Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15210 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8221-2014 proposto da:

C.R. C.F. (OMISSIS), P.M.C. C.F.

(OMISSIS), C.F. C.F. (OMISSIS), C.S.

C.F. (OMISSIS), C.M. C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliati in ROMA VIA RADICOFANI 140, presso lo studio

dell’avvocato ORNELLA LOVELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ENRICO SANTILLI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI RIETI C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO DIERNA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

ASSICURATORI LLOYD’S OF LONDON;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1329/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2013 r.g.n. 7344/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Rilevato che il Tribunale di Rieti con la sentenza n. 161 del 17.3.2009 aveva respinto la domanda proposta nei confronti della ASL di Rieti da C.R. e P.C., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui minori C.F., C.M. e C.S., per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’aggressione di una paziente nei confronti di C.R..

2. Rilevato che con la sentenza in data 30.3.2013 la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello principale proposto dagli originari ricorrenti e quello incidentale proposto da Assicuratori del LLoyd’s, intervenuti nel giudizio di primo grado.

3. Rilevato che C.R., P.C., C.F., C.M. e C.S. avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. Rilevato che hanno resistito con controricorso l’Azienda Unità Sanitaria di Rieti e Assicuratori dei Lloyd.

5. Considerato che, con atto del 27.3.2015 i ricorrenti hanno dichiarato di volere rinunciare al ricorso per intervenuta transazione e che la rinuncia risulta ritualmente accettata dai controricorrenti senza alcuna riserva in ordine alle spese del giudizio.

6. Letti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

7. Ritenuto che in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 23175/2015).

PQM

 

La Corte:

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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