Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1521 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 1521 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: FORTE FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7850 del Ruolo Generale degli
affari civili del 2013, proposto
DA
ROMA SIGHTSEEING OPEN s.r.1.,

con sede in Roma, in persona

del legale rappresentante p.t. dr. Giuseppe Cilia domiciliato
elettivamente in Roma, alla Piazza Borghese n. 3, presso gli
avv.ti prof. Andrea Guarino (C.F. GRNNDR53T2OH501M, P.E.C.

Data pubblicazione: 27/01/2014

andreaguarino@ordineavvocatiroma.org telefax 066867627) e
Cecilia Martelli (C.F. MRTCCL63T44G273H, P.E.C. cecilia
artelli@ordineavvocatiroma.org , telefax 066867627), che la
rappresentano e difendono, per procura speciale in calce al

RICORRENTE
CONTRO
ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA),

in persona del sindaco

p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via del Tempio
di Giove n. 21, presso l’Avvocatura comunale, e rappresentato
e difeso dall’avv. Luigi D’Ottavi, per procura a margine del
controricorso.
SINDACO DI ROMA, quale COMMISSARIO DELEGATO ALL’EMERGENZA
TRAFFICO E MOBILITA’, PROGETTI STRATEGICI E PROGRAMMA ROMA
CAPITALE, e per quanto occorra la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (c.c.
80188230587),

in persona del capo dipartimento p.t.,

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi 12
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e
difende per legge.
CONTRORICORRENTI

avverso la sentenza n. 4733/2012 del Consiglio di Stato
depositata il 6 settembre 2012. Prima dell’inizio della
relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte alla pubblica udienza
2

ricorso notificato il 15 – 19, 20 e 21 marzo 2013.

o

del 14 gennaio 2014, è stato depositato atto contenente la
rinuncia al ricorso dei due difensori della ricorrente cui
alla successiva udienza pubblica del 14 gennaio 2014 ha
aderito a tale rinuncia il difensore delle controparti.

n. 4733 del 6 settembre 2012, che ha confermato quella n. 977
del 2012 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
di Roma il quale aveva accolto il ricorso della s.r.l. Roma
Sightseeing Open, titolare di autorizzazione del Comune di
Roma per l’esercizio dell’attività di trasporto gran Turismo,
annullando i provvedimenti del sindaco di Roma, nella qualità
di commissario delegato all’emergenza traffico della città,
con cui era stato limitato a sessanta il numero degli autobus
turistici abilitati a circolare nel perimetro urbano e
contestualmente s’era indetta una gara per la concessione di
nuove autorizzazioni al traffico turistico, all’esito della
quale quelle esistenti e efficaci dovevano decadere.
Considerato

che la società di cui sopra ha rinunciato al

ricorso per cassazione della sentenza impugnata, affermando
che il Comune di Roma ha indetto una nuova procedura per il
rilascio delle autorizzazioni granturismo, consentendo poi
quelle provvisorie all’esercizio del servizio di trasporto
turistico, con decadenza delle preesistenti, per cui la
ricorrente, non avrebbe più interesse all’impugnazione.

3

Letta la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato

Rilevato che, con atto del 30 dicembre 2013 notificato lo

stesso giorno all’Avvocatura municipale e a quella dello
Stato la società ricorrente ha rinunciato al ricorso e che
l’avv. Santoro, per i controricorrenti, alla pubblica udienza
del 14 gennaio 2014, ha preso atto di tale rinuncia con

Considerato che, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., la

rinuncia del ricorrente con adesione delle controparti,
determina l’estinzione del giudizio che, nel caso, deve
essere dichiarata con ordinanza, disponendosi contestualmente
la compensazione totale delle spese di causa tra le parti, in
ragione della condotta processuale delle stesse parti che
sono concordi sulla rinuncia e sugli effetti di questa, come
emerge dal verbale di udienza del 14 gennaio 2014.
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’applicazione

dell’art. l, coma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
non essendovi stato rigetto, inammissibilità o
improcedibilità del ricorso nella fattispecie.
P.Q.M.

La Corte, letti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara
l’estinzione del presente giudizio di cassazione e compensa
interamente tra le parti le spese di tale processo.
Così deciso nella camera di consiglio delle sezioni uniti
civili della Corte di Cassazione il 14 gennaio 2014.

richiesta di compensazione delle spese.

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