Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15211 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21642/2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

PROMOZIONE PROFESSIONALE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 285/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 04/05/2011 R.G.N. 356/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza pubblicata in data 13/4/2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva accolto l’opposizione proposta dalla Promozione professionale s.r.l. contro la cartella di pagamento, di conseguenza annullata, avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive relativi al 2001.

La Corte ha rigettato l’appello rilevando che: a) trattandosi di contributi e premi da versarsi entro il dicembre 2001, essi avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo (2002); invece il ruolo era stato reso esecutivo nel dicembre del 2007, oltre il termine di decadenza fissato nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25; b) anche ove si fosse ritenuta l’ipotesi in esame estranea alla fattispecie disciplinata dall’art. 25 D.Lgs. cit., riguardando quest’ultima solo il caso di contributi regolarmente denunciati nei modelli DM, e non anche quello di contributi determinati a seguito di accertamento -, essi erano comunque inesigibili poichè l’avviso di accertamento era stato notificato nel 2005 ed il ruolo avrebbe dovuto essere reso esecutivo entro il 31 dicembre 2006.

Contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo. L’intimato, benchè regolarmente evocato in giudizio, non svolge attività difensiva. L’Inps deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso dell’Inps è incentrato sulla violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 6 e successive modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 12, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. L’Istituto assume che, in forza dell’art. 36 cit., l’istituto della decadenza non poteva applicarsi ai contributi e alle sanzioni, come quelle in esame, maturati prima del gennaio 2004, ed in assenza atti di accertamento successivi al 1 gennaio 2004. Nella specie, era mancato un atto di accertamento perchè esso Istituto aveva solo constatato che le retribuzioni che il datore di lavoro aveva dichiarato come corrisposte ai lavoratori (quindi i contributi dichiarati come dovuti) attraverso le dichiarazioni mensili (DM10), erano inferiori a quelle riportate nel mod. 770, cosiddetto semplificato, presentato dallo stesso datore di lavoro all’agenzia delle entrate. L’Istituto si era così limitato ad inviare al datore di lavoro in data 25/7/2005 una richiesta di pagamento di contributi omessi, senza compiere alcun atto di accertamento.

2. Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, sotto la rubrica “Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”, nella parte che qui interessa, così dispone: “1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.

Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, come sostituito dalla L. n. 388 del 2000, art. 78, nonchè dalla L. n. 289 del 2002, art. 38 e, per ultimo, dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, così dispone: “6. Le disposizioni contenute nell’art. 25, si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004″.

Questa Corte ha già affrontato la questione dell’esatta interpretazione delle norme in esame e, con la sentenza 7/7/2015, n. 14.025, ha affermato il seguente principio di diritto: ” In tema di contributi previdenziali, il termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base agli accertamenti degli uffici, previsto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, comma 1, lett. b), (31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica dell’accertamento), applicabile, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, agli accertamenti notificati dopo il 1 gennaio 2001, deve intendersi prorogato ope legis dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, che ha differito l’applicabilità del citato art. 25 agli accertamenti notificati successivamente al 1 gennaio 2003, e, inoltre, ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 25, che ha differito l’operatività del termine di decadenza agli accertamenti notificati dopo il 1 gennaio 2004″ (in tal senso, anche Cass. 13/472016, n. 7297).

Nel caso di specie, è pacifico che i contributi di cui si discute sono relativi all’anno 2001 e sono stati richiesti dall’ente previdenziale a seguito di un mero riscontro della difformità tra le somme dichiarate come corrisposte ai lavoratori e desunte dalle dichiarazioni mensili (D.M. 10) e quelle riportate nel modello 770, presentato dallo stesso datore di lavoro all’agenzia delle entrate, ed avente la funzione riepilogativa annuale delle retribuzioni erogate dal datore di lavoro ai lavoratori. Il successivo atto del 25/7/2005, con cui l’Istituto ha richiesto il pagamento dei contributi (parzialmente) omessi, non può ritenersi equivalente ad un atto di accertamento successivo al 1 gennaio 2004, con la conseguenza che, trattandosi di contributi dovuti all’INPS prima di tale data, ancorchè iscritti a ruolo successivamente, non si rientra certamente nell’area di operatività della disciplina della decadenza.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con il rinvio alla Corte d’appello di Cagliari perchè, esclusa la decadenza, valuti nel merito le ulteriori questioni poste con l’atto di opposizione. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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