Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15210 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. II, 11/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 11/07/2011), n.15210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30507/05) proposto da:

GUALTIERI COSTRUZIONI di GUALTIERI Renato & C. s.a.s.

(subentrata

alla Gualtieri Costruzioni di Gualtieri Renato e Mauro s.n.c.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, e N.P.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. PALLADINO Claudio ed elettivamente domiciliati

presso il suo studio, in Roma, v. Renato Simoni, n. 73;

– ricorrenti –

contro

M.L. (quale procuratore generale di M.

E.);

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 228/2005,

depositata il 31 agosto 2005 (e notificata il 26 ottobre 2005);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del luglio 1992 M.L., nella qualità di procuratore generale della sig.ra Ma.

E., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso l’impresa Gualtieri Costruzioni s.n.c. e N.P. per sentirli condannare alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno in conseguenza di una illegittima attività di sbancamento eseguita sul fondo di proprietà della Ma.

sito nel Comune di (OMISSIS). Nella costituzione di entrambi i convenuti, la Sezione stralcio del Tribunale adito, con sentenza n. 550 del 2001, senza esaminare il merito della controversia, rigettava la proposta domanda per difetto di legittimazione attiva del M., qualificatosi quale procuratore generale della Ma., senza, però, allegare la necessaria documentazione che comprovasse la qualità spesa.

Interposto appello da parte del M. (sempre nella indicata qualità) e nella resistenza di entrambi gli appellati, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 228/2005 (depositata il 31 agosto 2005), in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava la sussistenza della legittimazione attiva del M.L., quale procuratore di Ma.Ei.; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di N.P.; rigettava nel merito la domanda del M.; compensava integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado, ponendo a carico del M. le spese di c.t.u. per come liquidate nel giudizio di appello; compensava per la metà tra le parti le spese del processo di secondo grado, condannando il M. (nella spiegata qualità) al pagamento, in favore degli appellati, della restante metà (che liquidava autonomamente).

Nei confronti di detta sentenza (notificata il 26 ottobre 2005), hanno proposto ricorso per cassazione la Gualtieri Costruzioni di Gualtieri Renato & C. s.a.s. (subentrata alla Gualtieri Costruzioni di Gualtieri Renato e Mauro s.n.c., in virtù di atto di cessione per notar Giordano del 20 dicembre 2001 – rep. 4446, depositato in atti) e N.P. basato su un unico complesso motivo. L’intimato non si è costituito in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Con tale doglianza, in sostanza, entrambi i ricorrenti hanno dedotto la violazione delle suddette norme sul presupposto che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistente il presupposto della soccombenza reciproca per la compensazione delle spese, fondando la sua decisione su ragioni palesemente illogiche, poichè, per quanto desumibile dallo svolgimento complessivo del processo e dagli esiti scaturiti nei due gradi di giudizio, era evincibile che, in effetti, entrambi gli appellati erano risultati vittoriosi e precisamente: il N. per essere stato dichiarato estraneo alla controversia, in quanto non legittimato passivamente; la Gualtieri Costruzioni per aver ottenuto in suo favore la pronuncia di rigetto nel merito della domanda attrice. Conseguentemente, non poteva revocarsi in dubbio che, essendo essi ricorrenti rimasti vittoriosi anche nel merito e poichè la sentenza era stata riformata unicamente sulla pregiudiziale eccezione della legittimazione attiva del M. (in ordine alla quale, peraltro, gli appellati non ebbero ad insistere nel giudizio di gravame), le spese di lite non avrebbero potuto essere regolamentate dalla Corte molisana nei sensi precedentemente riportati, in difetto della sussistenza di una ipotesi soccombenza reciproca, ragion per cui la statuizione adottata sul punto appariva illogica ed erronea e, perciò, censurabile in sede di legittimità.

Il motivo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

In linea preliminare bisogna ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 17 marzo 2004, n. 5405; Cass. 8 settembre 2005, n. 17953, e Cass. 2 luglio 2007, n. 14964), in tema di spese processuali e con riferimento al testo dell’art. 92 c.p.c. nella sua versione anteriore (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie) alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (e succ. modif. ed integr), la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c., sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.

Orbene, la sentenza impugnata, dell’individuare una specifica motivazione sulla disciplina delle spese processuali, è incorsa, contestualmente violando il disposto egli artt. 91 e 92 c.p.c., nel dedotto vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale basato il suo ragionamento su argomentazioni effettivamente logiche e rispondenti alla ragione giustificatrice sottesa alle due norme appena richiamate, riferite rispettivamente all’applicazione del principio della soccombenza e a quello della possibile compensazione delle spese in caso di reciproca soccombenza (o nel concorso di altri giusti motivi, comunque da indicare specificamente in motivazione).

Posto che, in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta (cfr, ad es., Cass. 4 giugno 2007, n. 12963, e, da ultimo, Cass. 23 luglio 2010, n. 17351), appare evidente che, nella specie, tale principio sia stato violato con l’adozione di una motivazione incongrua e contraddittoria. Infatti, mentre con riferimento al giudizio di primo grado, malgrado la domanda del M. fosse stata respinta per difetto della sua legittimazione attiva, senza che, in proposito, i convenuti avessero formulato una specifica eccezione pregiudiziale, il giudice di appello ha ritenuto di compensare integralmente tra le parti le relative spese processuali, con riguardo al giudizio di secondo grado, pur rilevando – nella non opposizione degli appellati – la sussistenza di tale legittimazione in capo al M. (sulla scorta del documento comprovante la sua qualità di procuratore speciale della Ma., peraltro mai depositato nel giudizio di primo grado, come dal medesimo confermato: v. pag. 19 della sentenza di appello), ha ritenuto di compensare per la metà le spese del gravame (accollando la residua metà in capo all’appellante), nonostante la domanda del Ma. fosse stata completamente respinta nei confronti del N., per suo difetto di legittimazione passiva, e nei riguardi della società Gualtieri Costruzioni per infondatezza nel merito.

Emerge, quindi, in modo palese come, sulla scorta dell’esito finale della controversia, i due appellati (che, peraltro, non avevano contrastato l’accoglibilità del motivo relativo alla legittimazione attiva del M., qualora egli l’avesse idoneamente comprovata in via documentale, come verificatosi e come dato atto nella stessa sentenza della Corte territoriale) siano risultati totalmente vittoriosi nel merito e, pertanto, non ricorrendo un’ipotesi di loro soccombenza, neanche reciproca (non sussistendone i presupposti, v., da ultimo, Cass. 21 ottobre 2010, n. 22381, ord.), il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere nei loro confronti il favore completo delle spese (non potendo, peraltro, costituire un giusto motivo di compensazione parziale la difficoltosa determinazione del confine tra i fondi).

In definitiva, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza della Corte di appello di Campobasso con riferimento al capo impugnato e il correlato rinvio ad altra Corte di appello (che si designa in quella di L’Aquila), la quale provvedere anche alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di L’Aquila.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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