Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15211 del 16/07/2020
Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 16/07/2020), n.15211
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2621/2019 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERCOLI PASQUALE
n. 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO BUCCI, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 03/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.
Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto TRAORE Samba affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13. Essa infatti non contiene alcun riferimento al decreto emesso dal Tribunale di Milano, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.. Nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa. Nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti perchè la procura allegata al ricorso in Cassazione, ancorchè recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, si riferisce genericamente al “mio ricorso in Cassazione” e quindi non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale di Milano, oggetto del presente ricorso.
In definitiva, va dichiarata in limine l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, in considerazione del fatto che l’atto notificato da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità non presenta i requisiti minimi del controricorso.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020