Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1521 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22860-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 233/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, C.V. impugnava il silenzio – rifiuto manifestato dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso delle trattenute operate ai fini IRPEF nell’anno 2005, con riferimento alle somme erogate dal fondo di previdenza complementare gestito dal Banco di Napoli (cd. “zainetto”), in forza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti con erogazione “una tantum” del capitale già accantonato, sostenendo che tale erogazione non potesse essere assoggetta a regime di tassazione IRPEF, trattandosi di una fattispecie atipica, trasferita dal vecchio fondo del Banco di Napoli (FTP) al nuovo fondo (FPCPBN) nato nel (OMISSIS). La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 867/41/09, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo che la somma erogata dal Fondo dovesse scontare l’aliquota del 12,50%. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 233/33/12, depositata il 9.10.2012, rigettando l’appello dell’Ufficio, riconosceva il diritto del contribuente al rimborso di Euro 70.967,28, oltre interessi come calcolato in primo grado. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione svolgendo un unico motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

2. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, in combinato disposto con del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 47, 48 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR avrebbe respinto l’appello dell’Ufficio “anche alla luce dell’indirizzo enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 13642/11” non applicabile nella fattispecie, vertendo su questione completamente differente da quella in esame.

L’Agenzia delle Entrate sostiene che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a), (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare reddito sono quelli versati in ottemperanza di disposizioni di legge. L’Ufficio deduce che, nel caso in esame, la somma corrisposta al contribuente deve essere qualificata come reddito di lavoro dipendente poichè l’erogazione è avvenuta in dipendenza del rapporto di lavoro, nel corso del quale è stato instaurato il rapporto di dipendenza integrativa da cui è derivata prima l’attribuzione del trattamento pensionistico aggiuntivo e poi, in sostituzione di questo, la concessione dell’indennità “una tantum”. Ne consegue che la somma erogata va considerata un vero e proprio trattamento previdenziale, da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) del TUIR (nel testo applicabile “ratione temporis”), con illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui nega l’applicazione degli artt. 16 e 17 del TUIR.

3. Il motivo è fondato.

Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, a prestazione di capitale che il Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo (sostanzialmente transattivo e comunque) risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (comunque denominato “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa”, cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione (Cass. n. 11156 del 2010, e n. 29614 del 2011).

Pertanto, tale erogazione, in “unica soluzione”, non può che essere soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’originario art. 16, comma 1, del TUIR, trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente, come determinato dall’art. 48, (ora art. 51), comma 1, del TUIR, e non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42 (ora art. 45), non rilevando che la stessa sia versata “tempo dopo” la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato “in dipendenza” di tale evento conclusivo del rapporto (Cass. n. 568 del 2010).

Nè può far escludere la natura lavorativa del reddito la ricorrenza di circostanze del tutto neutre, quali la corresponsione anticipata “una tantum”, anzichè con cadenza mensile, e l’intervento di un terzo pagatore (Fondo), in luogo del datore (Banco). Trattandosi, infatti, di mere varianti accessorie delle modalità di erogazione della prestazioni che non possono neutralizzare il nesso genetico con l’originario rapporto, unico rilevante ai fini fiscali a mente dell’art. 48 cit., che considera redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. In realtà, con la liquidazione del cd. “zainetto”, l’ex dipendente del Banco di Napoli, pur potendo beneficiare della pensione integrativa mensile, che sarebbe stata assoggettata a tassazione secondo l’aliquota marginale, opta per l’estinzione anticipata di ogni pretesa con il pagamento in un’unica soluzione di una somma concordata ed accettata. Essa, dunque, non può restare soggetta al medesimo tipo di prelievo fiscale previsto per il credito originario, secondo “il criterio della tassazione per equivalenza”. Nel contempo, il percettore consegue il beneficio dell’applicazione della più vantaggiosa aliquota ridotta prevista per la tassazione separata (Cass. n. 2921 del 2010).

Il principio è stato recentemente affermato da questa Corte, Sez. 6-5, ord. n. 13101 del 10.6.2014, secondo cui: “In tema di Irpef, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forma di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in un’unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, nel testo applicabile “ratione temporis””(In senso conforme: Cass. n. 17535 del 2012; Cass. n. 21332 del 2015).

4. La CTR non si è attenuta agli indicati principi, in quanto, evocando la sentenza delle S.U. n. 13642 del 2011, il cui indirizzo non è conferente al caso di specie, ha confermato la sentenza della CTP di Napoli, n. 867/41/09, la quale, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente, aveva ritenuto che la somma erogata dal fondo dovesse scontare l’aliquota del 12,50%. Orbene, non risulta dai fatti di causa che il fondo per i dipendenti del Banco di Napoli fosse una gestione previdenziale complementare a capitalizzazione dei versamenti e a causa previdenziale prevalente, anzi constano indicatori di segno contrario, attesa l’origine previdenziale dell’Istituto, come affermato da questa Corte con sentenza, Sez. 5, n. 17537 del 2012.

5. Consegue da quanto sopra l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso proposto dal contribuente. La natura della controversia e l’andamento della lite giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione civile, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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