Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1521 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1521 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4694/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Carzaniga Eugenio;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 4496/14/16 depositata il 13 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 6 dicembre 2017.
ATTESO CHE
– Circa l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificato
all’acquirente Eugenio Carzaniga su trasferimento immobiliare ex
art. 2932 c.c., l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il
rigetto del proprio appello contro l’annullamento di primo grado.

1

Data pubblicazione: 22/01/2018

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia l’ultrapetizione commessa dal giudice
d’appello nell’annullare in toto l’avviso di liquidazione laddove il
contribuente ne aveva sin dall’inizio contestato unicamente il
quantum in rapporto all’omesso trasferimento di alcuni cespiti
perché abusivi.

stata comune ad entrambi i giudici di merito (il primo ha accolto
il ricorso del contribuente, il secondo ha confermato il decisum),
eppure dal ricorso per cassazione e dall’impugnata sentenza non
risulta che il vizio sia stato specificamente investito dal gravame
dell’amministrazione, come sarebbe stato necessario per evitare
che sul punto si formasse il giudicato interno; il ricorso per
cassazione col quale si lamenti che la sentenza d’appello sia
incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale era affetta
la sentenza di primo grado è inammissibile ove la denuncia del
vizio non abbia costituito oggetto di uno specifico motivo
d’appello (Cass. SU 15277/2001 Rv. 550816, Cass. 10172/2015
Rv. 635417).
Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato;
prenotando a debito, l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di
versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13,
comma

1-quater,

d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv.

630550, Cass. 1778/2016 Rv. 638714).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

Il ricorso è inammissibile: se ultrapetizione v’è stata, essa è

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