei diversi periodi contrattuali effettuata dalla Corte d’appello, mentre — per
quanto si è detto — il rapporto di lavoro deve essere considerato unitariamente, a decorrere dalla data
di stipulazione del primo contratto (9 giugno 1995), con quel che ne consegue.
7.- Dalle suddette osservazioni in merito all’inesattezza del frazionamento del rapporto di
lavoro effettuata dalla Corte d’appello deriva di per sé l’accoglimento del primo motivo del ricorso
incidentale, basato sul presupposto della unitarietà del rapporto, da considerare esatto, come si è
rilevato, con assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale stesso.
IV

Conclusioni

8.- In sintesi, il ricorso principale deve essere respinto e va accolto il primo motivo del ricorso
incidentale, con assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale stesso.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio,
anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su
affermati e, quindi, anche al seguente:
“nel caso di sequenza di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, stipulati in
contrasto con le previsioni della legge 18 aprile 1962 n. 230 (nella specie, ratione temporis
applicabile), se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del
rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a
termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto, a meno che: a) risulti provata
7

La Corte d’appello di Roma non ha rispettato i suddetti principi laddove, dopo aver affermato
l’illegittimità del primo contratto stipulato fra le parti il 9 giugno 1995, con conseguente
trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha poi ritenuto —
congiungendo il rapporto nato per effetto del primo contratto con quelli nati in base ai tre successivi
contratti, tutti e quattro illegittimamente stipulati ex art. 1, secondo comma, lettera e, della legge n.
230 del 1962 — che: a) sarebbe stato posto in essere un primo rapporto a tempo indeterminato dal 9
giugno 1995 al 31 maggio 1998, da tenere distinto da quello ugualmente a tempo indeterminato cui
hanno dato luogo gli ultimi quattro contratti (a decorrere dal 24 ottobre 2001) anch’essi affetti da
nullità della clausola di apposizione del termine; b) nel periodo intermedio tra queste due serie di
contratti, si sarebbe verificata una interruzione senza riserve del rapporto — seguita dalla
stipulazione dei contratti dal quinto al nono, tutti caratterizzati dalla validità della clausola
appositiva del termine — che avrebbe trovato riscontro nella comune intenzione espressa dalle parti
di volere incidere con effetto novativo sulla persistenza del preesistente rapporto, derivante dai
primi quattro contratti, ricostruito in sede giudiziale come a tempo indeterminato.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso
incidentale e dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata,
in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla
Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Co deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il giorno 1 aprile 2015.

– la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di
costituire un nuovo rapporto a termine, cioè di porre in essere una novazione contrattuale (di cui
– vanno accertati gli estremi); b) ovvero, gli intervalli di tempo intercorsi tra i diversi contratti a
termine siano di notevole durata e nel loro corso non vi sia stata né prestazione lavorativa né offerta
della prestazione da parte del lavoratore, il quale non risulti esser rimasto a disposizione del datore
di lavoro, sicché possa presumersi che i diversi intervalli trascorsi (o alcuno di essi) abbiano
spezzato il nesso tra i periodi lavorativi, che pertanto sono da considerare separati, ancorché
ciascuno disciplinato dalle nonne sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

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