Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15211 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti ed iscritti ai nn. 27831/2014 e 27965/2014 R.G.

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.B., rappresentato e difeso dall’avv. Franco Colli,

elettivamente domiciliato in Roma alla via L. Rizzo n. 36, presso

l’avv. Carlo Carrieri;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 1927 e 1928/2014 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, pronunciate in data 28 novembre 2013,

depositate in data 10 aprile 2014 e non notificate.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro T.B. per la cassazione delle sentenze nn. 1927 e 1928/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciate in data 28 novembre 2013, depositate in data 10 aprile 2014 e non notificate, che hanno rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando le sentenze della C.t.p. di Pavia, favorevoli al contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa degli atti impositivi per gli anni di imposta 2006 e 2007, con cui l’Amministrazione Finanziaria procedeva alla ricostruzione del reddito mediante accertamento sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4;

con le sentenze impugnate, per quanto ancora di interesse, la C.t.r. riteneva che il contribuente avesse provato “la propria capacità finanziaria e patrimoniale già esistente in periodi precedenti gli accertamenti dell’ufficio”;

secondo la C.t.r., gli incrementi patrimoniali, provenienti dalla successione ereditaria a C.P., deceduto il (OMISSIS), “posti in relazione con gli acquisti effettuati da T.C. tra il 2006 ed il 2008, e tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare indicato nell’avviso di accertamento, fanno venir meno il presupposto per la determinazione sintetica del reddito”;

a seguito dei ricorsi, il contribuente si costituisce e resiste con controricorsi;

i ricorsi sono stati fissati per la camera di consiglio 23 febbraio 2021, ai sensi dell’artt. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la difesa del contribuente ha depositato memorie, chiedendo l’interruzione del processo per morte del proprio assistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso n. 27965/2014 R.G. al ricorso n. 27831/2014 R.G., in quanto riguardano le medesime questioni tra le stesse parti con riferimento a due diverse annualità (2006 e 2007);

inoltre, deve rilevarsi che il processo per cassazione non può essere interrotto per la morte del contribuente, come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 14385 del 21 luglio 2007), secondo cui “nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l’interruzione del giudizio”;

con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, il sig. T. non ha dimostrato l’utilizzo della disponibilità finanziaria pregressa per l’effettuazione degli acquisti rilevati dall’ufficio;

il motivo è fondato e va accolto;

costituisce principio consolidato quello secondo cui “in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018);

pertanto, nel caso di specie, il contribuente, pur non essendo tenuto a dimostrare di aver effettuato le spese contestate proprio con l’impiego dei beni che gli sono pervenuti in eredità, avrebbe dovuto provare la permanenza nella sua disponibilità di tali beni al fine di superare la presunzione di maggior reddito posta a fondamento dell’accertamento sintetico;

la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente, gravato dell’onere di fornire la prova contraria rispetto all’accertamento sintetico effettuato dall’Ufficio, avesse dimostrato, con il reddito complessivo del nucleo familiare e con gli incrementi patrimoniali derivanti dalla successione ereditaria di C.P., la percezione di ulteriori redditi che giustificavano gli acquisti fatti dalla figlia T.C. e le altre spese contestate;

il giudice di appello ha, però, trascurato di valutare se il contribuente avesse dimostrato la permanente disponibilità di tali redditi ulteriori al momento di tutte spese contestate, in particolare all’epoca dell’acquisto immobile intestato alla figlia Chiara (costituente la maggior fonte di spesa ed avvenuto con pagamenti ricompresi tra l’anno 2007 ed il 2008), in ciò incorrendo nella denunziata violazione di legge;

invero, sul punto l’Agenzia ricorrente rileva che il contribuente aveva fornito solo una rappresentazione “statica” delle proprie disponibilità finanziarie, producendo il testamento di C.P., deceduto il (OMISSIS), gli estratti conto bancari fino al 2006 e l’atto di vendita del 2008 di un immobile ereditato e venduto per 89.000,00 Euro, che l’ufficio non aveva calcolato nel reddito sintetico accertato, considerando che la somma proveniva da un disinvestimento;

il contribuente, invece, deduce di aver documentato sufficientemente la propria situazione patrimoniale e finanziaria per tutti gli anni in contestazione;

pertanto, il giudice del rinvio dovrà valutare, alla luce della documentazione prodotta, se il contribuente abbia fornito la prova della permanente disponibilità dei beni pervenuti per successione ereditaria all’epoca dell’effettuazione delle spese contestate;

in conclusione, i ricorsi vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunito il ricorso n. 27965/2014 R.G. al ricorso 27831/2014 R.G., accoglie i ricorsi riuniti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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