Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15209 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31206-2006 proposto da:

SCUOLA MEDIA STATALE “(OMISSIS)” DI (OMISSIS), in persona del

Dirigente scolastico in carica e per il MINISTERO ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOCATELLO LUIGI, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE

depositata il 10/12/05 r.g.n. 118/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inprocedibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12-9-2002 il prof. F.V. conveniva, dinanzi a Giudice del lavoro del Tribunale di Pordenone, la Scuola Media Statale “(OMISSIS)” di (OMISSIS), esponendo che era stato assunto in qualità di docente per l’anno scolastico (OMISSIS), con un contratto a tempo i determinato dal (OMISSIS), per 6 ore settimanali di lezione, e che detto rapporto era stato inopinatamente risolto nel (OMISSIS) a seguito del rientro anticipato della titolare della cattedra. Il ricorrente lamentava quindi la illegittimità del contegno datoriale e chiedeva la condanna della controparte a ricostituire ad ogni effetto il rapporto dal 13 marzo al termine dell’anno scolastico e a risarcirgli il danno patito.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Il giudice adito, con sentenza n. 12/2004, accertava l’illegittimità del disposto recesso anticipato e condannava la convenuta a costituire ad ogni effetto il rapporto di impiego dal (OMISSIS) al termine dell’anno scolastico e a risarcire al F. il danno patito, quantificato in Euro 1.755,57 oltre rivalutazione e interessi, condannando altresì la convenuta al pagamento delle spese.

La Scuola Media Statale “(OMISSIS)” proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

Il F. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 160 del 2005 rigettava l’appello, in sostanza (come si legge nel ricorso) rilevando che “l’aspettativa concessa alla titolare della cattedra lo era per un periodo ben definito e sino al 11-5-2002” e che “il contratto a termine in oggetto prevedeva un termine netto e ben definito senza riserve di sorta” per cui erroneo era il riferimento all’art. 47, comma 5 del CCNL. Per la cassazione di tale sentenza la Scuola Media Statale ” (OMISSIS)” e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno proposto ricorso con un duplice motivo.

Il F. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378. c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva il Collegio che nel presente procedimento, nel termine di rito è stata depositata, con il ricorso, la sentenza di primo grado n. 12/2004 del Tribunale di Pordenone e non, come prescritto dall’art. 369 c.p.c., la sentenza impugnata della Corte d’appello di Trieste n, 160 del 2005.

Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che “l’art. 369 cod. proc. civ. – il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell’atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi – non osta all’effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 cod. proc. civ. che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purchè nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti” – che peraltro nel caso in esame neppure sussistono – “quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l’esistenza della medesima nel fascicolo d’ufficio” (v. Cass. S.U. 25-11-1998 n. 11932 e successive fra le quali Cass. 28-10-2000 n. 14240, Cass. 30-3- 2004 n. 6350, Cass. 22-7-2004 n. 13679, Cass. 18-1-2006 n. 888).

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese in favore del F..

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del F., delle spese liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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