Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15209 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 15209 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

Data pubblicazione: 21/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 27169-2013 proposto da:
BERTOJA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2015

VIALE VATICANO 48, presso’ lo studio dell’avvocato

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STEFANO MARTELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
RODOLFO UMMARINO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CITTA’ DI BALDISSERO TORINESE, in persona del Sindaco
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CLAUDIO VIVANI, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6209/2013 del TRIBUNALE di
TORINO, depositata il 22/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito

l’Avvocato

MARIANO

PROTTO

per

delega

dell’Avvocato GIOVANNI CORBYONS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

t._

.0

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22.10.2013, n. 6209 il Tribunale di Torino accogliendo l’appello del Comune di Baldissero Torinese avverso la sentenza
n. 322/2011 del Giudice di pace di Chieri di condanna del Comune in favore
di Enrico Bertoja al pagamento di € 2.734,32, oltre accessori, a titolo di
ripetizione di somme indebitamente percette per oneri di urbanizzazione ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice
amministrativo e, conseguentemente, la nullità della sentenza appellata,
compensando le spese processuali tra le parti.
Enrico Bertoja ricorre per cassazione, svolgendo un unico motivo, con il
quale chiede affermarsi la giurisdizione del G.0..
Ha resistito il Comune di Baldissero Torinese, depositando controricorso e
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 2 L. 2248
del 1865, All. E e dell’art. 2033 cod. civ. ai sensi dell’art. 360 n.1 cod. proc.
civ. Al riguardo parte ricorrente lamenta che il Tribunale – pur
correttamente qualificando la domanda come ripetizione di indebito ex art.
2033 cod. civ. – non ne abbia tratto le corrette conclusioni in punto di
giurisdizione, facendo riferimento a un precedente di questa Corte (Cass.
civ. Sez. Unite n. 12114 del 2009), da ritenersi inapplicabile alla
controversia in esame, nella quale non verrebbe in rilievo la natura
pubblicistica del rapporto da cui l’indebito trae origine. In particolare precisato che la dedotta duplicazione dei pagamenti degli oneri di
urbanizzazione risulta dalla lettera del 10.03.2009, con cui il Comune
differiva il rimborso all’approvazione del bilancio previsionale per l’anno
2009 – il ricorrente sostiene che la causa petendi riconducibile all’indebito
oggettivo comporta l’attribuzione della controversia nell’ambito della
giurisdizione ordinaria, non avendo la controversia alcun sostrato, per così
dire, pubblicistico.
1.1. Il motivo è infondato.
Pacifico che la controversia attiene al rimborso di oneri di urbanizzazione
relativa ad istanza di condono edilizio ai sensi della L. n. 47 del 1985 che si
assumono erroneamente versati dal due volte – nell’ottobre 1993 e nel
dicembre 1997 – da parte del Bertoja e che, dal canto suo,

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..
l’Amministrazione, dopo la lettera del 10.03.2009, posta a fondamento della
domanda di ripetizione, ha opposto la prescrizione dei diritto, stante
l’irrinunciabilità della stessa nella materia de qua, rileva la Corte che il
Tribunale di Torino ha fatto corretta applicazione di principio consolidato
nella giurisprudenza di questa Corte, in ragione del quale le controversie
riguardanti gli oneri dì urbanizzazione sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo.
Il principio – pure dopo l’abrogazione della L. n. 10 del 1977, che
sostituendo il regime della licenza edilizia con quello concessorio, devolveva,
nel suo art. 16, alla giurisdizione dei Tribunali amministrativi regionali i
ricorsi contro i provvedimenti con i quali la concessione edilizia viene data o
negata, nonchè contro la determinazione e la liquidazione del contributo per
generi di urbanizzazione – è stato ribadito da questo Giudice di legittimità
anche con riferimento alla normativa successiva e segnatamente con
riguardo all’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (poi sostituito dall’art. 7
della legge n. 205/2000 vigente al momento dell’introduzione del presente
giudizio) e, oggi, all’art. 133 lett. f del D. Lgs. n. 104 del 2010, atteso il
carattere omnicomprensivo della giurisdizione assegnata al giudice
amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, concernente

«tutti gli

aspetti dell’uso del territorio», nessuno escluso, e quindi in essa ricompresa
la materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri
di urbanizzazione (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20 ottobre 2006, n. 22514 e,
da ultimo Cass. civ. Sez. Unite, 29 aprile 2015, n. 8619). Inoltre, trattandosi
di giurisdizione esclusiva, come tale estesa anche alle violazione dei diritti
soggettivi, essa si estende anche alle controversie che insorgono in via di
ripetizione di quanto si assuma indebitamente pagato per gli oneri di
urbanizzazione, (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. unite, 14 novembre 2005, n.
22904; Cass. civ., Sez. Unite, 14 aprile 2003, n. 5903; oltre a Cass. civ.
Sez. unite n. 12114 del 2009, già citata nella decisione impugnata).
1.2. L’enfasi posta da parte ricorrente sulla causa petendi dell’azione di
ripetizione e sull’assenza di contestazioni in ordine al rapporto pubblicistico,
per un verso poggia su un equivoco – atteso che l’accertamento degli oneri
di urbanizzazione rientra, comunque, quale indispensabile presupposto del
diritto, nella causa petendi della domanda di ripetizione di indebito – e,
dall’altro, trascura il carattere esclusivo e omnicomprensivo, nel senso sopra

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t

chiarito, della giurisdizione esclusiva del G.A. in materia urbanistica ed
edilizia. Invero – precisato che la valenza o meno della cit. lettera del
Comune in data 10.03.2009 come atto ricognitivo e/o interruttivo della
prescrizione attiene al merito della controversia – è assorbente la
considerazione, ai fini che ci occupano, che il riconoscimento del debito non
incide sulla giurisdizione, non comportando novazione del titolo (bensì

concerne la sua esistenza, estensione, validità ed efficacia, secondo la
disciplina del rapporto in cui interviene. Nella specie, dunque, anche ad
ascrivere valore ricognitivo alla lettera cit., non risultano, comunque, mutati
il petitum e la causa petendi della causa (rimborso oneri di urbanizzazione),
tantomeno la materia di riferimento (edilizia e urbanistica), come tale
riservata alla giurisdizione esclusiva del G.A..
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla
stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la
soccombenza.
Infine, dai momento che il ricorso risulta notificato successivamente al
termine previsto dalia L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto
della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1.800,00 (di cui C 200,00 per
esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi
dell’art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma 9 giugno 2015

l’inversione dell’onere probatorio) e deve essere valutato, per quanto

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